Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.1 questioni generali |
Data: | 03/03/2004 |
Numero: | 232 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 6.1.76 – Decisione 3 marzo 2004, n. 232.
Decisione n. 2004/232/CE della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 2402.
(G.U.U.E. 10 marzo 2004, n. L 71).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Nel corso del riesame previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del
(2) La produzione di halon 2402 nei paesi sviluppati è cessata il 1° gennaio 1994 a seguito della decisione adottata dalle parti del protocollo di Montreal. A partire da quella data, per soddisfare le necessità di halon 2402 si è fatto ricorso a centri di stoccaggio specializzati, in cui è stato immagazzinato lo halon sostituito da altre sostanze.
(3) Negli Stati che aderiranno all'Unione europea il 1° maggio viene fatto ampio uso di halon 2402 a scopo antincendio e antiesplosione nei settori militare e civile (ad esempio, in centrali nucleari, nelle comunicazioni marittime, terrestri e aeree).
(4) La sostituzione dell'halon utilizzato nelle apparecchiature antincendio con altri agenti ignifughi deve tenere conto della disponibilità di alternative economicamente e tecnicamente perseguibili o di tecnologie accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario. Le opere di adeguamento per l'installazione di apparecchiature che non utilizzano halon a fini di protezione antincendio e antiesplosione devono essere programmate in modo da evitare che le capacità di difesa dei paesi che entreranno nell'Unione europea siano compromesse in misura inaccettabile. Per adeguare agenti ignifughi alternativi, in modo da garantirne un funzionamento sicuro ed efficace, si devono prevedere sforzi aggiuntivi di bilancio e un lasso tempo necessario per effettuare le operazioni di conversione.
(5) L'articolo 4, paragrafo 4, punto v), del
(6) Il
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato del
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
All'allegato VII del
«Uso di halon 2402 esclusivamente nei seguenti paesi: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia:
— negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
— in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
— per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,
— per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,
— per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
— negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,
— negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
— negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.»