§ 5.2.33 - Regolamento 12 dicembre 2001, n. 6/2002.
Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.2 diritto della proprietà industriale
Data:12/12/2001
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Disegni o modelli comunitari.
Art. 2.  Ufficio.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Requisiti per la protezione.
Art. 5.  Novità.
Art. 6.  Carattere individuale.
Art. 7.  Divulgazione.
Art. 8.  Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d'interconnessione.
Art. 9.  Disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 10.  Estensione della protezione.
Art. 11.  Durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati.
Art. 12.  Durata della protezione di disegni e modelli comunitari registrati.
Art. 13.  Rinnovo.
Art. 14.  Diritto al disegno o modello comunitario.
Art. 15.  Rivendicazione del diritto su un disegno o modello comunitario.
Art. 16.  Effetti di una sentenza sulla titolarità del disegno o modello comunitario registrato.
Art. 17.  Presunzione a favore del titolare registrato.
Art. 18.  Diritto dell'autore ad essere menzionato.
Art. 19.  Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario.
Art. 20.  Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario.
Art. 21.  Esaurimento dei diritti.
Art. 22.  Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato.
Art. 23.  Utilizzazione da parte del governo.
Art. 24.  Dichiarazione di nullità.
Art. 25.  Cause di nullità.
Art. 26.  Effetti della nullità.
Art. 27.  Assimilazione del disegno o modello comunitario al disegno o modello nazionale
Art. 28.  Trasferimento del disegno o modello comunitario registrato.
Art. 29.  Diritti reali sul disegno o modello comunitario registrato
Art. 30.  Esecuzione forzata.
Art. 31.  Procedure d'insolvenza.
Art. 32.  Licenze.
Art. 33.  Opponibilità ai terzi.
Art. 34.  La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario in quanto oggetto di proprietà.
Art. 35.  Deposito e trasmissione della domanda di registrazione.
Art. 36.  Requisiti della domanda.
Art. 37.  Domanda multipla.
Art. 39.  Equiparazione del deposito comunitario a quello nazionale.
Art. 40.  Classificazione.
Art. 41.  Diritto di priorità.
Art. 42.  Rivendicazione della priorità.
Art. 43.  Effetto del diritto di priorità.
Art. 44.  Priorità di esposizione.
Art. 45.  Esame dei requisiti formali per il deposito.
Art. 46.  Irregolarità sanabili.
Art. 47.  Impedimenti alla registrazione.
Art. 48.  Registrazione.
Art. 49.  Pubblicazione.
Art. 50.  Differimento della pubblicazione.
Art. 51.  Rinuncia.
Art. 52.  Domanda di nullità.
Art. 53.  Esame della domanda.
Art. 54.  Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto contraffattore.
Art. 55.  Decisioni soggette a ricorso.
Art. 56.  Persone legittimate a proporre ricorso e ad essere parti nel procedimento.
Art. 57.  Termini e formalità.
Art. 58.  Revisione pregiudiziale.
Art. 59.  Esame del ricorso.
Art. 60.  Decisione sul ricorso.
Art. 61.  Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
Art. 62.  Motivazione delle decisioni.
Art. 63.  Esame d'ufficio dei fatti.
Art. 64.  Procedura orale.
Art. 65.  Istruzione.
Art. 66.  Notifica.
Art. 67.  Restitutio in integrum.
Art. 68.  Rinvio ai principi generali.
Art. 69.  Cessazione degli obblighi pecuniari.
Art. 70.  Ripartizione delle spese.
Art. 71.  Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l'ammontare delle spese.
Art. 72.  Registro dei disegni e modelli comunitari.
Art. 73.  Pubblicazioni periodiche.
Art. 74.  Consultazione pubblica.
Art. 75.  Cooperazione amministrativa.
Art. 76.  Scambio di pubblicazioni.
Art. 77.  Principi generali in tema di rappresentanza.
Art. 78.  Rappresentanza professionale.
Art. 79.  Applicazione della convenzione di esecuzione.
Art. 80.  Tribunali dei disegni e modelli comunitari.
Art. 81.  Competenza in tema di contraffazione e nullità.
Art. 82.  Competenza internazionale.
Art. 83.  Sfera di competenza in materia di contraffazione.
Art. 84.  Azione o domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello comunitario.
Art. 85.  Presunzione di validità - Difesa nel merito.
Art. 86.  Sentenze in materia di nullità.
Art. 88.  Diritto applicabile.
Art. 89.  Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello.
Art. 90.  Misure provvisorie e cautelari.
Art. 91.  Norme specifiche in tema di connessione.
Art. 92.  Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado - Ricorso per cassazione.
Art. 93.  Disposizioni complementari sulla competenza delle autorità giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei disegni e modelli comunitari.
Art. 94.  Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale.
Art. 95.  Azioni intentate parallelamente sulla base di disegni o modelli comunitari e di disegni o modelli nazionali.
Art. 96.  Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale.
Art. 97.  Disposizioni generali.
Art. 98.  Lingua procedurale.
Art. 99.  Pubblicazione e registrazione.
Art. 100.  Poteri supplementari del presidente.
Art. 101.  Poteri supplementari del Consiglio d'amministrazione.
Art. 102.  Competenze.
Art. 103.  Esaminatori.
Art. 104.  La divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli.
Art. 105.  Divisioni d'annullamento.
Art. 106.  Commissioni di ricorso.
Art. 107.  Regolamento di esecuzione.
Art. 108.  Norme procedurali delle commissioni di ricorso.
Art. 109.  Comitato.
Art. 110.  Disposizione transitoria.
Art. 110 bis.  Disposizioni connesse con l'allargamento della Comunità
Art. 111.  Entrata in vigore.


§ 5.2.33 - Regolamento 12 dicembre 2001, n. 6/2002.

Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari.

(G.U.C.E. 5 gennaio 2002, n. L 3).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Un regime unificato per la concessione di disegni o modelli comunitari che fruisca di una protezione uniforme ed abbia efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità favorirebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità sanciti dal trattato.

     (2) Soltanto i paesi del Benelux hanno introdotto una legge uniforme sulla protezione dei disegni e modelli. In tutti gli altri Stati membri la protezione di disegni e modelli si esplica soltanto in forza della legge nazionale ed ha un'efficacia circoscritta al territorio dei singoli Stati membri. I disegni o modelli identici possono dunque essere protetti secondo modalità diverse in Stati membri diversi e nell'interesse di titolari diversi. Questa situazione determina inevitabilmente conflitti nel commercio intracomunitario.

     (3) Le notevoli divergenze riscontrabili tra le legislazioni nazionali in materia di disegni e modelli impediscono e falsano la concorrenza su scala comunitaria. A differenza di quanto avviene sui mercati nazionali, nella Comunità il commercio e la concorrenza dei prodotti in cui è attuato un disegno o un modello risultano ostacolati e falsati dal grande numero di domande, uffici, procedure, leggi, diritti esclusivi con efficacia nazionale e dal cumulo delle spese amministrative, con la conseguenza che chi richiede la protezione deve far fronte a costi e tasse elevati. La direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli contribuisce a porre rimedio a questa situazione.

     (4) Indipendentemente dal grado di armonizzazione delle leggi nazionali, il fatto che la protezione di questi disegni o modelli sia limitata al territorio dei singoli Stati membri può determinare una compartimentazione del mercato interno per i prodotti che attuino un disegno o modello oggetto di diritti nazionali di cui sono titolari persone diverse, e costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

     (5) S'impone dunque l'istituzione di un disegno o modello comunitario che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri poiché solo in tal modo sarà possibile ottenere, depositando un'unica domanda presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) secondo un'unica procedura ed applicando un'unica legge, un disegno o modello soggetto ad una disciplina unitaria applicabile su un territorio esteso all'insieme degli Stati membri.

     (6) Poiché gli scopi dell'azione proposta, in particolare la protezione di un disegno o modello in un territorio unico comprendente tutti gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della creazione di un disegno o modello comunitario e di un'autorità comunitaria in materia, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (7) Una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove la contribuzione dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi e l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

     (8) Di conseguenza un sistema di protezione dei disegni e dei modelli più accessibile e adeguato alle esigenze del mercato interno risulta di fondamentale importanza per l'industria comunitaria.

     (9) Le disposizioni sostanziali di questo regolamento nel campo della disciplina dei disegni e modelli dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva 98/71/CE.

     (10) Non si dovrebbe intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico. Allo stesso modo, non si dovrebbe ostacolare l'interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione.

     (11) I particolari meccanici dei prodotti modulari possono peraltro costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un loro punto di forza sotto il profilo commerciale e dovrebbero quindi essere ammesse ad usufruire della protezione.

     (12) La protezione non dovrebbe invece essere accordata alle componenti di un prodotto che non sono visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di dette parti che non sono visibili una volta che la componente è montata ovvero che non risultano soddisfare di per se stesse i requisiti della novità e dell'individualità. Le caratteristiche di un disegno o modello che non beneficiano della protezione per questi motivi non dovrebbero dunque essere prese in considerazione al fine di valutare se altre caratteristiche dello stesso disegno o modello possiedono i requisiti necessari per usufruire della protezione.

     (13) La direttiva 98/71/CE non ha consentito di realizzare un completo ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti l'impiego di disegni e modelli tutelati allo scopo di permettere la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario, qualora il disegno o modello sia applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisca una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto. Nell'ambito della procedura di conciliazione su detta direttiva, la Commissione si è impegnata a passare in rassegna le conseguenze delle disposizioni contenute nella direttiva stessa tre anni dopo il termine di recepimento, con particolare riferimento ai settori industriali maggiormente interessati. In tali circostanze è opportuno non conferire protezione in quanto disegno o modello comunitario a un disegno o modello, qualora sia applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisca una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello e che sia utilizzato allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario, fino a quando il Consiglio non avrà deciso, in base ad una proposta della Commissione, quale politica perseguire in questo campo.

