§ 6.1.79 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 775.
Regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:26/04/2004
Numero:775


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.1.79 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 775.

Regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 27 aprile 2004, n. L 123).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 304/2003 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata dalla Comunità europea con decisione 2003/106/CE del Consiglio.

     (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 consta di tre parti contenenti, rispettivamente, l'elenco dei prodotti chimici cui si applica la procedura di notifica d'esportazione, l'elenco dei prodotti chimici ritenuti idonei ad essere assoggettati alla procedura di notifica PIC e l'elenco dei prodotti chimici cui si applica la procedura PIC ai sensi della convenzione di Rotterdam.

     (3) Alla luce delle decisioni 2004/141/CE, 2004/248/ CE, 2004/140/CE e 2004/247/CE, adottate nel contesto della direttiva 91/414/CEE, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, del Consiglio, che vietano o impongono severe restrizioni all'amitraz, all'atrazina, al fention e alla simazina, rispettivamente, tali sostanze devono essere inserite negli elenchi delle sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 304/2003.

     (4) La direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi impone rigide restrizioni all'uso del nonilfenolo e del nonilfenolo etossilato a fini industriali. Inoltre, il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze dispone l'esclusione del nonilfenolo etossilato dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni rilasciate a prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 25 luglio 2003. Entrambe queste sostanze chimiche devono pertanto essere aggiunte agli elenchi di sostanze di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 304/2003.

     (5) Nel corso della decima seduta della Commissione intergovernativa (Intergovernmental Negotiating Committee — INC) della convenzione, tenutasi dal 17 al 21 novembre 2003, è stato stabilito che anche il DNOC e le fibre di amianto amosite, antofillite, actinolite e tremolite dovessero essere soggetti alla procedura PIC provvisoria. Le suddette sostanze devono pertanto essere aggiunte all'elenco di sostanze contenuto nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 304/2003 e occorre modificare le voci esistenti delle parti 1 e 2 del medesimo allegato.

     (6) Nel corso della medesima seduta l'INC ha deciso che anche i formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 % dovessero essere soggetti alla procedura PIC provvisoria. I formulati in questione devono pertanto essere aggiunti agli elenchi di sostanze dell'allegato I, parti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 304/2003.

     (7) L'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 deve essere modificato di conseguenza.

     (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE (10) del Consiglio,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato come indicato all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)