§ 6.1.122 - Regolamento 6 settembre 2006, n. 1366.
Regolamento (CE) n. 1366/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 relativamente all'anno [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:06/09/2006
Numero:1366


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.1.122 - Regolamento 6 settembre 2006, n. 1366.

Regolamento (CE) n. 1366/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004

(G.U.U.E. 25 settembre 2006, n. L 264)

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono assume il 1999 come anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi (HCFC). Dal 1999 il mercato degli HCFC dei dieci nuovi Stati membri ha subito notevoli cambiamenti con l'ingresso di nuove imprese e la variazione delle quote di mercato. Assumere il 1999 come anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di HCFC in questi nuovi Stati membri impedirebbe a molte imprese di ricevere una quota di importazione. Ciò potrebbe essere ritenuto arbitrario e potrebbe inoltre dar luogo a una violazione dei principi di non discriminazione e del legittimo affidamento.

     (2) Di norma, le quote dovrebbero basarsi sui dati più recenti e rappresentativi disponibili per evitare l'esclusione di varie imprese importatrici dei nuovi Stati membri dall'assegnazione delle quote. È quindi opportuno adottare come riferimento gli anni per i quali sono disponibili i dati più recenti. Per tenere conto nella maniera più accurata della situazione commerciale che caratterizza il mercato degli HCFC dei dieci nuovi Stati membri, occorre pertanto assumere come base per le imprese di quegli Stati membri la quota di mercato media degli anni 2002 e 2003.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2037/2000,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 4, paragrafo 3, punto i), del regolamento (CE) n. 2037/2000 è aggiunta la seguente lettera:

     «i) in deroga alla lettera h), ciascun produttore e importatore della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto non superi, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere b), d), e) e f), la media delle quote di mercato degli anni 2002 e 2003.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.