§ 6.1.98 – Regolamento 24 maggio 2005, n. 784.
Regolamento (CE) n. 784/2005 della Commissione che adotta deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:24/05/2005
Numero:784


Sommario
Art. 1.      1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 6.1.98 – Regolamento 24 maggio 2005, n. 784.

Regolamento (CE) n. 784/2005 della Commissione che adotta deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda la Lituania, la Polonia e la Svezia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 25 maggio 2005, n. L 131).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

     vista la richiesta presentata dalla Lituania in data 2 luglio 2004,

     vista la richiesta presentata dalla Polonia in data 13 luglio 2004,

     vista la richiesta presentata dalla Svezia in data 26 agosto 2004,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002, durante un periodo transitorio la Commissione può concedere deroghe a talune disposizioni contenute negli allegati di tale regolamento.

     (2) Tali deroghe vanno concesse, su loro richiesta, alla Lituania, alla Polonia e alla Svezia.

     (3) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:

     a) alla Lituania e alla Polonia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I e di quelli di cui alla sezione 8, punto 2, dell’allegato II;

     b) alla Svezia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I.

     2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento, ossia il 2004.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.