§ 5.4.284 - Direttiva 16 settembre 2009, n. 104.
Direttiva n. 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:16/09/2009
Numero:104


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Obblighi generali
Art. 4.  Norme concernenti le attrezzature di lavoro
Art. 5.  Verifica delle attrezzature di lavoro
Art. 6.  Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico
Art. 7.  Ergonomia e salute sul posto di lavoro
Art. 8.  Informazione dei lavoratori
Art. 9.  Formazione dei lavoratori
Art. 10.  Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 11.  Modifiche degli allegati
Art. 12.  Disposizioni finali
Art. 13. La direttiva n. 89/655/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto [...]
Art. 14. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 15. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 5.4.284 - Direttiva 16 settembre 2009, n. 104.

Direttiva n. 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

(G.U.U.E. 3 ottobre 2009, n. L 260)

 

(versione codificata)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni [4]. È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

 

(2) La presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [5]. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente al settore dell’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.

 

(3) L’articolo 137, paragrafo 2, del trattato prevede che il Consiglio possa adottare, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

(4) A norma dell’articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

 

(5) Le disposizioni adottate a norma dell’articolo 137, paragrafo 2, del trattato non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il trattato, che prevedano una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.

 

(6) Il rispetto delle prescrizioni minime intese a garantire un maggiore livello di sicurezza e di salute durante l’uso di attrezzature di lavoro costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

(7) Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non potrebbe essere subordinato a considerazioni meramente economiche.

 

(8) I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.

 

(9) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nell’ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

 

(10) A norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione [6], gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica applicabile a macchine, apparecchi e impianti.

 

(11) La presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

 

(12) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell’allegato III, parte B,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente direttiva, che è la seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva n. 89/391/CEE, fissa requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso, da parte dei lavoratori durante il lavoro, di attrezzature di lavoro quali definite all’articolo 2.

 

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:

 

a) "attrezzatura di lavoro" qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usati durante il lavoro;

 

b) "uso di un’attrezzatura di lavoro" qualsiasi operazione concernente l’uso di un’attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, ivi compresa la pulizia;

 

c) "zona pericolosa" qualsiasi zona all’interno o in prossimità di un’attrezzatura di lavoro in cui la presenza di un lavoratore esposto costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;

 

d) "lavoratore esposto" qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

 

e) "operatore" il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell’uso di un’attrezzatura di lavoro.

 

CAPO II

 

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

 

     Art. 3. Obblighi generali

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’uso di dette attrezzature di lavoro.

 

All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell’impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa dell’uso di dette attrezzature di lavoro.

 

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

 

     Art. 4. Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l’articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:

 

a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino:

 

i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione;

 

ii) i requisiti minimi previsti nell’allegato I, sempreché nessun’altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;

 

b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell’allegato I;

 

c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell’allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell’allegato I.

 

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).

 

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall’allegato II.

 

     Art. 5. Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l’installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.

 

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

 

a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;

 

b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

 

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell’autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato.

 

Qualora siano usate al di fuori dell’impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultima verifica.

 

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.

 

     Art. 6. Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Allorché l’uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

 

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all’uopo incaricati;

 

b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

 

     Art. 7. Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso dell’attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all’atto dell’applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

 

     Art. 8. Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l’articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l’uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

 

2. Le informazioni e le istruzioni per l’uso contenengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

 

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;

 

b) alle situazioni anormali prevedibili;

 

c) alle conclusioni da trarre dall’esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

 

Si richiama l’attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell’ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

 

3. Le informazioni e le istruzioni per l’uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

 

     Art. 9. Formazione dei lavoratori

Fatto salvo l’articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

 

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;

 

b) i lavoratori di cui all’articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

 

     Art. 10. Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti su tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi gli allegati, si svolgono conformemente all’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.

 

CAPO III

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 11. Modifiche degli allegati

1. L’aggiunta nell’allegato I di requisiti minimi supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, menzionati nel punto 3 dell’allegato I, è adottata dal Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 137, paragrafo 2, del trattato.

 

2. Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE in funzione:

 

a) dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, relative alle attrezzature di lavoro; o

 

b) del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature di lavoro.

 

     Art. 12. Disposizioni finali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 13.

La direttiva n. 89/655/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati all’allegato III, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato IV.

 

     Art. 14.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 15.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 100 del 30.4.2009, pag. 144.

 

[2] Parere del Parlamento europeo dell’ 8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

 

[3] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13.

 

[4] Cfr. allegato III, parte A.