     (14) Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l'impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello.

     (15) Un disegno o modello comunitario dovrebbe nei limiti del possibile rispondere alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità.

     (16) Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile.

     (17) Da quanto precede scaturisce l'esigenza d'istituire due forme di protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati.

     (18) Un disegno o modello comunitario registrato esige l'istituzione e la tenuta di un registro nel quale saranno iscritte tutte le domande di disegno o modello che possiedano i requisiti formali prescritti dal regolamento ed alle quali sia stata assegnata una data di deposito. In linea di massima tale sistema di registrazione non dovrebbe basarsi su un esame approfondito, da compiersi prima della registrazione e volto a stabilire la sussistenza dei requisiti di protezione, così da ridurre al minimo le formalità di registrazione e gli altri adempimenti procedurali per i richiedenti.

     (19) Un disegno o modello comunitario dovrebbe essere protetto soltanto qualora risulti nuovo, e presenti una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli.

     (20) Occorre altresì permettere all'autore o al suo avente causa di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è attuato prima di decidere se chiedere o no la protezione del disegno o modello comunitario registrato. A questo fine risulta necessario disporre che la divulgazione del disegno o modello fatta dall'autore o dal suo avente causa, o qualsiasi divulgazione non autorizzata effettuata nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di disegno o modello comunitario registrato, non pregiudichi la valutazione delle caratteristiche di novità e d'individualità del disegno o modello in questione.

     (21) La natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva. La protezione del disegno o modello comunitario non registrato dovrebbe tuttavia concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello. Pertanto la protezione non può estendersi a prodotti a cui sono applicati disegni o modelli che sono il risultato di un disegno o modello concepito in modo indipendente da un secondo disegnatore. Questo diritto dovrebbe estendersi anche al commercio dei prodotti a cui sono applicati disegni o modelli contraffatti.

     (22) Compete alla legge nazionale garantire l'esercizio di questi diritti ed occorre dunque disporre alcuni meccanismi sanzionatori uniformi in tutti gli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero permettere d'inibire dovunque gli atti di contraffazione, indipendentemente dall'organo giurisdizionale adito.

     (23) A chiunque possa provare di aver cominciato ad utilizzare in buona fede, anche a fini commerciali, all'interno della Comunità un disegno o modello che benefici della protezione in quanto disegno o modello comunitario registrato senza averlo copiato, ovvero di aver compiuto seri e validi preparativi a tale scopo, può venir riconosciuto il diritto ad un impiego limitato del disegno o modello in questione.

     (24) Uno degli obiettivi fondamentali del presente regolamento è istituire una procedura di concessione del disegno o modello comunitario registrato che riduca al minimo costi ed adempimenti amministrativi per i richiedenti, rendendola in tal modo più facilmente accessibile alle imprese di piccole e medie dimensioni e ai singoli disegnatori.

     (25) I settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati, usufruiranno dei vantaggi del disegno o modello comunitario registrato. Per questi settori sussiste anche l'esigenza di un ricorso più agevole al disegno o modello comunitario registrato, esigenza che la possibilità di combinare più disegni in una domanda multipla renderà possibile soddisfare. I disegni o modelli contenuti in una domanda multipla tuttavia possono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro per quanto riguarda le licenze, i diritti reali, le esecuzioni forzate, le procedure d'insolvenza, la rinuncia, il rinnovo, la cessione, la pubblicazione differita o la dichiarazione di nullità.

     (26) L'usuale pubblicazione successiva alla registrazione di un disegno o modello comunitario potrebbe talora vanificare o pregiudicare il successo di un'operazione commerciale che implichi il disegno o modello in questione, cosicché la possibilità di differire la data della pubblicazione per un lasso di tempo ragionevole rappresenta una soluzione in tali casi.

     (27) Regole procedurali che impongano di proporre in un'unica località le azioni in materia di validità di un disegno o modello comunitario registrato consentirebbero di risparmiare tempo e denaro rispetto a procedure nelle quali vengano aditi più organi giudiziali nazionali.

     (28) Occorre pertanto istituire difese in sede giurisdizionale, quali la possibilità di appello dinanzi a una commissione dei ricorsi e, in ultima istanza, il ricorso per cassazione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Siffatta procedura contribuirebbe allo sviluppo di un'interpretazione uniforme dei requisiti di validità dei disegni e modelli comunitari.

     (29) È di fondamentale importanza che i diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari vengano fatti osservare efficacemente in tutto il territorio della Comunità.

     (30) Le disposizioni sulla competenza giurisdizionale devono per quanto possibile escludere la possibilità di una scelta opportunistica del foro ad opera delle parti. Occorre pertanto stabilire chiare norme in tema di competenza giurisdizionale internazionale.

     (31) Il presente regolamento non esclude che ai disegni e modelli che fruiscono della protezione comunitaria possano applicarsi altre norme nazionali in tema di proprietà industriale o comunque pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o modelli non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile.

     (32) In assenza di una completa armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto d'autore è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione conferita dal disegno o modello comunitario con quella conferita dal diritto d'autore, pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d'autore.

     (33) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Disegni o modelli comunitari.

     1. Sono di seguito denominati "disegni o modelli comunitari" i disegni o modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento.

     2. Un disegno o modello comunitario è protetto:

     a) come "disegno o modello comunitario non registrato" se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;

     b) come "disegno o modello comunitario registrato" se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento.

     3. Il disegno o modello comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità. Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l'utilizzazione, se non per la totalità della Comunità. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento.

 

     Art. 2. Ufficio.

     L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), denominato di seguito "l'Ufficio", istituito dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, denominato di seguito "il regolamento sul marchio comunitario", provvede a svolgere i compiti affidatigli dal presente regolamento.

 

TITOLO II

Diritto dei disegni e modelli

 

Sezione 1

Requisiti per la protezione

 

     Art. 3. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento s'intende per:

     a) "disegno o modello": l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

     b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;

     c) "prodotto complesso": un prodotto costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

 

     Art. 4. Requisiti per la protezione.

     1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

     2. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:

     a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e

     b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.

     3. Per "normale utilizzazione" a termini del paragrafo 2, lettera a) s'intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

 

     Art. 5. Novità.

     1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

     a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

     b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

     2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

 

     Art. 6. Carattere individuale.

     1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

     a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

     b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

     2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

 

     Art. 7. Divulgazione.

     1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

     2. Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico:

     a) dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o da atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, e

     b) nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

     3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato al pubblico in seguito ad un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto.

 

     Art. 8. Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d'interconnessione.

     1. Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

     2. Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

     3. In deroga al paragrafo 2 un disegno o modello comunitario conferisce diritti su un disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

 

     Art. 9. Disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

     Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti quando il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

 

Sezione 2

Estensione e durata della protezione

 

     Art. 10. Estensione della protezione.

     1. La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

     2. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

 

     Art. 11. Durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati.

     1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.

     2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

 

     Art. 12. Durata della protezione di disegni e modelli comunitari registrati.

     In seguito alla registrazione presso l'Ufficio il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario registrato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito.

 

     Art. 13. Rinnovo.

     1. La registrazione del disegno o modello comunitario è rinnovata a richiesta del titolare o di qualsiasi persona da questi esplicitamente autorizzata, purché sia stata pagata la tassa di rinnovo.

     2. L'Ufficio informa tempestivamente prima della scadenza della registrazione il titolare del disegno o modello comunitario registrato ed i titolari di diritti sul medesimo iscritti nel registro dei disegni o modelli comunitari di cui all'articolo 72 di seguito denominato "registro". La mancata comunicazione di tale informazione non fa sorgere alcuna responsabilità dell'Ufficio.

     3. La domanda di rinnovo è presentata nei sei mesi che terminano l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione e la relativa tassa è pagata nello stesso periodo. In difetto, si possono presentare la domanda e pagare la tassa entro un periodo supplementare di sei mesi a decorrere dal giorno indicato nella frase precedente, a condizione di pagare una soprattassa entro lo stesso periodo supplementare.

     4. Gli effetti del rinnovo decorrono dal giorno successivo alla data in cui scade la registrazione. Il rinnovo viene iscritto nel registro.

 

Sezione 3

Diritto al disegno o modello comunitario

 

     Art. 14. Diritto al disegno o modello comunitario.

     1. Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa.

     2. Se il disegno o il modello è stato realizzato da due o più persone il diritto al disegno o modello comunitario spetta ad esse congiuntamente.

     3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile.

 

     Art. 15. Rivendicazione del diritto su un disegno o modello comunitario.

     1. Quando il disegno o modello comunitario non registrato viene divulgato o rivendicato da chi non sia legittimato a norma dell'articolo 14 o quando il disegno o modello comunitario registrato sia stato depositato o registrato a nome di chi non vi abbia diritto a norma dello stesso articolo, l'avente diritto in forza del medesimo articolo 14 può chiedere, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, di esser riconosciuto come il legittimo titolare del disegno o modello comunitario.

     2. La persona che ha diritto al disegno o modello comunitario congiuntamente ad altre persone può chiedere, a norma di quanto disposto dal paragrafo 1, di esserne riconosciuta contitolare.

     3. Le azioni di cui al paragrafo 1 o 2 si prescrivono dopo tre anni dalla data di pubblicazione per il disegno o modello comunitario registrato o dalla data di divulgazione per il disegno o modello comunitario non registrato. La presente disposizione non si applica se la persona che non ha diritto al disegno o modello comunitario era in mala fede al momento in cui il disegno o modello in questione è stato depositato o divulgato o gli è stato trasferito.

     4. Nel caso di un disegno o modello comunitario registrato, nel registro viene iscritto quanto segue:

     a) la menzione della proposizione di una domanda giudiziale ai sensi del paragrafo 1;

     b) la decisione passata in giudicato relativa alla domanda giudiziale o ogni altro provvedimento che conclude il procedimento;

     c) ogni cambiamento di titolarità del disegno o modello comunitario registrato risultante dalla decisione passata in giudicato.

