§ 4.6.2 - Regolamento 21 giugno 1976, n. 1506.
Regolamento (CEE) n. 1506/76 del Consiglio relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati alle infrastrutture dal terremoto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.6 azione regionale autonoma
Data:21/06/1976
Numero:1506


Sommario
Art. 1.      Entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio, la Comunità partecipa, alle condizioni previste dall'articolo 2 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, alla [...]
Art. 2.      L'importo della partecipazione della Comunità ammonta al 30% della spesa sostenuta dalle autorità pubbliche quanto l'investimento sia inferiore a dieci milioni di unità di conto e ad una [...]
Art. 3.      Il contributo è deciso dalla Commissione tenendo conto del carattere prioritario dell'investimento e del suo contributo all'accelerazione della ripresa economica della regione.
Art. 4.      1. Alle operazioni previste dal presente regolamento si applicano per analogia gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, recante [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 4.6.2 - Regolamento 21 giugno 1976, n. 1506.

Regolamento (CEE) n. 1506/76 del Consiglio relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati alle infrastrutture dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(G.U.C.E. 28 giugno 1976, n. L 168).

 

 

Art. 1.

     Entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio, la Comunità partecipa, alle condizioni previste dall'articolo 2 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, alla ricostruzione ed al miglioramento delle infrastrutture economiche e sociali resi necessari, nella regione Friuli-Venezia, dalle distruzioni provocate dal terremoto del maggio 1976.

 

     Art. 2.

     L'importo della partecipazione della Comunità ammonta al 30% della spesa sostenuta dalle autorità pubbliche quanto l'investimento sia inferiore a dieci milioni di unità di conto e ad una percentuale tra il 10% ed il 30% degli investimenti di importo pari o superiore a dieci milioni di unità di conto. Il contributo della Comunità può essere erogato in tutto o in parte sotto forma di un abbuono di interessi di quattro punti a favore dei prestiti contratti dalle autorità pubbliche per la realizzazione del progetto in questione.

 

     Art. 3.

     Il contributo è deciso dalla Commissione tenendo conto del carattere prioritario dell'investimento e del suo contributo all'accelerazione della ripresa economica della regione.

 

     Art. 4.

     1. Alle operazioni previste dal presente regolamento si applicano per analogia gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, recante creazione di un Fondo europeo di sviluppo regionale, e l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento finanziario 73/91/CECA, CEE, Euratom, del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità.

     2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 724/75, le domande di contributo possono essere inoltrate permanentemente alla Commissione, ma non inoltre il 31 dicembre 1976.

     3. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 724/75, la Commissione può, quando ritiene necessaria una procedura accelerata, decidere la concessione del contributo della Comunità senza consultare il comitato del Fondo; in tal caso la Commissione informa al più presto il comitato delle decisioni adottate.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.