§ 5.2.39 - Decisione 27 ottobre 2003, n. 793.
Decisione n. 2003/793/CE del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.2 diritto della proprietà industriale
Data:27/10/2003
Numero:793


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Articolo 1.  Appartenenza all'Unione di Madrid
Articolo 2.  Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale
Articolo 3.  Domanda internazionale


§ 5.2.39 - Decisione 27 ottobre 2003, n. 793.

Decisione n. 2003/793/CE del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989

(G.U.U.E. 14 novembre 2003, n. L 296).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, fondato sull'articolo 308 del trattato, ha lo scopo di creare un mercato che funzioni correttamente e offra condizioni simili a quelle di un mercato nazionale. Per creare un mercato siffatto e per unificarlo ulteriormente, detto regolamento ha istituito il sistema del marchio comunitario in virtù del quale le imprese possono, mediante una procedura unica, ottenere marchi comunitari che godono di una protezione uniforme e hanno efficacia in tutto il territorio della Comunità europea.

     (2) In seguito ai lavori preparatori condotti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale con la partecipazione degli Stati membri aderenti all'Unione di Madrid, degli Stati membri non aderenti all'Unione di Madrid e della Comunità europea, la conferenza diplomatica per la conclusione del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ha adottato a Madrid, il 27 giugno 1989, il protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (in seguito denominato «protocollo di Madrid»).

     (3) Il protocollo di Madrid è stato adottato per introdurre taluni nuovi elementi nel sistema di registrazione internazionale dei marchi creato dall'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891 e successive modifiche (in seguito denominata «Intesa di Madrid»).

     (4) Il protocollo di Madrid ha lo scopo di facilitare l'accesso a tale sistema ad alcuni Stati e, in particolare, agli Stati membri che non sono attualmente parti del sistema di registrazione internazionale dei marchi.

     (5) Rispetto all'Intesa di Madrid, il protocollo di Madrid ha introdotto nell'articolo 14 un'innovazione fondamentale, vale a dire la possibilità che un'organizzazione intergovernativa che disponga di un ufficio regionale per la registrazione dei marchi con efficacia estesa a tutto il territorio dell'organizzazione diventi parte del protocollo di Madrid.

     (6) La possibilità per un'organizzazione intergovernativa che possieda un ufficio regionale per la registrazione dei marchi di diventare parte del protocollo di Madrid è stata ivi prevista per consentire in particolare alla Comunità europea di aderire al protocollo medesimo.

     (7) Il protocollo di Madrid è entrato in vigore il 1° dicembre 1995 ed è diventato operativo il 1° aprile 1996, data in cui è diventato a sua volta operativo il sistema del marchio comunitario.

     (8) Il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale dei marchi istituito dal protocollo di Madrid sono complementari. Di conseguenza, per far sì che le imprese traggano beneficio dal sistema del marchio comunitario attraverso il protocollo di Madrid o viceversa è necessario consentire ai richiedenti e ai titolari del marchio comunitario di far domanda di protezione internazionale per i loro marchi mediante il deposito di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid e, specularmente, è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del protocollo di Madrid di chiedere la protezione del proprio marchio in forza del sistema del marchio comunitario.

     (9) Inoltre l'istituzione di un collegamento tra il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid promuoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà le distorsioni di concorrenza, ridurrà i costi e migliorerà il livello di integrazione e di funzionamento del mercato interno. Conseguentemente, l'adesione della Comunità al protocollo di Madrid è necessaria per rendere più attraente il sistema del marchio comunitario.

     (10) La Commissione europea dovrebbe essere autorizzata a rappresentare la Comunità europea in seno all'assemblea dell'Unione di Madrid dopo l'adesione della Comunità stessa al protocollo di Madrid. La Comunità europea non esprimerà il proprio punto di vista nell'assemblea su questioni relative unicamente all'Intesa di Madrid.

     (11) La competenza della Comunità europea a concludere accordi o ad aderire a trattati internazionali non le deriva solo dall'esplicita attribuzione da parte del trattato, ma può anche derivare da altre disposizioni del trattato stesso e da atti adottati da istituzioni comunitarie in applicazione di tali disposizioni.

     (12) La presente decisione non incide sul diritto degli Stati membri di partecipare all'assemblea dell'Unione di Madrid per ciò che attiene ai loro marchi nazionali,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     È approvato a nome della Comunità, per le materie rientranti nella sua competenza, il protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (in seguito denominato «protocollo di Madrid»).