 

     Art. 16. Effetti di una sentenza sulla titolarità del disegno o modello comunitario registrato.

     1. Qualora in esito a un procedimento giudiziale di cui all'articolo 15, paragrafo 1 si verifichi un cambiamento integrale della titolarità del disegno o modello comunitario registrato, le licenze e gli altri diritti si estinguono in seguito all'iscrizione del nuovo titolare nel registro.

     2. Il titolare del disegno o modello comunitario registrato o il licenziatario che abbiano utilizzato il disegno o il modello nella Comunità o abbiano compiuto preparativi seri ed effettivi a tale scopo prima dell'iscrizione nel registro della proposizione della domanda giudiziale di cui all'articolo 15, paragrafo 1 possono continuare ad utilizzare il disegno o il modello purché chiedano, nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro. La licenza è concessa per un periodo congruo e a condizioni ragionevoli.

     3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare del disegno o modello comunitario registrato o il licenziatario hanno agito in malafede al momento in cui hanno iniziato ad utilizzare il disegno o modello o a compiere preparativi a tale fine.

 

     Art. 17. Presunzione a favore del titolare registrato.

     Si presume titolare del disegno o modello in qualsiasi procedimento dinanzi all'Ufficio come pure in ogni altro procedimento la persona al cui nome è registrato il disegno o modello comunitario ovvero, anteriormente alla registrazione, la persona al cui nome è stata presentata la relativa domanda.

 

     Art. 18. Diritto dell'autore ad essere menzionato.

     Al pari del richiedente o del titolare di un disegno o modello comunitario registrato l'autore ha diritto di essere menzionato come tale dinanzi all'Ufficio e nel registro. Se il disegno o modello è frutto del lavoro di un collettivo la menzione di quest'ultimo può sostituire l'indicazione dei singoli autori.

 

Sezione 4

Effetti del disegno o modello comunitario

 

     Art. 19. Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario.

     1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

     2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto. L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

     3. Il paragrafo 2 si applica anche al disegno o modello comunitario registrato soggetto a differimento della pubblicazione sino a quando i dati pertinenti iscritti nel registro ed il fascicolo non sono stati divulgati al pubblico a norma dell'articolo 50, paragrafo 4.

 

     Art. 20. Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario.

     1. I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non possono venir esercitati in caso di:

     a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

     b) atti compiuti a fini di sperimentazione;

     c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte.

     2. I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non possono inoltre venir esercitati in relazione a:

     a) l'arredo e le installazioni a bordo di navi e aeromobili immatricolati in un paese terzo che entrino temporaneamente nel territorio della Comunità;

     b) l'importazione nella Comunità di pezzi di ricambio ed accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto anzidetti;

     c) l'esecuzione delle riparazioni su detti mezzi di trasporto.

 

     Art. 21. Esaurimento dei diritti.

     I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non si estendono agli atti compiuti in relazione a un prodotto nel quale è incorporato o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della protezione offerta dal disegno o modello comunitario quando il prodotto sia stato immesso sul mercato nella Comunità dal titolare del disegno o modello comunitario o con il suo consenso.

 

     Art. 22. Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato.

     1. Può avvalersi di un diritto derivante da una precedente utilizzazione qualunque terzo il quale fornisca la prova di aver, prima della data di deposito della domanda ovvero, se viene rivendicata la priorità, prima della data cui risale la priorità, iniziato in buona fede ad impiegare nella Comunità - o compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine - un disegno o modello rientrante nell'ambito della protezione del disegno o modello comunitario registrato e non costituente una copia di quest'ultimo.

     2. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la facoltà di utilizzare il disegno o modello per gli scopi per i quali aveva iniziato a utilizzarlo o aveva compiuto seri ed effettivi preparativi prima della data di deposito o di priorità del disegno o modello comunitario registrato.

     3. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione non conferisce la facoltà di concedere ad altre persone licenze per l'utilizzazione del disegno o modello.

     4. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione può esser trasferito, se il terzo interessato è un'impresa, soltanto unitamente alla parte dell'attività di tale impresa nell'ambito della quale è stata posta in essere l'utilizzazione o sono stati compiuti i preparativi.

 

     Art. 23. Utilizzazione da parte del governo.

     La legislazione degli Stati membri che autorizza l'utilizzazione di disegni e modelli nazionali da parte del governo o per suo conto è applicabile ai disegni e modelli comunitari, ma soltanto nella misura in cui tale utilizzazione è necessaria per esigenze fondamentali di difesa o di sicurezza.

 

Sezione 5

Nullità

 

     Art. 24. Dichiarazione di nullità.

     1. Un disegno o modello comunitario registrato è dichiarato nullo in seguito ad una domanda rivolta all'Ufficio conformemente alla procedura di cui ai titoli VI e VII, ovvero da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

     2. Un disegno o modello comunitario può esser dichiarato nullo anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.

     3. Un disegno o modello comunitario non registrato è dichiarato nullo da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in seguito ad una domanda rivoltagli in tal senso ovvero in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

 

     Art. 25. Cause di nullità.

     1. Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:

     a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a);

     b) se il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;

     c) se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario a norma dell'articolo 14;

     d) se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o modello comunitario o mediante una domanda di registrazione di un tale disegno o modello, o mediante la registrazione di un disegno o modello in uno Stato membro, o mediante una domanda di ottenere il relativo diritto;

     e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;

     f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro;

     g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, in prosieguo denominata "convenzione di Parigi", ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro.

     2. Il motivo di cui al paragrafo 1, lettera c) può essere invocato esclusivamente dal titolare del disegno o modello comunitario ai termini dell'articolo 14.

     3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) possono essere invocati esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore.

     4. Il motivo di cui al paragrafo 1, lettera g) può essere invocato esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato ad utilizzare il disegno o modello.

     5. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano la libertà degli Stati membri di stabilire che i motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) e g) possano venir invocati d'ufficio anche da una competente autorità dello Stato membro in questione.

     6. Un disegno o modello comunitario registrato dichiarato nullo in applicazione del paragrafo 1, lettere b), e), f) o g) può essere mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la concessione della protezione e ne è preservata l'identità. Per "mantenimento in forma modificata" si intende la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero l'iscrizione nel registro di una decisione giudiziale o di una decisione dell'Ufficio che dichiari la parziale nullità del disegno o modello comunitario registrato.

 

     Art. 26. Effetti della nullità.

     1. Se ed in quanto è stato dichiarato nullo, un disegno o modello comunitario è considerato, fin dall'inizio, privo degli effetti contemplati dal presente regolamento.

     2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o mala fede del titolare del disegno o modello comunitario o all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della nullità del disegno o modello comunitario non pregiudica:

     a) le decisioni in tema di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla declaratoria di nullità;

     b) i contratti conclusi anteriormente alla declaratoria di nullità, se ed in quanto siano stati eseguiti anteriormente ad essa; per ragioni di equità può tuttavia venir chiesto, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso d'importi versati in virtù del contratto.

 

TITOLO III

Il disegno o modello comunitario come oggetto di proprietà

 

     Art. 27. Assimilazione del disegno o modello comunitario al disegno o modello nazionale

     1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, il disegno o modello comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, al disegno o modello nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare:

     a) aveva la sede o il domicilio alla data di riferimento, ovvero

     b) quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento.

     2. Nel caso di disegni o modelli comunitari registrati, il paragrafo 1 si applica in base alle iscrizioni fatte nel registro.

     3. Nei casi di pluralità di titolari, se per uno o per più di essi ricorre la condizione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di cui al detto paragrafo è determinato:

     a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, mediante riferimento al contitolare designato di comune accordo dai contitolari;

     b) per i disegni o modelli comunitari registrati, mediante riferimento al contitolare iscritto al primo posto dell'elenco che figura nel registro.

     4. Quando non si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è quello in cui ha sede l'Ufficio.

 

     Art. 28. Trasferimento del disegno o modello comunitario registrato.

     Il trasferimento del disegno o modello comunitario registrato è soggetto alle seguenti disposizioni:

     a) su istanza di una delle parti l'atto di trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato;

     b) fino a quando il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione del disegno o modello comunitario;

     c) qualora si debbano osservare termini imposti dall'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a questo effetto non appena l'Ufficio stesso abbia ricevuto la domanda di iscrizione del trasferimento;

     d) tutti i documenti che in forza dell'articolo 66 devono essere notificati al titolare del disegno o modello comunitario registrato sono inviati dall'Ufficio alla persona iscritta come titolare o eventualmente al suo rappresentante.

 

     Art. 29. Diritti reali sul disegno o modello comunitario registrato

     1. Il disegno o modello comunitario registrato può essere costituito in pegno o essere oggetto di diritti reali.

     2. Su istanza di una delle parti i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.

 

     Art. 30. Esecuzione forzata.

     1. Il disegno o modello comunitario registrato può essere oggetto di una misura di esecuzione forzata.

     2. Nei procedimenti di esecuzione forzata su disegni o modelli comunitari registrati la competenza esclusiva spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.

     3. Su istanza di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.

 

     Art. 31. Procedure d'insolvenza.

     1. La sola procedura d'insolvenza nella quale i disegni o modelli comunitari possono essere inclusi è quella che è stata avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

     2. In caso di comproprietà di un disegno o modello comunitario, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.

     3. Quando un disegno o modello comunitario è incluso in una procedura d'insolvenza, a richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei disegni e modelli comunitari di cui all'articolo 73, paragrafo 1.

 

     Art. 32. Licenze.

     1. Un disegno o modello comunitario può essere concesso in licenza per l'intera Comunità o solo per parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

2. Fatte salve eventuali azioni fondate sul diritto del contratto, il titolare può opporre i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario ad un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene alla durata del contratto stesso, alla forma in cui può venir impiegato il disegno o modello, alla gamma dei prodotti per cui è concessa la licenza ed alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario.