 

[5] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

 

[6] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

 

 

ALLEGATO I

 

REQUISITI MINIMI

 

di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

 

1. Osservazione preliminare

 

Gli obblighi previsti nel presente allegato si applicano nel rispetto della presente direttiva e allorché esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

 

I requisiti minimi di cui in appresso, in quanto applicabili alle attrezzature di lavoro in funzione, non richiedono necessariamente le stesse misure dei requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

 

2. Requisiti minimi generali applicabili alle attrezzature di lavoro

 

2.1. I dispositivi di comando di un’attrezzatura di lavoro aventi un’incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta.

 

I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.

 

Se necessario, dal posto di comando principale, l’operatore deve essere in grado di accertarsi dell’assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere preceduta automaticamente da un segnale d’avvertimento sonoro o visivo. La persona esposta deve avere il tempo o i mezzi di sottrarsi rapidamente a eventuali rischi causati dalla messa in moto o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro.

 

I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell’ambito dell’uso progettato.

 

2.2. La messa in moto di un’attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.

 

Lo stesso vale:

 

- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,

 

- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.),

 

salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

 

La rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico è esclusa da questa disposizione.

 

2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l’arresto generale in condizioni di sicurezza.

 

Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l’attrezzatura di lavoro oppure soltanto una parte di essa, in modo che l’attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

 

2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell’attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un’attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.

 

2.5. Un’attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.

 

Un’attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti a emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero a emissioni di polveri deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.

 

2.6. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro e i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.

 

2.7. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi di un’attrezzatura di lavoro tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.

 

2.8. Se presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino le manovre pericolose prima di accedere alle zone in questione.

 

Le protezioni e i sistemi protettivi:

 

- devono essere di costruzione robusta,

 

- non devono provocare rischi supplementari,

 

- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,

 

- devono essere situati a una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,

 

- non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro,

 

- devono permettere gli interventi indispensabili per l’installazione o la sostituzione degli elementi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l’accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

 

2.9. Le zone e i punti di lavoro o di manutenzione di un’attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.

 

2.10. Le parti di un’attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, se si rivela opportuno, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.

 

2.11. I dispositivi di allarme dell’attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e comprensibili senza possibilità di errore.

 

2.12. L’attrezzatura di lavoro non può essere usata per operazioni e secondo condizioni per le quali non è adatta.

 

2.13. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l’attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l’esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose.

 

Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di manutenzione occorre prevedere l’aggiornamento di questo libretto.

 

2.14. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia.

 

La riapertura dell’alimentazione presuppone l’assenza di pericolo per i lavoratori interessati.

 

2.15. L’attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le segnalazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.

 

2.16. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.

 

2.17. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori contro i rischi d’incendio o di surriscaldamento dell’attrezzatura stessa, di emanazioni di gas, polveri, liquidi, vapori o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell’attrezzatura di lavoro.

 

2.18. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell’attrezzatura stessa e di sostanze prodotte, usate o depositate nell’attrezzatura di lavoro.

 

2.19. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.

 

3. Requisiti minimi supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche

 

3.1. Requisiti minimi applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

 

3.1.1. Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il/i lavoratore/i durante lo spostamento.

 

Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.

 

3.1.2. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d’energia.

 

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

 

3.1.3. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

 

3.1.4. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di uso reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:

 

- mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,

 

- ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,

 

- ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

 

Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro.

 

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l’attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d’uso oppure se l’attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

 

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

 

3.1.5. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

 

- installando una cabina per il conducente,

 

- mediante una struttura atta a impedire il ribaltamento del carrello elevatore,

 

- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,

 

- mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

 

3.1.6. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

 

a) devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

 

b) devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un’eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

 

c) devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l’arresto; qualora considerazioni di sicurezza l’impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l’arresto in caso di guasto del dispositivo principale;

 

d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;

 

e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto l’uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;

 

f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già a una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

 

g) le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;

 

h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

 

3.2. Requisiti minimi applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi

 

3.2.1. Se le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi sono installate stabilmente, se ne deve assicurare la solidità e la stabilità durante l’uso tenendo in considerazione innanzitutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.

 

3.2.2. Le macchine adibite al sollevamento di carichi devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.

 

Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un uso sicuro.

 

Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

 

3.2.3. Le attrezzature di lavoro installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:

 

a) urtino le persone;

 

b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera; ovvero

 

c) siano sganciati involontariamente.

