Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 25/11/2003 |
Numero: | 2257 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 5.4.221 – Regolamento 25 novembre 2003, n. 2257.
Regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 336).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285,
vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) L'indagine per campione sulle forze di lavoro prevista dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio dovrebbe coprire adeguatamente anche le caratteristiche nuove e recenti del mercato del lavoro.
(2) Secondo l'agenda sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, la
(3) Le caratteristiche dell'indagine stabilite dal regolamento (CE) n. 577/98 sono state determinate in base alle esigenze statistiche e alla situazione del mercato del lavoro di allora.
(4) La raccolta dei dati non dovrebbe costituire per i rispondenti un onere sproporzionato ai risultati che gli utilizzatori dell'indagine possono ragionevolmente aspettarsi.
(5) La Commissione ha consultato il comitato del programma statistico, istituito in virtù della
(6) Il regolamento (CE) n. 577/98 deve quindi essere modificato di conseguenza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio è modificato come segue:
1) Al paragrafo 1 le lettere b), c), d) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«b) situazione lavorativa:
— situazione lavorativa nel corso della settimana di riferimento,
— percezione continuata di salario e stipendio,
— ragione per cui la persona non ha lavorato pur avendo un'occupazione,
— ricerca di un'occupazione da parte della persona disoccupata,
— tipo di occupazione cercata (lavoratore autonomo o subordinato),
— metodi usati per trovare un'occupazione,
— disponibilità a cominciare a lavorare;
c) caratteristiche dell'occupazione nella prima attività:
— status professionale,
— attività economica dell'unità locale,
— professione,
— responsabilità di supervisione,
— numero di persone che lavorano nell'unità locale,
— paese del luogo di lavoro,
— regione del luogo di lavoro,
— anno e mese in cui la persona ha cominciato a lavorare nell'attuale occupazione,
— ruolo dei servizi pubblici di collocamento per la ricerca dell'attuale occupazione,
— permanenza del posto di lavoro (e ragioni),
— durata dell'occupazione temporanea o del contratto di lavoro a durata determinata,
— distinzione fra tempo pieno e tempo parziale (e ragioni),
— contratto con un'agenzia temporanea di lavoro,
— lavoro a domicilio;
d) ore lavorative:
— numero di ore prestate abitualmente per settimana,
— numero di ore prestate effettivamente,
— numero di ore di lavoro straordinario nella settimana di riferimento,
— ragione principale per cui le ore effettivamente prestate differiscono dal numero di quelle prestate abitualmente;»
«g) ricerca di un'occupazione:
— tipo di occupazione cercata,
— durata della ricerca di occupazione,
— situazione della persona immediatamente prima della ricerca di occupazione,
— iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento ed eventuale percezione di indennità,
— desiderio di lavorare delle persone che non cercano occupazione,
— ragione per cui la persona non ha cercato un'occupazione,
— mancanza di strutture di assistenza.»
2) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:
«n) orari di lavoro atipici:
— lavoro a turni,
— lavoro serale,
— lavoro notturno,
— lavoro il sabato,
— lavoro la domenica.»
3) Al paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«— la dimensione di un modulo ad hoc è limitata a undici variabili.»
4) È aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Su proposta della Commissione è possibile identificare un elenco di variabili, in appresso denominate variabili strutturali, nell'ambito delle caratteristiche dell'indagine specificate al paragrafo 1, che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali in riferimento a 52 settimane anziché a medie trimestrali. Questo elenco di variabili strutturali, le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini saranno stabiliti in base alla procedura di cui all'articolo 8. Per un periodo transitorio fino alla fine del 2007, la Spagna, la Finlandia e il Regno Unito possono sottoporre a indagine le variabili strutturali con riferimento a un unico trimestre.»
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.