     3. Con riserva di quanto disposto dal contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per contraffazione del disegno o modello comunitario soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare del disegno o modello per proporre l'azione, questa può esser tuttavia proposta dal titolare di una licenza esclusiva.

     4. Per ottenere il risarcimento del danno da lui subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o modello comunitario.

     5. Se il disegno o modello comunitario è registrato la concessione in licenza dei relativi diritti o la cessione di questa licenza vengono, su istanza di una delle parti, iscritte nel registro e pubblicate.

 

     Art. 33. Opponibilità ai terzi.

     1. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29, 30 e 32 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.

     2. Per i disegni o modelli comunitari registrati, gli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32 sono tuttavia opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro iscrizione nel registro. Prima della loro iscrizione gli atti suddetti sono tuttavia opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sul disegno o modello comunitario registrato dopo la data dell'atto, del quale erano però a conoscenza al momento dell'acquisto dei diritti.

     3. Il paragrafo 2 non si applica nei confronti di chi abbia acquisito il disegno o modello comunitario registrato o un diritto su di esso mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

     4. Fino a quando negli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di insolvenza, l'opponibilità ai terzi di una procedura d'insolvenza è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui una tale procedura è stata avviata in base a disposizioni interne o a disposizioni regolamentari applicabili in questo campo.

 

     Art. 34. La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario in quanto oggetto di proprietà.

     1. La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilata, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, alla registrazione di un disegno o modello dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.

     2. Alle domande di registrazione di un disegno o modello comunitario si applicano per quanto di ragione gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Se gli effetti di una di queste disposizioni dipendono dalla iscrizione nel registro, tale formalità deve essere adempiuta all'atto della registrazione del disegno o modello comunitario.

 

TITOLO IV

Domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario

 

Sezione 1

Deposito e requisiti della domanda

 

     Art. 35. Deposito e trasmissione della domanda di registrazione.

     1. La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario è depositata, a scelta del richiedente:

     a) presso l'Ufficio, ovvero

     b) presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro, ovvero

     c) nei paesi del Benelux, presso l'ufficio dei disegni o modelli del Benelux.

     2. Quando la domanda è depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni o modelli del Benelux, l'ufficio interessato provvede ad inoltrarla all'Ufficio nel termine di due settimane dalla data del deposito. I suddetti uffici hanno facoltà di esigere dal richiedente il pagamento di una tassa d'importo non superiore alle spese amministrative per la ricezione e la trasmissione della domanda.

     3. Non appena gli sia pervenuta una domanda di deposito inoltrata dall'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o dall'ufficio dei disegni o modelli del Benelux, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente indicando la data di ricevimento della domanda.

     4. Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione redige una relazione sul funzionamento del sistema di deposito delle domande di registrazione di un disegno o modello comunitario, corredata eventualmente delle proposte di modifica del sistema.

 

     Art. 36. Requisiti della domanda.

     1. La domanda di disegno o modello comunitario registrato deve contenere:

     a) una richiesta di registrazione;

     b) indicazioni che permettono d'identificare il richiedente;

     c) una rappresentazione riproducibile del disegno o modello. Tuttavia, se la domanda ha per oggetto un disegno e contiene una richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 50, la rappresentazione del disegno può essere sostituita da un campione.

     2. La domanda contiene inoltre un'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.

     3. La domanda può altresì contenere:

     a) una descrizione esplicativa della rappresentazione o del campione;

     b) una richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione a norma dell'articolo 50;

     c) indicazioni che permettano di identificare il rappresentante, qualora il richiedente ne abbia nominato uno;

     d) la classificazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali esso dev'essere applicato, in funzione della classe di prodotto;

     e) la menzione dell'autore o del collettivo d'autori, ovvero una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che attesti che l'autore o il collettivo d'autori hanno rinunciato al diritto di essere citati.

     4. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di registrazione e della tassa di pubblicazione. Se è presentata domanda di differimento a norma del paragrafo 3, lettera b), la tassa per il differimento della pubblicazione sostituisce quella di pubblicazione.

     5. La domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione.

     6. Le informazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e d) non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale.

 

     Art. 37. Domanda multipla.

     1. Più disegni e modelli possono essere riuniti in una domanda di registrazione multipla di disegni o modelli comunitari registrati. Eccettuato il caso in cui si tratti di decorazioni, le domande multiple sono ammesse solo se i prodotti nei quali i disegni o modelli sono destinati ad essere incorporati o ai quali sono destinati ad essere applicati appartengono tutti alla stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

     2. Oltre che al pagamento delle tasse di cui all'articolo 36, paragrafo 4 la domanda di registrazione multipla è soggetta al pagamento di una soprattassa di registrazione e di una soprattassa di pubblicazione. Se la domanda di registrazione multipla contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, la soprattassa di pubblicazione è sostituita dalla soprattassa per il differimento della pubblicazione. Per ciascun disegno o modello addizionale le soprattasse sono ragguagliate a una percentuale delle tasse ordinarie.

     3. La domanda di registrazione multipla deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento d'esecuzione.

     4. Ogni disegno o modello incluso in una domanda o registrazione multipla può essere trattato indipendentemente dagli altri ai fini del presente regolamento. Può, in particolare, indipendentemente dagli altri, essere attuato, costituire oggetto di licenze, di diritti reali, di esecuzioni forzate, essere compreso in una procedura d'insolvenza, essere oggetto di rinuncia, rinnovo, cessione, differimento della pubblicazione o essere dichiarato nullo. Una domanda o una registrazione multiple possono essere divise in domande o registrazioni separate solo alle condizioni stabilite dal regolamento d'esecuzione.

 

Art. 38. Data di deposito.

     1. La data del deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1 è depositata presso l'Ufficio dal richiedente ovvero, qualora la domanda sia depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni o modelli del Benelux, la data del deposito presso tali uffici.

     2. In deroga al paragrafo 1, la data di deposito di una domanda depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni del Benelux che pervenga all'Ufficio più di due mesi dopo la data in cui è stata depositata la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è la data alla quale detta documentazione è pervenuta all'Ufficio.

 

     Art. 39. Equiparazione del deposito comunitario a quello nazionale.

     La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario alla quale sia stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, compreso all'occorrenza il diritto di priorità invocato a sostegno della domanda stessa.

 

     Art. 40. Classificazione.

     Ai fini del presente regolamento si applica l'allegato all'accordo che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

 

Sezione 2

Priorità

 

     Art. 41. Diritto di priorità.

     1. Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello d'utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità.

     2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione dello Stato nel quale è stato effettuato o in forza di accordi bilaterali o multilaterali.

     3. Per "deposito nazionale regolare" s'intende il deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito di tale domanda.

     4. Ai fini della determinazione della priorità si considera prima domanda una domanda successiva di registrazione di un disegno o modello che è stato oggetto di una domanda anteriore nel medesimo o per il medesimo Stato, a condizione che, alla data del deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta alla consultazione pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti né essere servita per rivendicazioni di priorità. In tal caso la domanda anteriore non può servire in seguito come base per rivendicare il diritto di priorità.

     5. Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non è parte alla convenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto se ed in quanto risulta pubblicamente che questo Stato concede, in base ad un deposito effettuato presso l'Ufficio, un diritto di priorità avente requisiti ed effetti equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 42. Rivendicazione della priorità.

     Il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato che intenda fare valere la priorità di una domanda anteriore è tenuto a presentare una dichiarazione di priorità e una copia della domanda anteriore. Se la lingua in cui è redatta quest'ultima non è una delle lingue dell'Ufficio, questo può esigere la traduzione della domanda anteriore in una di tali lingue.

 

     Art. 43. Effetto del diritto di priorità.

     Per effetto del diritto di priorità la data di priorità è considerata data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario ai fini degli articoli 5, 6, 7, 22, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 50, paragrafo 1.

 

     Art. 44. Priorità di esposizione.

     1. Il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato che ha esposto i prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o ai quali esso è applicato in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta a termini della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 può, se deposita la domanda entro i sei mesi successivi alla prima presentazione di tali prodotti, far valere un diritto di priorità decorrente da tale data ai termini dell'articolo 43.

     2. Il richiedente che intenda rivendicare la priorità a norma del paragrafo 1 deve fornire le prove dell'avvenuta esposizione dei prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o ai quali esso è applicato, osservando le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

     3. Una priorità di esposizione riconosciuta in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 41.

 

TITOLO V

Procedimento di registrazione

 

     Art. 45. Esame dei requisiti formali per il deposito.

     1. L'Ufficio esamina se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1 per l'assegnazione di una data di deposito.

     2. L'Ufficio esamina se:

     a) la domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all'articolo 36, paragrafi 2, 3, 4 e 5, nonché, nell'ipotesi di domanda multipla, all'articolo 37, paragrafi 1 e 2;

     b) la domanda soddisfa i requisiti formali stabiliti nel regolamento di esecuzione per l'applicazione degli articoli 36 e 37;

     c) la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 77, paragrafo 2;

     d) sono soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità, qualora questa sia rivendicata.

     3. Le condizioni pertinenti all'esame dei requisiti formali per il deposito sono stabilite nel regolamento di esecuzione.

 

     Art. 46. Irregolarità sanabili.

     1. L'Ufficio, qualora nello svolgere l'esame di cui all'articolo 45 rilevi la presenza d'irregolarità che possono essere sanate, invita il richiedente a sanarle entro il termine prescritto.

     2. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e se il richiedente ottempera alla richiesta dell'Ufficio nel termine prescritto, l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui le irregolarità sono state sanate. Se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate, la domanda non viene considerata una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario.

