§ 6.2.145 - Regolamento 28 dicembre 2001, n. 2557.
Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:28/12/2001
Numero:2557


Sommario
Art. 1.      L'allegato V al regolamento (CEE) del Consiglio n. 259/93 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.


§ 6.2.145 - Regolamento 28 dicembre 2001, n. 2557.

Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2001, n. L 349).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, modificato da ultimo con decisione della Commissione 1999/816/CE, in particolare il suo articolo 16, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) In virtù della decisione del Consiglio 93/98/CEE, la Comunità è diventata parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento dal 7 febbraio 1994.

     (2) Un elenco di rifiuti pericolosi è stato adottato conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva del Consiglio 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, modificata dalla direttiva 94/31/CE e modificato alla luce delle notifiche degli Stati membri. La versione più recente di questa lista di rifiuti pericolosi è contenuta nella decisione della Commissione 2000/532/CE, modificata da ultimo con decisione del Consiglio 2001/573/CE.

     (3) La Comunità ha approvato la decisione C(2001) 107 del Consiglio OCSE sulla revisione della decisione C(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, compresa in particolare la parte II dell'appendice 4 di essa che elenca i rifiuti soggetti alla procedura di controllo "ambra" di tale decisione.

     (4) La decisione C(2001) 107 del Consiglio OCSE, compresa la parte II della sua appendice 4 è vincolante per gli Stati membri e la Comunità soltanto dopo completamento delle necessarie procedure comunitarie. Bisogna quindi garantire che le modifiche OCSE concernenti la parte II dell'appendice 4 ai fini del presente regolamento siano recepite nella legislazione comunitaria a partire dalla stessa data come le modifiche incluse nella decisione 2000/532/CE, ossia il 1° gennaio 2002.

     (5) L'allegato V del regolamento del Consiglio (CEE) n. 259/93 va modificato per garantire che le sue parti, 2 e 3, tengano pienamente conto dell'elenco più aggiornato di rifiuti pericolosi adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE e dell'elenco più aggiornato di rifiuti adottato dal Consiglio OCSE e approvato dalla Comunità.

     (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato V al regolamento (CEE) del Consiglio n. 259/93 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

 

     Allegato

     (Omissis)