§ 3.6.27 - Direttiva 16 novembre 2005, n. 75.
Direttiva n. 2005/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:16/11/2005
Numero:75


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 3.6.27 - Direttiva 16 novembre 2005, n. 75.

Direttiva n. 2005/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

(G.U.U.E. 9 dicembre 2005, n. L 323).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) È opportuno che la soglia applicabile agli appalti riguardanti alcuni servizi sovvenzionati a più del 50 % resti allineata alla soglia applicabile agli appalti di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali, così come era inteso fosse previsto con l’adozione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

      (2) Questo allineamento dovrebbe essere salvaguardato anche nel quadro della revisione delle soglie prevista dall’articolo 78 della direttiva 2004/18/CE.

      (3) A causa di un errore materiale, l’articolo 78 della direttiva 2004/18/CE non garantisce attualmente l’allineamento voluto. È opportuno pertanto rettificare le lettere b) e c) dell’articolo 78, paragrafo 2, spostando dall’articolo 78, paragrafo 2, lettera b) all’articolo 78, paragrafo 2, lettera c) il riferimento all’articolo 8, primo comma, lettera b),

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     All’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/18/CE, le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

     «b) la soglia prevista dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;

     c) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b) e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.