     3. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c), incluso il pagamento delle tasse, ed il richiedente ottempera alla richiesta dell'Ufficio nel termine prescritto, l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui è stata originariamente depositata la domanda. Se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate o non si è provveduto al pagamento delle tasse l'Ufficio respinge la domanda.

     4. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera d) ed il richiedente non provvede a sanarle entro il termine prescritto, tale fatto comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.

 

     Art. 47. Impedimenti alla registrazione.

     1. L'Ufficio, qualora nello svolgere l'esame di cui all'articolo 45 rilevi che il disegno o modello per cui si richiede la protezione:

     a) non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), oppure

     b) risulta contrario all'ordine pubblico o al buon costume,

     respinge la domanda.

     2. La domanda non è respinta prima che al richiedente sia stata offerta l'opportunità di ritirarla o di modificarla, ovvero di presentare le proprie osservazioni.

 

     Art. 48. Registrazione.

     Se la domanda possiede i requisiti prescritti per una domanda di disegno o modello comunitario registrato e se e in quanto essa non è stata respinta in forza dell'articolo 47, l'Ufficio iscrive tale domanda nel registro in quanto disegno o modello comunitario registrato. La data della registrazione è quella del deposito della domanda di cui all'articolo 38.

 

     Art. 49. Pubblicazione.

     A seguito della registrazione l'Ufficio pubblica il disegno o modello comunitario registrato nel bollettino dei disegni e modelli comunitari di cui all'articolo 73, paragrafo 1. Il regolamento di esecuzione specifica gli elementi che sono oggetto di pubblicazione.

 

     Art. 50. Differimento della pubblicazione.

     1. Il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato può chiedere, all'atto del deposito della domanda, che la pubblicazione di detto disegno o modello comunitario registrato sia differita per un periodo di trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità.

     2. In seguito a tale richiesta, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 48, si effettua la registrazione del disegno o modello comunitario registrato, ma la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di pubblica consultazione, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 2.

     3. L'Ufficio pubblica nel bollettino dei disegni e modelli comunitari la menzione del differimento della pubblicazione del disegno o modello comunitario registrato. La menzione è accompagnata da informazioni che permettano di identificare il titolare del disegno o modello comunitario registrato, la data di deposito della domanda e gli altri particolari prescritti dal regolamento di esecuzione.

     4. Allo scadere del periodo di differimento, o ad una data anteriore richiesta dal titolare, l'Ufficio consente la pubblica consultazione di tutte le iscrizioni riportate nel registro e del fascicolo relativo alla domanda di registrazione e pubblica il disegno o modello comunitario registrato nel bollettino dei disegni e modelli comunitari, a condizione che, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione:

     a) sia stata pagata la tassa di pubblicazione e, nel caso di domanda multipla, la relativa soprattassa;

     b) il titolare, qualora si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), abbia depositato presso l'Ufficio la rappresentazione del disegno.

     Se il titolare non ottempera a queste prescrizioni, il disegno o modello comunitario registrato è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento.

     5. In caso di domanda multipla il paragrafo 4 può essere applicato solo ad una parte dei disegni o modelli cui la domanda si riferisce.

     6. Durante il periodo di differimento della pubblicazione le azioni giudiziarie fondate su un disegno o modello comunitario registrato sono proponibili solo a condizione che le informazioni contenute nel registro e nella documentazione relativa alla domanda siano state comunicate alla parte contro la quale l'azione è diretta.

 

TITOLO VI

Rinuncia e nullità del disegno o modello comunitario registrato

 

     Art. 51. Rinuncia.

     1. La rinuncia al disegno o modello comunitario registrato è dichiarata per iscritto all'Ufficio dal titolare. Essa acquista efficacia alla data in cui viene iscritta nel registro.

     2. Quando oggetto della rinuncia è un disegno o modello comunitario per il quale è stato concesso un differimento della pubblicazione, esso è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento.

     3. Un disegno o modello comunitario registrato può costituire oggetto di una rinuncia parziale purché nella sua forma modificata esso possieda i requisiti per ottenere la protezione e ne sia mantenuta l'identità.

     4. La rinuncia è iscritta nel registro soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Quando nel registro è iscritta una licenza la rinuncia è iscritta unicamente se il titolare del disegno o modello comunitario registrato dimostra di avere informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare. L'iscrizione è fatta alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

     5. Qualora dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari sia proposta un'azione ai sensi dell'articolo 14 inerente alla titolarità di un disegno o modello comunitario registrato, l'Ufficio non iscrive la rinuncia nel registro senza il consenso di chi ha promosso l'azione.

 

     Art. 52. Domanda di nullità.

     1. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafi 2, 3, 4 e 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un'autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all'Ufficio una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato.

     2. La domanda è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera presentata solo una volta che sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità.

     3. La domanda di nullità è inammissibile se una domanda con il medesimo oggetto e la medesima causa è stata decisa nei confronti delle stesse parti da un tribunale dei disegni e modelli comunitari con sentenza passata in giudicato.

 

     Art. 53. Esame della domanda.

     1. L'Ufficio, se ritiene ammissibile la domanda di nullità, accerta se le cause di nullità di cui all'articolo 25 ostano al mantenimento del disegno o modello comunitario registrato.

     2. Nell'esame della domanda, da effettuarsi osservando il regolamento di esecuzione, ogniqualvolta lo reputi necessario l'Ufficio invita le parti a presentare nei termini da esso disposti le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.

     3. La declaratoria di nullità del disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel registro una volta divenuta definitiva.

 

     Art. 54. Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto contraffattore.

     1. Qualora venga depositata una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato e fino a quando l'Ufficio non ha preso una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione dello stesso disegno o modello può partecipare al procedimento di nullità, purché presenti richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa.

     Lo stesso vale per qualunque terzo che fornisca la prova che il titolare del disegno o modello comunitario ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del disegno o modello comunitario.

     2. L'istanza di partecipazione è presentata con atto scritto e motivato. Essa non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità, di cui all'articolo 52, paragrafo 2. La domanda è assimilata a una domanda di nullità, con riserva delle eccezioni previste dal regolamento di esecuzione.

 

TITOLO VII

Ricorsi

 

     Art. 55. Decisioni soggette a ricorso.

     1. Contro le decisioni degli esaminatori, della divisione dell'amministrazione competente per marchi, disegni e modelli, della divisione affari legali e delle divisioni d'annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

     2. La decisione che non pone fine ad un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile soltanto congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugnazione autonoma.

 

     Art. 56. Persone legittimate a proporre ricorso e ad essere parti nel procedimento.

     Chiunque sia stato parte in un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro quest'ultima se le sue istanze non sono state accolte. Le altre parti sono di diritto parti nel procedimento di ricorso.

 

     Art. 57. Termini e formalità.

     Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione che si desidera impugnare. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

 

     Art. 58. Revisione pregiudiziale.

     1. Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato esso deve modificare la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge fra il ricorrente ed un'altra parte.

     2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dal ricevimento della memoria che espone la motivazione, il ricorso è immediatamente deferito alla commissione di ricorso, senza parere sul merito.

 

     Art. 59. Esame del ricorso.

     1. Se il ricorso è ammissibile la commissione del ricorso ne esamina la fondatezza.

     2. Durante l'esame del ricorso la commissione di ricorso, qualora lo reputi necessario, invita le parti a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.

 

     Art. 60. Decisione sul ricorso.

     1. In seguito all'esame del merito, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata oppure rinviare la causa a questo organo per nuova decisione.

     2. Qualora la commissione di ricorso rinvii la causa per nuova decisione all'organo che ha emesso la decisione impugnata quest'ultimo è vincolato dai motivi e dal dispositivo enunciati nella decisione della commissione di ricorso, se ed in quanto i fatti della causa sono i medesimi.

     3. Gli effetti delle decisioni della commissione dei ricorsi decorrono dalla data in cui scade il periodo di cui all'articolo 61, paragrafo 5 oppure, se durante tale periodo è stato presentato un ricorso alla Corte di giustizia, dalla data in cui quest'ultimo è stato respinto.

 

     Art. 61. Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

     1. Contro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

     2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere.

     3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni impugnate.

     4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste.

     5. Il ricorso va inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla data di notifica della decisione della commissione di ricorso.

     6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

 

TITOLO VIII

Procedimento dinanzi all'ufficio

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 62. Motivazione delle decisioni.

     Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

 

     Art. 63. Esame d'ufficio dei fatti.

     1. Nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l'esame dell'Ufficio si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.

     2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile.

 

     Art. 64. Procedura orale.

     1. Quando ne ravvisi l'opportunità l'Ufficio ricorre alla procedura orale d'ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento.

     2. La procedura orale, compresa la lettura della decisione, è pubblica, salvo decisione contraria dell'organo dinanzi alla quale essa si svolge qualora la pubblicità possa presentare inconvenienti gravi e ingiustificati, in particolare per una delle parti del procedimento stesso.

 

     Art. 65. Istruzione.

     1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

     a) l'audizione delle parti;

     b) la richiesta d'informazioni;

     c) la produzione di documenti e mezzi di prova;

     d) l'audizione di testimoni;

     e) la perizia;

     f) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese.

     2. L'organo competente dell'Ufficio può affidare ad uno dei propri membri l'assunzione di mezzi istruttori.

     3. L'Ufficio, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona interessata a comparire dinanzi a sé.

     4. Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.

 

     Art. 66. Notifica.

     L'Ufficio notifica d'ufficio agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di esecuzione ovvero è disposto dal presidente dell'Ufficio.

 

          Art. 67. Restitutio in integrum.

     1. Il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato o ogni altra parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se a norma del presente regolamento l'inosservanza ha per conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza dalla facoltà di proporre ricorso.

     2. La richiesta deve essere presentata per iscritto nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro lo stesso termine. La richiesta non è ammissibile quando sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato deposito della domanda di rinnovo della registrazione o di mancato pagamento della relativa tassa, dal periodo di un anno viene detratto il periodo supplementare di sei mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase.

