Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.5 reti transeuropee |
Data: | 02/10/2009 |
Numero: | 739 |
Sommario |
Art. 1. Uso dell’IMI per lo scambio di informazioni |
Art. 2. Funzioni dell’IMI in relazione alle richieste di informazioni e all’effettuazione di verifiche, ispezioni e indagini, e alle relative risposte |
Art. 3. Funzioni dell’IMI in relazione alle allerta |
Art. 4. Funzioni dell’IMI in relazione al meccanismo di deroga individuale |
Art. 5. Protezione dei dati personali |
Art. 6. Destinatari |
§ 3.5.39 - Decisione 2 ottobre 2009, n. 739.
Decisione n. 2009/739/CE della Commissione, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(G.U.U.E. 7 ottobre 2009, n. L 263)
[notificata con il numero C(2009) 7493]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
sentito il garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) L’obbligo di mutua assistenza e di reciproca collaborazione efficace imposto agli Stati membri ai sensi degli articoli 28-36 della
(2) Il sistema d’informazione del mercato interno ("IMI"), istituito ai sensi della
(3) Per permettere alle autorità competenti degli Stati membri di scambiare efficacemente informazioni per via elettronica è necessario stabilire modalità pratiche per tale scambio tramite l’IMI.
(4) Oltre alle richieste di informazioni e all’effettuazione di verifiche, ispezioni e indagini, e alle relative risposte, la
(5) Poiché le allerta riguardano minacce gravi alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente, è essenziale una stretta cooperazione tra le autorità competenti nei vari Stati membri per porre fine alla minaccia in questione e tenere tali autorità adeguatamente informate sulle azioni intraprese dalle altre autorità, e sull’eliminazione o la persistenza della minaccia. Per garantire l’efficace controllo, da parte delle autorità competenti, dei prestatori e dei loro servizi, nonché una protezione adeguata dei dati personali contenuti nelle allerta, è necessario provvedere alla chiusura di un’allerta dichiarata da uno Stato membro ai sensi della
(6) Ai sensi dell’articolo 43 della
(7) Per garantire un livello elevato di protezione dei dati personali nel quadro del sistema di informazione IMI, la Commissione ha adottato la
(8) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 40 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Uso dell’IMI per lo scambio di informazioni
1. Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") è usato per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri al fine di conformarsi alle disposizioni sulla cooperazione amministrativa stabilite al capo VI della
a) richieste di informazioni e richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini, e le relative risposte, ai sensi del capo VI della
b) allerta, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 32, paragrafo 1, della
c) richieste e notifiche caso per caso, in base alla procedura di cui all’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 6, della
2. I coordinatori IMI di cui all’articolo 8 della
Art. 2. Funzioni dell’IMI in relazione alle richieste di informazioni e all’effettuazione di verifiche, ispezioni e indagini, e alle relative risposte
Ai fini delle richieste di informazioni e di effettuazione di verifiche, ispezioni e indagini, e delle relative risposte, il sistema IMI supporta le seguenti azioni:
a) invio delle richieste;
b) invio e richiesta di informazioni supplementari;
c) accettazione delle richieste;
d) trasmissione delle richieste;
e) risposta alle richieste.
Art. 3. Funzioni dell’IMI in relazione alle allerta
1. Ai fini dello scambio di informazioni sulle allerta, il sistema IMI supporta le seguenti azioni:
a) invio delle allerta se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, della
b) invio e richiesta di informazioni supplementari sulle allerta;
c) revoca delle allerta che sono state inviate senza che fossero soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, della
d) correzione delle informazioni contenute nelle allerta;
e) invio delle proposte di chiusura delle allerta;
f) obiezioni alle proposte di chiusura delle allerta;
g) chiusura delle allerta quando non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, della
2. Ai fini dell’invio delle allerta e delle relative informazioni agli altri Stati membri e della ricezione delle allerta dagli altri Stati membri, il sistema IMI supporta la funzione di coordinatore delle allerta. La funzione di coordinatore delle allerta può essere svolta dai partecipanti IMI di cui agli articoli 7 e 8 della
3. Le informazioni, compresi i dati personali, contenute nelle allerta che sono state chiuse, non sono più accessibili agli utenti IMI sino alla loro cancellazione dal sistema in base alla procedura di cui all’articolo 4 della
Art. 4. Funzioni dell’IMI in relazione al meccanismo di deroga individuale
Ai fini dello scambio di informazioni sulle deroghe individuali, il sistema IMI supporta le seguenti azioni:
a) invio di una richiesta allo Stato membro di stabilimento ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, della
b) risposta a una richiesta inviata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, della
c) invio di una notifica alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, e dell’articolo 35, paragrafo 6, della
d) invio di un’informazione automatica a un coordinatore sulle azioni di cui alle lettere a), b) e c).
Art. 5. Protezione dei dati personali
Il trattamento di dati personali ai fini dello scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri avviene nel rispetto delle disposizioni delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione avviene nel rispetto delle disposizioni del
Art. 6. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
[2] GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.
[3] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
[4] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
[5] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
[6] GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18.
[7] GU L 100 del 18.4.2009, pag. 12.