§ 6.1.69 - Regolamento 22 luglio 2003, n. 1641.
Regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:22/07/2003
Numero:1641


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.1.69 - Regolamento 22 luglio 2003, n. 1641.

Regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

(G.U.U.E. 29 settembre 2003, n. L 245).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere della Corte dei conti,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare l'articolo 185.

     (2) I principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

     (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e gli organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

     (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 1210/90 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea dell'ambiente, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

     (5) Il regolamento (CEE) n. 1210/90 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1210/90 è così modificato:

     1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art.6.

     1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo del Consiglio e della Commissione si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

     2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

     3. Le decisioni adottate dall'Agenzia a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.»

     2) All'articolo 8:

     a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.»

     b) è aggiunto il seguente paragrafo:

     «7. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

     3) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Art. 12.

     1. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

     2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito “autorità di bilancio”) insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

     3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

     4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

     L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

     5. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

     6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

     Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

     4) L'articolo 13 è sostituito dal seguente

     «Art. 13. Esecuzione e controllo del bilancio

     1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

     2. Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

     3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

     4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

     5. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

     6. Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

     7. I conti definitivi vengono pubblicati.

     8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

     9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

     10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.»

     5. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14.

     Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.