     3. La richiesta deve essere motivata ed indicare i fatti e le giustificazioni su cui si fonda. Essa non si considera presentata fino a quando non sia stata pagata la relativa tassa.

     4. L'organo competente a pronunciarsi sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.

     5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini di cui al paragrafo 2 e all'articolo 41, paragrafo 1.

     6. Il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato reintegrato nei diritti non può invocarli contro un terzo che, nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda o alla registrazione del disegno o modello comunitario e la pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui è incorporato o cui è applicato un disegno o modello che rientri nell'ambito della protezione del disegno o modello comunitario registrato.

     7. Il terzo che può avvalersi del paragrafo 6 può ricorrere contro la decisione che reintegra nei diritti il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato, nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della reintegrazione nel diritto.

     8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto di uno Stato membro di concedere la restitutio in integrum riguardo ai termini previsti dal presente regolamento, che devono essere osservati dinanzi alle autorità di detto Stato.

 

     Art. 68. Rinvio ai principi generali.

     In assenza di disposizioni procedurali nel presente regolamento, nel regolamento di esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri.

 

     Art. 69. Cessazione degli obblighi pecuniari.

     1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento delle tasse si prescrive decorsi quattro anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

     2. I diritti nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza all'atto del pagamento delle tasse si prescrive decorsi quattro anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.

     3. Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso previsto dal paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto nel paragrafo 2, da una istanza in forma scritta presentata da chi fa valere il diritto. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione. Esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia stata promossa un'azione in giudizio per far valere il diritto. In tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.

 

Sezione 2

Spese

 

     Art. 70. Ripartizione delle spese.

     1. La parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato o nei procedimenti di ricorso sopporta l'onere delle tasse pagate dalla parte avversa nonché tutte le spese da questa sostenute, indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio, di soggiorno e la remunerazione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate per ogni categoria di spese alle condizioni previste nel regolamento di esecuzione.

     2. Ove tuttavia le parti soccombano rispettivamente su una o più statuizioni, o quando l'equità lo esiga, la divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decidono una diversa ripartizione delle spese.

     3. La parte che pone fine ad un procedimento rinunciando al disegno o modello comunitario registrato o non rinnovandone la registrazione, ovvero rinunciando al procedimento di nullità o al procedimento di ricorso, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dalla parte avversa conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.

     4. In caso di non luogo a provvedere la divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decidono sulle spese in via equitativa.

     5. Quando dinanzi alla divisione d'annullamento o alla commissione di ricorso le parti addivengono in via transattiva ad una ripartizione delle spese diversa da quella disposta dai paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'organo interessato ne prende atto.

     6. Su istanza di parte i cancellieri della divisione d'annullamento o della commissione di ricorso fissano l'importo delle spese da pagare in applicazione di quanto disposto dai paragrafi precedenti. Tale importo può, su istanza presentata nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, essere riveduto con decisione della divisione d'annullamento o della commissione dei ricorsi.

 

     Art. 71. Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l'ammontare delle spese.

     1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che stabilisce l'ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo.

     2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa ha luogo. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno Stato membro designa a tale scopo, dandone comunicazione all'Ufficio e alla Corte di giustizia.

     3. Espletate queste formalità a richiesta della parte interessata, questa può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente a norma della legge nazionale.

     4. L'esecuzione forzata può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

 

Sezione 3

Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri

 

     Art. 72. Registro dei disegni e modelli comunitari.

     L'Ufficio tiene un registro, denominato registro dei disegni e modelli comunitari, nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o il regolamento di esecuzione prescrivono l'iscrizione. Il registro è aperto alla consultazione pubblica salvo quanto disposto dall'articolo 50, paragrafo 2.

 

     Art. 73. Pubblicazioni periodiche.

     1. L'Ufficio pubblica periodicamente un bollettino dei disegni e modelli comunitari, che contiene le iscrizioni aperte alla pubblica consultazione riportate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione sia prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione.

     2. Comunicazioni ed informazioni di carattere generale emananti dal presidente dell'Ufficio, come pure ogni altra informazione attinente al presente regolamento o alla sua applicazione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

 

     Art. 74. Consultazione pubblica.

     1. I fascicoli relativi a domande di disegni o modelli comunitari registrati non ancora pubblicate ed i fascicoli relativi a disegni o modelli comunitari registrati per i quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 o che, essendo soggetti a differimento della pubblicazione, sono stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, possono essere aperti alla consultazione pubblica solo con il consenso del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato.

     2. Nel caso di cui al paragrafo 1, chiunque provi di avervi un interesse legittimo può consultare il fascicolo senza il consenso del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato prima della pubblicazione della domanda o dopo la rinuncia. Questa disposizione si applica segnatamente se l'interessato prova che il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato hanno compiuto atti intesi a far valere contro di lui i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario registrato.

     3. Dopo la pubblicazione del disegno o modello comunitario registrato il fascicolo è aperto alla consultazione pubblica su richiesta.

     4. Tuttavia, quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3, possono essere esclusi dalla consultazione determinati documenti secondo le disposizioni del regolamento di esecuzione.

 

     Art. 75. Cooperazione amministrativa.

     Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio e le autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, a richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione dei fascicoli.

     Quando l'Ufficio autorizza organi giudiziali, magistrati del pubblico ministero o uffici centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli tale consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 74.

 

     Art. 76. Scambio di pubblicazioni.

     1. L'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri si scambiano a richiesta, gratuitamente e per le proprie occorrenze, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.

     2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio ed all'inoltro di pubblicazioni.

 

Sezione 4

Rappresentanza

 

     Art. 77. Principi generali in tema di rappresentanza.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.

     2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non hanno nella Comunità domicilio né sede, stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo devono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, in ogni procedimento presso l'Ufficio istituito dal presente regolamento, ad esclusione del deposito della domanda di registrazione di disegno o modello comunitario registrato. Il regolamento di esecuzione può prevedere altre eccezioni.

     3. Le persone fisiche e giuridiche che hanno nella Comunità domicilio, o sede, o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo possono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente, il quale deve depositare presso l'Ufficio stesso una procura firmata, da inserire nel fascicolo, i cui particolari sono specificati dal regolamento di esecuzione.

     Il dipendente di una persona giuridica contemplato nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche che abbiano con la prima legami di natura economica, anche se non hanno nella Comunità domicilio, né una sede, né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo.

 

     Art. 78. Rappresentanza professionale.

     1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all'Ufficio ai sensi del presente regolamento può essere assunta soltanto da:

     a) avvocati abilitati in uno Stato membro ed aventi domicilio professionale nella Comunità, purché siano abilitati ad agire in tale Stato quali rappresentanti in tema di proprietà industriale, oppure

     b) rappresentanti abilitati iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario, oppure

     c) persone iscritte nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli, di cui al paragrafo 4.

     2. Le persone di cui al paragrafo 1, lettera c) hanno unicamente il diritto di rappresentare terzi nell'ambito di procedimenti dinanzi all'Ufficio pertinenti a disegni e modelli.

     3. Il regolamento di esecuzione dispone se e a quali condizioni i rappresentanti sono tenuti a depositare presso l'Ufficio una procura firmata, da inserire nei fascicoli.

     4. Può essere iscritta nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli ogni persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza di uno Stato membro;

     b) domicilio professionale o posto di lavoro nella Comunità;

     c) abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni pertinenti ai disegni e modelli dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o all'Ufficio dei disegni e modelli del Benelux. Se nello Stato in questione l'abilitazione a rappresentare terzi in questioni pertinenti ai disegni e modelli non è subordinata al possesso di una particolare qualificazione professionale, le persone che chiedono l'iscrizione nell'elenco devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni in questioni pertinenti a disegni e modelli dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di detto Stato. L'osservanza di questa condizione non è tuttavia richiesta a coloro ai quali, in forza della normativa vigente in uno Stato membro, sia ufficialmente riconosciuto il possesso delle qualifiche professionali richieste per rappresentare persone fisiche o giuridiche in materia di disegni o modelli dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale del medesimo Stato.

     5. L'iscrizione nell'elenco di cui al paragrafo 4 è effettuata su richiesta accompagnata da un attestato dell'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti il possesso dei requisiti specificati dal paragrafo suddetto.

     6. Il presidente dell'Ufficio può concedere una deroga alle disposizioni di cui:

     a) al paragrafo 4, lettera a), in circostanze eccezionali;

     b) al paragrafo 4, lettera c), seconda frase, qualora il richiedente fornisca la prova di aver acquisito in altro modo le qualifiche richieste.

     7. Il regolamento di esecuzione determina i casi in cui una persona può venir cancellata dall'elenco.

 

TITOLO IX

Competenza e procedura nelle azioni giudiziarie

relative a disegni o modelli comunitari

 

Sezione 1

Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni

 

     Art. 79. Applicazione della convenzione di esecuzione.

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai procedimenti concernenti disegni o modelli comunitari ed alle domande di disegni o modelli comunitari registrati, nonché ai procedimenti relativi alle azioni promosse sulla base di disegni o modelli comunitari e disegni o modelli nazionali che godono di cumulo di protezione, si applica la convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, chiamata nel seguito "convenzione di esecuzione".

     2. Le disposizioni della convenzione di esecuzione rese applicabili in virtù del paragrafo 1 producono effetti nei confronti di uno Stato membro unicamente nel testo vigente riguardo a detto Stato in un dato momento.

     3. Nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 81:

     a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 16, paragrafo 4 e l'articolo 24 della convenzione di esecuzione;

     b) si applicano gli articoli 17 e 18 della convenzione di esecuzione entro i limiti previsti dall'articolo 82, paragrafo 4 del presente regolamento;

     c) le disposizioni del titolo II della convenzione di esecuzione che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.