     Il testo del protocollo di Madrid è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale non appena il Consiglio abbia adottato i provvedimenti necessari per l'istituzione di un collegamento tra il marchio comunitario e il protocollo di Madrid.

     2. Lo strumento di adesione conterrà le dichiarazioni e la notifica che sono accluse alla presente decisione.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità europea alle riunioni dell'assemblea dell'Unione di Madrid che si svolgeranno sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

     2. In tutte le materie rientranti nella competenza della Comunità relativamente al marchio comunitario, in seno all'assemblea dell'Unione di Madrid la Commissione negozierà, a nome della Comunità, secondo le seguenti modalità:

     a) la posizione che la Comunità può essere indotta a prendere in seno all'assemblea è preparata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio o, se ciò non è possibile, in riunioni ad hoc convocate nel corso dei lavori svolti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

     b) per quanto riguarda le decisioni che comportano la modifica del regolamento (CE) n. 40/94 o di altri atti del Consiglio che richiedano l'unanimità, la posizione della Comunità è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione;

     c) per quanto concerne le altre decisioni aventi un'incidenza sul marchio comunitario, la posizione della Comunità è fissata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

 

 

PROTOCOLLO

relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione

internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989

 

          Articolo 1. Appartenenza all'Unione di Madrid

     Gli Stati membri di questo protocollo (denominati più avanti «Stati contraenti»), anche se non sono membri dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979 [più avanti denominato «accordo di Madrid (Stoccolma)»], e le organizzazioni indicate nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che sono membri di questo protocollo (denominate più avanti «organizzazioni contraenti») sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono partecipi dell'accordo di Madrid (Stoccolma). In questo protocollo, l'espressione «parti contraenti» designerà sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti.

 

          Articolo 2. Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale

     1. Quando una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l'Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio è stato registrato nel registro dell'Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata «domanda di base») o il titolare di tale registrazione (più avanti denominata «registrazione di base») possono, fatte salve le disposizioni del presente protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (più avanti denominati, rispettivamente, «registrazione internazionale», «registro internazionale», «Ufficio internazionale» e «Organizzazione»), a condizione che:

     i) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di uno Stato contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino del suddetto Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato contraente;

     ii) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di un'organizzazione contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di uno Stato membro di questa organizzazione contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della suddetta organizzazione contraente.

     2. La domanda di registrazione internazionale (denominata più avanti «domanda internazionale») deve essere depositata presso l'Ufficio internazionale per il tramite dell'Ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di base o dal quale è stata effettuata la registrazione di base (più avanti denominato «Ufficio di origine»), a seconda del caso.

     3. Nel presente protocollo, il termine «Ufficio» o «Ufficio di una parte contraente» designa l'ufficio cui è affidato il compito, per conto di una parte contraente, di registrare i marchi, e il termine «marchi» designa sia i marchi dei prodotti che i marchi dei servizi.

     4. Nel presente protocollo, si intende per «territorio di una parte contraente», allorquando la parte contraente è uno Stato, il territorio di questo Stato e, allorquando la parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa.

 

          Articolo 3. Domanda internazionale

     1. Ogni domanda internazionale fatta in virtù del presente protocollo, dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. L'Ufficio d'origine certificherà che le indicazioni che figurano nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, al momento della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto Ufficio indicherà:

     i) nel caso di una domanda di base, la data e il numero di tale domanda;

     ii) nel caso di una registrazione di base, la data e il numero di tale registrazione come pure la data e il numero della domanda da cui proviene la registrazione di base. L'Ufficio d'origine indicherà inoltre la data della domanda internazionale.

     2. Il depositante dovrà indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, nonché, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce tale indicazione, l'Ufficio internazionale classificherà i prodotti e i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. L'indicazione delle classi fornita dal depositante sarà sottoposta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo eserciterà in accordo con l'Ufficio d'origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l'Ufficio internazionale, prevarrà il parere di quest'ultimo.

     3. Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:

     i) fare una dichiarazione in tal senso e completare la sua domanda internazionale con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;

     ii) unire alla sua domanda internazionale esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall'Ufficio internazionale; il numero di questi esemplari sarà stabilito dal regolamento di esecuzione.