Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali |
Data: | 28/12/2001 |
Numero: | 2557 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato V al regolamento (CEE) del Consiglio n. 259/93 è sostituito dall'allegato al presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002. |
§ 6.2.145 - Regolamento 28 dicembre 2001, n. 2557.
Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
(G.U.C.E. 31 dicembre 2001, n. L 349).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) In virtù della decisione del Consiglio 93/98/CEE, la Comunità è diventata parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento dal 7 febbraio 1994.
(2) Un elenco di rifiuti pericolosi è stato adottato conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 della
(3) La Comunità ha approvato la decisione C(2001) 107 del Consiglio OCSE sulla revisione della decisione C(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, compresa in particolare la parte II dell'appendice 4 di essa che elenca i rifiuti soggetti alla procedura di controllo "ambra" di tale decisione.
(4) La decisione C(2001) 107 del Consiglio OCSE, compresa la parte II della sua appendice 4 è vincolante per gli Stati membri e la Comunità soltanto dopo completamento delle necessarie procedure comunitarie. Bisogna quindi garantire che le modifiche OCSE concernenti la parte II dell'appendice 4 ai fini del presente regolamento siano recepite nella legislazione comunitaria a partire dalla stessa data come le modifiche incluse nella
(5) L'allegato V del regolamento del Consiglio (CEE) n. 259/93 va modificato per garantire che le sue parti, 2 e 3, tengano pienamente conto dell'elenco più aggiornato di rifiuti pericolosi adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della
(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 18 della
ha adottato il presente regolamento:
L'allegato V al regolamento (CEE) del Consiglio n. 259/93 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.
Allegato
(Omissis)