     4. Le disposizioni della convenzione di esecuzione non producono effetti nei confronti dello Stato membro per il quale detta convenzione non sia ancora entrata in vigore. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale convenzione le procedure di cui al paragrafo 1 sono disciplinate in tale Stato membro da eventuali convenzioni bilaterali o multilaterali che regolino i suoi rapporti con un altro Stato membro interessato ovvero, in mancanza di tali convenzioni, dal proprio diritto nazionale in tema di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

 

Sezione 2

Controversie in tema di contraffazione e

validità dei disegni o modelli comunitari

 

     Art. 80. Tribunali dei disegni e modelli comunitari.

     1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.

     2. Entro il 6 marzo 2005 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.

     3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento del numero, della denominazione o della competenza territoriale di detti tribunali intervenuto successivamente alla comunicazione di cui al paragrafo 2.

     4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     5. Fino a quando un determinato Stato membro non ha proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 2 i procedimenti risultanti da un'azione di cui all'articolo 81, per le quali le autorità giudiziarie di questo Stato sono competenti in forza dell'articolo 82, sono proposti dinanzi al giudice di questo Stato cui spetterebbe la competenza per territorio e per materia in rapporto ai procedimenti relativi alla registrazione di disegni o modelli nazionali.

 

     Art. 81. Competenza in tema di contraffazione e nullità.

     I tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva:

     a) per le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di disegni o modelli comunitari;

     b) per le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione del disegno o modello comunitario, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;

     c) per le azioni di nullità di disegni o modelli comunitari non registrati;

     d) per le domande riconvenzionali di nullità di disegni o modelli comunitari proposte nei procedimenti di cui alla lettera a).

 

     Art. 82. Competenza internazionale.

     1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della convenzione di esecuzione applicabili in forza dell'articolo 79, i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali di cui all'articolo 81 si propongono dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

     2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

     3. Se né il convenuto né l'attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno Stato membro, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

     4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3:

     a) si applica l'articolo 17 della convenzione di esecuzione se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari;

     b) si applica l'articolo 18 della medesima convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari.

     5. I procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 81, lettere a) e d) possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso.

 

     Art. 83. Sfera di competenza in materia di contraffazione.

     1. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari competente a norma dell'articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4 può pronunciarsi in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro.

     2. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari competenti a norma dell'articolo 82, paragrafo 5 può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato.

 

     Art. 84. Azione o domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello comunitario.

     1. Le azioni di nullità o le domande riconvenzionali di nullità di un disegno o modello comunitario possono essere fondate soltanto sulle cause di nullità di cui all'articolo 25.

     2. Nei casi di cui all'articolo 25, paragrafi 2, 3, 4 e 5, l'azione o la domanda rinconvenzionale può essere proposta unicamente dalla persona legittimata in virtù di tali disposizioni.

     3. Se la domanda riconvenzionale è proposta in una controversia nella quale il titolare del disegno o modello comunitario non sia già parte, questi ne viene informato e può essere ammesso ad intervenire nel procedimento alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui ha sede il tribunale.

     4. La validità del disegno o modello comunitario non può essere contestata con l'azione diretta a fare accertare l'insussistenza di contraffazioni.

 

     Art. 85. Presunzione di validità - Difesa nel merito.

     1. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato i tribunali dei disegni e modelli comunitari considerano valido il disegno o modello comunitario. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità. Tuttavia, l'eccezione di nullità del disegno o modello comunitario sollevata in forma diversa dalla domanda rinconvenzionale è ammissibile solo se ed in quanto il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario facendo valere l'esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d).

     2. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell'individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità.

 

     Art. 86. Sentenze in materia di nullità.

     1. Quando la validità del disegno o modello comunitario è contestata in un procedimento dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari mediante domanda riconvenzionale di nullità:

     a) il tribunale dichiara nullo il disegno o modello comunitario se accerta che una delle cause di nullità di cui all'articolo 25 osta al mantenimento del disegno o modello stesso;

     b) il tribunale respinge la domanda riconvenzionale se accerta che nessuna delle cause di nullità di cui all'articolo 25 osta al mantenimento del disegno o modello comunitario.

     2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello comunitario registrato ne comunica la data di deposito all'Ufficio, il quale la iscrive nel registro.

     3. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello comunitario registrato può, su istanza del titolare del disegno o modello comunitario registrato e sentite le altre parti, sospendere il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che il tribunale stabilisce. Se la domanda non viene presentata entro tale termine, il procedimento prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata. Si applica l'articolo 91, paragrafo 3.

     4. Quando la sentenza di un tribunale dei disegni e modelli comunitari su una domanda riconvenzionale di nullità del disegno o modello comunitario registrato è diventata definitiva, il tribunale trasmette all'Ufficio copia del provvedimento. Ciascuna delle parti può chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive gli estremi del provvedimento nel registro secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

     5. Una domanda riconvenzionale di nullità del disegno o modello comunitario registrato non può essere proposta qualora l'Ufficio abbia già emesso una decisione, divenuta definitiva, in un procedimento promosso tra le stesse parti ed avente stesso oggetto e stessa causa.

 

Art. 87. Effetti della sentenza in materia di nullità.

     Una volta diventata definitiva, la sentenza di un tribunale dei disegni e modelli comunitari che dichiara la nullità del disegno o modello comunitario produce in tutti gli Stati membri gli effetti di cui all'articolo 26.

 

     Art. 88. Diritto applicabile.

     1. I tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.

     2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la propria legge nazionale, compreso il proprio diritto internazionale privato.

     3. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica le norme di procedura che disciplinano i procedimenti dello stesso tipo pertinenti ai disegni o modelli nazionali nello Stato membro in cui il tribunale stesso è situato.

 

     Art. 89. Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello.

     1. Se nell'ambito di un'azione per contraffazione o relativa ad una minaccia di contraffazione un tribunale dei disegni e modelli comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto o minacciato di contraffare il disegno o modello comunitario, emette nei suoi confronti, a meno che non vi si oppongano motivi particolari, le seguenti ordinanze:

     a) un'ordinanza con cui gli si vieta di continuare gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione;

     b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti in questione;

     c) un'ordinanza di sequestro di materiali ed attrezzi prevalentemente utilizzati per fabbricare i prodotti in contraffazione, qualora il loro proprietario fosse a conoscenza dei fini cui mirava il loro impiego ovvero tali fini risultassero ovvi date le circostanze;

     d) qualsiasi ordinanza che imponga altre sanzioni commisurate alle circostanze, disposte dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato.

     2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari prende i provvedimenti intesi ad assicurare l'osservanza delle ordinanze di cui al paragrafo 1 in conformità della legge nazionale.

 

     Art. 90. Misure provvisorie e cautelari.

     1. In relazione ad un disegno o modello comunitario può essere chiesta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari, l'applicazione di misure provvisorie, anche di natura cautelare, contemplati dalla legge di detto Stato in relazione al disegno o modello nazionale, anche quando in forza del presente regolamento sia riconosciuta da un tribunale dei disegni e modelli comunitari di un altro Stato membro la competenza a conoscere nel merito.

     2. Nei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del disegno o modello comunitario sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità. Si applica tuttavia per quanto di ragione l'articolo 85, paragrafo 2.

     3. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari la cui competenza è fondata sull'articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4, può ordinare misure provvisorie e cautelari, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione prescritte dal titolo III della Convenzione di esecuzione, sono applicabili sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

 

     Art. 91. Norme specifiche in tema di connessione.

     1. Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento un tribunale dei disegni e modelli comunitari, adito per un'azione di cui all'articolo 81, diversa da una domanda di accertamento dell'insussistenza di contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa, dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti e sentite le altre, qualora la nullità del disegno o modello comunitario sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari ovvero, nel caso in cui si tratti di un disegno o modello comunitario registrato, quando sia già stata presentata una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio.

     2. Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento l'Ufficio, quando sia adito con una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti o sentite le altre qualora la nullità del disegno o modello comunitario sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei disegni e modelli comunitari. Su istanza di una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei disegni e modelli comunitari quest'ultimo può tuttavia, sentite le altre parti, sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento pendente dinanzi a sé.

     3. In caso di sospensione del procedimento il tribunale dei disegni e modelli comunitari può ordinare misure provvisorie e cautelari, per la durata della sospensione.

 

     Art. 92. Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado - Ricorso per cassazione.

     1. Le sentenze dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di primo grado, pronunciate nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 81, sono impugnabili mediante ricorso davanti ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado.

     2. Le condizioni alle quali si può esperire il ricorso dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari di secondo grado sono determinate dalla legge dello Stato membro in cui ha sede tale tribunale.

     3. Alle sentenze dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado sono applicabili le norme nazionali in fatto di ricorso per cassazione.

 

Sezione 3

Altre controversie relative ai disegni o modelli comunitari

 

     Art. 93. Disposizioni complementari sulla competenza delle autorità giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei disegni e modelli comunitari.

     1. Nello Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno competenza a norma dell'articolo 79, paragrafo 1 o paragrafo 4, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 81 sono proposte dinanzi all'autorità giudiziaria che sarebbe competente per territorio e per materia in ordine alle azioni riguardanti il disegno o modello nazionale registrato dallo Stato stesso.

     2. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza a norma dell'articolo 79, paragrafi 1 e 4 e del paragrafo 1 del presente articolo in ordine ad azioni riguardanti un disegno o modello comunitario diverse da quelle di cui all'articolo 81, queste azioni possono essere proposte dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.

 

     Art. 94. Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale.

     L'autorità giudiziaria nazionale adita con un'azione relativa ad un disegno e modello comunitario diversa da quelle contemplate all'articolo 81 considera valido il disegno o modello. Si applicano tuttavia, per quanto di ragione, l'articolo 85, paragrafo 2 e l'articolo 90, paragrafo 2.