 

3.2.4. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

 

a) da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;

 

b) da evitare per l’utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell’abitacolo, se esiste;

 

c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;

 

d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell’abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

 

Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere verificato a ogni giornata di lavoro.

 

 

ALLEGATO II

 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

 

di cui all’articolo 4, paragrafo 3

 

Osservazione preliminare

 

Il presente allegato si applica nel rispetto della presente direttiva e allorché esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

 

1. Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

 

1.1. Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.

 

1.2. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d’uso del fabbricante.

 

1.3. Le attrezzature di lavoro che, durante il loro uso, possono essere colpite da un fulmine devono essere protette mediante dispositivi o appropriate misure antifulmine.

 

2. Disposizioni concernenti l’uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

 

2.1. La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un’adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro.

 

2.2. Se un’attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.

 

2.3. Si devono prendere misure organizzative atte a evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi.

 

Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.

 

2.4. L’accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell’attrezzatura deve, all’occorrenza, essere adeguata.

 

2.5. Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere usate nelle zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

3. Disposizioni concernenti l’uso di attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi

 

3.1. Caratteri generali

 

3.1.1. Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere usate in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.

 

3.1.2. Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

 

Fatto salvo l’articolo 5 della direttiva 89/391/CEE e a titolo eccezionale, possono essere usate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente alle legislazioni o prassi nazionali che prevedono un controllo appropriato.

 

Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

 

3.1.3. Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che tale presenza sia richiesta per il buon funzionamento dei lavori.

 

Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.

 

In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire e applicare procedure appropriate.

 

3.1.4. Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell’imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l’uso.

 

3.1.5. Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.

 

3.2. Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati

 

3.2.1. Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d’azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.

 

3.2.2. Nel caso di uso di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l’inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell’attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.

 

3.2.3. Se l’operatore di un’attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l’intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.

 

3.2.4. I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.

 

3.2.5. Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

 

In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d’uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.

 

3.2.6. Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell’alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.

 

I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l’accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.

 

3.2.7. L’uso all’aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospeso allorché le condizioni meteorologiche si degradano a un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro.

 

4. Disposizioni relative all’uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione per l’esecuzione di lavori temporanei in quota

 

4.1. Disposizioni generali

 

4.1.1. Qualora, a norma dell’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e dell’articolo 3 della presente direttiva, lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. Va data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi.

 

La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

 

4.1.2. L’impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere limitato ai casi in cui, tenuto conto del punto 4.1.1, l’impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risulti giustificato a causa del limitato livello di rischio e a motivo della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.

 

4.1.3. L’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione del rischio, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro più sicura non è giustificato.

 

Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appositi accessori.

 

4.1.4. In funzione del tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai punti precedenti devono essere individuate le misure atte a ridurre al minimo i rischi per i lavoratori insiti nelle attrezzature in questione. Se del caso, deve essere prevista l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. Tali dispositivi devono presentare una configurazione e una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

 

4.1.5. Quando l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, devono essere adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro non può essere eseguito senza l’adozione preliminare di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

 

4.1.6. I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

4.2. Disposizioni specifiche relative all’impiego delle scale a pioli

 

4.2.1. Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego. Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, affinché i pioli restino in posizione orizzontale. Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione.

 

4.2.2. Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo oppure ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi permettano una presa sicura. Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere usate in modo che sia garantito il fermo reciproco dei vari elementi. Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima che vi si possa accedere.

 

4.2.3. Le scale a pioli devono essere usate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

 

4.3. Disposizioni specifiche relative all’impiego dei ponteggi

 

4.3.1. Qualora la relazione di calcolo del ponteggio scelto non sia disponibile o le configurazioni strutturali previste non siano da essa contemplate, si dovrà procedere a un calcolo di resistenza e di stabilità, tranne nel caso in cui l’assemblaggio del ponteggio rispetti una configurazione tipo generalmente riconosciuta.

 

4.3.2. In funzione della complessità del ponteggio scelto, il personale competente deve redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio.

 

4.3.3. Occorre evitare il rischio di scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio tramite fissaggio su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente e le superfici portanti devono avere una capacità sufficiente. La stabilità del ponteggio deve essere garantita. Dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.

 

4.3.4. Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire, nonché adeguate ai carichi da sopportare e consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure. Gli impalcati dei ponteggi devono essere montati in modo che gli elementi componenti non possano spostarsi durante il normale uso. Nessuno spazio vuoto pericoloso deve essere presente fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

 

4.3.5. Qualora alcune parti di un ponteggio non siano pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, queste parti devono essere debitamente evidenziate ricorrendo alla segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [1], e devono essere debitamente delimitate con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.

 

4.3.6. I ponteggi devono essere montati, smontati o radicalmente modificati soltanto sotto la supervisione di una persona competente e da lavoratori che abbiano ricevuto, a norma dell’articolo 9, una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, rivolta a rischi specifici, in particolare in materia di:

 

a) comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;

 

b) sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;

 

c) misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

 

d) misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio in questione;

 

e) condizioni di carico ammissibile;

 

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

 

La persona addetta alla supervisione e i lavoratori interessati devono avere a disposizione il piano di montaggio e di smontaggio di cui al punto 4.3.2, comprese eventuali istruzioni ivi contenute.

 

4.4. Disposizioni specifiche concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

 

L’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi deve avvenire alle seguenti condizioni:

 

a) il sistema deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza);

 

b) i lavoratori devono essere dotati e fare uso di un’adeguata imbracatura di sostegno che li colleghi alla fune di sicurezza;

 

c) la fune di lavoro dev’essere munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dev’essere dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

 

d) gli attrezzi e altri accessori che devono essere usati dai lavoratori devono essere agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

 

e) i lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità;

 

f) i lavoratori interessati devono ricevere, a norma dell’articolo 9, una formazione adeguata e mirata in relazione alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

 

In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della valutazione dei rischi, l’uso di una seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, potrà essere ammesso l’uso di un’unica fune a condizione che siano state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza conformemente alle legislazioni o prassi nazionali.

 

[1] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.

 

 

ALLEGATO III

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

 

(di cui all’articolo 13)

 

Direttiva 89/655/CEE del Consiglio (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13) | |

 

Direttiva 95/63/CE del Consiglio (GU L 335 del 30.12.1995, pag. 28) | |

 

Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 46) | |

 

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21) | limitatamente al riferimento dell’articolo 3, punto 3, alla direttiva 89/655/CEE |

 

PARTE B

 

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

 

(di cui all’articolo 13)

 

Direttiva

Termine di attuazione |

 

 

89/655/CEE

31 dicembre 1992 |

 

 

95/63/CE

4 dicembre 1998 |

 

 

2001/45/CE

19 luglio 2004 [1] |

 

 

2007/30/CE

31 dicembre 2012 |

 

[1] Gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda l’applicazione del punto 4 dell’allegato II della direttiva 89/655/CEE, di valersi di un periodo transitorio di due anni a decorrere dal 19 luglio 2004, in considerazione delle diverse particolarità connesse con l’applicazione pratica della direttiva 2001/45/CE, in particolare da parte delle piccole e medie imprese.

 

 

ALLEGATO IV

 

Tavola di concordanza

 

Direttiva 89/655/CEE

Presente direttiva |

 

 

Art. 1

Art. 1 |

 

 

Art. 2

Art. 2 |

 

 

Art. 3

Art. 3 |

 

 

Art. 4

Art. 4 |

 

 

Art. 4 bis, paragrafo 1

Art. 5, paragrafo 1 |

 

 

Art. 4 bis, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Art. 5, paragrafo 2, lettere a) e b) |

 

 

Art. 4 bis, paragrafo 3

Art. 5, paragrafo 3 |

 

 

Art. 4 bis, paragrafo 4

Art. 5, paragrafo 4 |

 

 

Art. 5, primo e secondo trattino

Art. 6, lettere a) e b) |

 

 

Art. 5 bis

Art. 7 |

 

 

Art. 6, paragrafo 1

Art. 8, paragrafo 1 |

 

 

Art. 6, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

Art. 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c) |

 

 

Art. 6, paragrafo 2, secondo comma

Art. 8, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

Art. 6, paragrafo 3

Art. 8, paragrafo 3 |

 

 

Art. 7, primo trattino

Art. 9, lettera a) |

 

 

Art. 7, secondo trattino

Art. 9, lettera b) |

 

 

Art. 8

Art. 10 |

 

 

Art. 9, paragrafo 1

Art. 11, paragrafo 1 |

 

 

Art. 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Art. 11, paragrafo 2, lettere a) e b) |

 

 

Art. 10, paragrafo 1

— |

 

 

Art. 10, paragrafo 2

Art. 12 |

 

 

Art. 13 |

 

 

Art. 14 |

 

 

Art. 11

Art. 15 |

 

 

Allegato I

Allegato I |

 

 

Allegato II

Allegato II |

 

 

Allegato III |

 

 

Allegato IV |