 

TITOLO X

Effetti sul diritto degli Stati membri

 

     Art. 95. Azioni intentate parallelamente sulla base di disegni o modelli comunitari e di disegni o modelli nazionali.

     1. Qualora siano promosse azioni per contraffazione o relative a una minaccia di contraffazione per le stesse ragioni e tra le stesse parti davanti ai giudici di Stati membri diversi, aditi rispettivamente sulla base di un disegno o modello comunitario e di un disegno o modello nazionale che dia adito a un cumulo di protezione, il giudice adito in secondo luogo deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice adito in primo luogo. Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento pendente dinanzi a sé se la competenza dell'altro giudice è contestata.

     2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari adito in un'azione per contraffazione o relative a una minaccia di contraffazione sulla base di un disegno o modello comunitario respinge l'azione quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le medesime parti in base ad un disegno o modello che dia adito a un cumulo di protezione.

     3. Il giudice adito in un'azione per contraffazione o relative a una minaccia di contraffazione di un disegno o modello nazionale respinge l'azione quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le medesime parti in relazione a un disegno o modello comunitario che dia adito a un cumulo di protezione.

     4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle misure provvisorie e cautelari.

 

     Art. 96. Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale.

     1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.

     2. Disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore vigente negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

 

TITOLO XI

Disposizioni supplementari riguardanti l'ufficio

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 97. Disposizioni generali.

     Fatte salve le disposizioni del presente titolo, per quanto riguarda i compiti dell'Ufficio nell'ambito del presente regolamento si applica il titolo XII del regolamento sul marchio comunitario.

 

     Art. 98. Lingua procedurale.

     1. La domanda di disegno o modello comunitario registrato è depositata in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

     2. Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa dinanzi all'Ufficio.

     Se la domanda è stata fatta in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda nella lingua indicata dal richiedente.

     3. Laddove il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quella dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.

     4. In caso di procedimenti di nullità, la lingua procedurale è la lingua in cui è stata presentata la domanda di disegno o modello comunitario registrato, se si tratta di una delle lingue dell'Ufficio. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, la lingua procedurale è la seconda lingua indicata nella domanda.

     La domanda di nullità è presentata nella lingua procedurale.

     Se la lingua procedurale non è la lingua in cui è stata presentata la domanda di disegno o modello comunitario registrato, il titolare del disegno o modello comunitario può presentare osservazioni nella lingua in cui è stata presentata la domanda. L'Ufficio provvede alla traduzione di tali osservazioni nella lingua procedurale.

     Il regolamento di esecuzione può prevedere che le spese di traduzione a carico dell'Ufficio non possano, tranne deroga concessa dall'Ufficio qualora la complessità della questione lo giustifichi, superare un importo fissato per ogni tipo di procedura in funzione della dimensione media delle memorie ricevute dall'Ufficio. Le spese superiori a tale importo possono essere poste a carico della parte soccombente conformemente all'articolo 70.

     5. Le parti nei procedimenti di nullità possono convenire che un'altra lingua ufficiale della Comunità sia la lingua procedurale.

 

     Art. 99. Pubblicazione e registrazione.

     1. Tutte le informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

     2. Tutte le iscrizioni nel registro sono effettuate in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

     3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio nella quale la domanda di disegno o modello comunitario è stata depositata. Se il deposito è avvenuto in una lingua ufficiale della Comunità diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.

 

     Art. 100. Poteri supplementari del presidente.

     Oltre ad espletare le funzioni e i poteri conferitigli dall'articolo 119 del regolamento sul marchio comunitario, il presidente dell'Ufficio può, previa consultazione del consiglio di amministrazione e, nel caso del regolamento relativo alle tasse, del comitato del bilancio, sottoporre alla Commissione proposte di modifica del presente regolamento, del regolamento di esecuzione, del regolamento relativo alle tasse e di qualsiasi altra disposizione, se ed in quanto essa riguardi i disegni e modelli comunitari registrati.

 

     Art. 101. Poteri supplementari del Consiglio d'amministrazione.

     Oltre alle competenze attribuitegli dall'articolo 121 e seguenti del regolamento sul marchio comunitario o da altre disposizioni del presente regolamento, il Consiglio d'amministrazione:

     a) stabilisce la data a partire dalla quale possono essere depositate le domande di disegno o modello comunitario registrato a norma dell'articolo 111, paragrafo 2;

     b) viene consultato prima dell'adozione dei criteri in base ai quali andranno esaminati i requisiti formali, i motivi che giustificano un rifiuto della registrazione ed i procedimenti per la declaratoria di nullità dinanzi all'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

 

Sezione 2

Procedure

 

     Art. 102. Competenze.

     Sono competenti a prendere decisioni nelle procedure istituite dal presente regolamento:

     a) gli esaminatori;

     b) la divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli;

     c) le divisioni d'annullamento;

     d) le commissioni di ricorso.

 

     Art. 103. Esaminatori.

     Un esaminatore è competente a prendere decisioni in nome dell'Ufficio in merito a una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitari.

 

     Art. 104. La divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli.

     1. La divisione legale e di amministrazione dei marchi istituita dall'articolo 128 del regolamento sul marchio comunitario diventa la divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli.

     2. Oltre ai poteri ad essa conferiti dal regolamento sul marchio comunitario detta divisione è competente a prendere le decisioni prescritte dal presente regolamento che non sono di competenza di un esaminatore o di una divisione d'annullamento. Essa è in particolare competente per le decisioni relative alle iscrizioni nel registro.

 

     Art. 105. Divisioni d'annullamento.

     1. Le divisioni d'annullamento sono competenti a prendere decisioni in merito alle domande di nullità dei disegni e modelli comunitari registrati.

     2. Una divisione d'annullamento è costituita da tre membri. Almeno uno dei membri deve avere formazione giuridica.

 

     Art. 106. Commissioni di ricorso.

     Oltre ai poteri ad essa conferiti dall'articolo 131 del regolamento sul marchio comunitario, la commissione di ricorso istituita da tale regolamento è competente a deliberare sui ricorsi proposti contro le decisioni riguardanti disegni e modelli comunitari degli esaminatori, delle divisioni d'annullamento e della divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli.

 

TITOLO XII

Disposizioni finali

 

     Art. 107. Regolamento di esecuzione.

     1. Le disposizioni di applicazione del presente regolamento sono adottate nel contesto di un regolamento di esecuzione.

     2. Oltre alle tasse stabilite dal presente regolamento vengono riscosse tasse, secondo le modalità di applicazione particolareggiate fissate dal regolamento di esecuzione e dal regolamento relativo alle tasse, nei seguenti casi:

     a) pagamento tardivo della tassa di registrazione;

     b) pagamento tardivo della tassa di pubblicazione;

     c) pagamento tardivo della tassa per il differimento della pubblicazione;

     d) pagamento tardivo di soprattasse per domande multiple;

     e) rilascio di una copia del certificato di registrazione;

     f) iscrizione del trasferimento di un disegno o modello comunitario registrato;

     g) iscrizione di una licenza o di altri diritti su un disegno o modello comunitario registrato;

     h) cancellazione della iscrizione di una licenza o di altri diritti;

     i) rilascio di un estratto dal registro;

     j) consultazione di un fascicolo;

     k) rilascio di copie di documenti contenuti in un fascicolo;

     l) comunicazione d'informazioni contenute in un fascicolo;

     m) riesame della liquidazione delle spese procedurali da rimborsare;

     n) rilascio di copie certificate conformi della domanda.

     3. Il regolamento di esecuzione e il regolamento relativo alle tasse vengono adottati e modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

 

     Art. 108. Norme procedurali delle commissioni di ricorso.

     Senza pregiudizio per gli adeguamenti eventualmente necessari né per eventuali disposizioni aggiuntive, ai ricorsi proposti dinanzi le commissioni dei ricorsi nell'ambito del presente regolamento si applicano le norme procedurali di queste stesse commissioni, adottate seguendo la procedura di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

 

     Art. 109. Comitato.

     1. La Commissione viene assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 110. Disposizione transitoria.

     1. Fino a quando a questo proposito non entreranno in vigore, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento, non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

     2. La proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 andrà presentata in concomitanza e tenendo conto di eventuali modifiche che la Commissione proponga a questo proposito in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 98/71/CE.

 

          Art. 110 bis. Disposizioni connesse con l'allargamento della Comunità [1]

     1. A decorrere dalla data di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia [di seguito: nuovo(i) Stato(i) membro(i)], i disegni e modelli comunitari protetti o depositati ai sensi del presente regolamento prima della data di adesione si estendono al territorio di tali Stati membri al fine di produrre gli stessi effetti nella totalità della Comunità.

     2. La domanda di disegno o modello comunitario registrato non può essere respinta sulla base degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1 se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

     3. I disegni e modelli comunitari di cui al paragrafo 1 non possono essere dichiarati nulli ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, se le cause di nullità insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

     4. Il richiedente o il titolare del diritto anteriore in un nuovo Stato membro può opporsi all'utilizzazione di un disegno o modello comunitario rientrante nell'ambito dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere d), e) o f) nel territorio in cui il diritto anteriore è protetto. Ai fini della presente disposizione per “diritto anteriore” si intende un diritto acquisito o depositato in buona fede prima dell'adozione.

     5. I paragrafi 1, 3 e 4 si applicano altresì ai disegni e modelli comunitari non registrati. A norma dell'articolo 11, un disegno o modello che non è stato divulgato al pubblico nella Comunità è protetto come disegno o modello comunitario non registrato.

 

     Art. 111. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere depositate presso l'Ufficio a decorrere dalla data fissata dal Consiglio di amministrazione su raccomandazione del presidente dell'Ufficio.

     3. Le domande di disegni e modelli comunitari registrati depositate nei tre mesi che precedono la data indicata nel paragrafo 2 si considerano depositate a tale data.

 


[1] Articolo inserito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.