§ 3.5.29 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1159.
Regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.5 reti transeuropee
Data:06/07/2005
Numero:1159


Sommario
Art. 1.      All'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2236/95 è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 3.5.29 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1159.

Regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.

(G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2236/95 disciplina fra l'altro il cofinanziamento di studi relativi a progetti di interesse comune per un importo di norma non superiore al 50 % del costo complessivo, mentre il contributo massimo destinato a progetti nel settore delle telecomunicazioni non può superare il 10 % del costo totale dell'investimento.

     (2) La decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee, individua progetti di interesse comune. L'esperienza acquisita nell'attuazione di tale decisione ha rivelato che meno di un progetto su venti riguarda la promozione dell'adozione di un servizio, mentre i rimanenti progetti ne sono studi di fattibilità. Ne risulta che l'impatto diretto del contributo finanziario alle reti di telecomunicazione transeuropee è limitato.

     (3) Il costo di adozione di un servizio transeuropeo basato su reti di comunicazione di dati elettronici è assai maggiore del costo per un servizio paragonabile in un unico Stato membro a causa di ostacoli linguistici, culturali, giuridici e amministrativi.

     (4) Il costo di uno studio preliminare per un servizio nel settore delle telecomunicazioni risulta essere una frazione elevata dell'investimento totale necessario per l'adozione del servizio e ne deriva che il contributo massimo consentito a norma del regolamento (CE) n. 2236/95 va a beneficio di tali studi, precludendo l'erogazione di un contributo all'adozione dei servizi. Di conseguenza, l'erogazione di contributi a norma del regolamento suddetto ha avuto fino ad ora un effetto diretto limitato nello stimolare l'adozione di servizi.

     (5) Occorre concedere finanziamenti comunitari di preferenza a progetti volti a stimolare l'adozione di servizi e che quindi danno il maggior contributo allo sviluppo della società dell'informazione. Risulta pertanto necessario aumentare il contributo massimo in proporzione ai costi effettivi derivanti dal carattere transeuropeo di un servizio. Un aumento del contributo comunitario, tuttavia, dovrebbe essere applicato esclusivamente a servizi di interesse pubblico che sono chiamati a superare ostacoli linguistici, culturali, giuridici e amministrativi,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2236/95 è aggiunto il seguente comma:

     «In caso di progetti d'interesse comune individuati dall'allegato I della decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di comunicazione transeuropee, l'importo totale del finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può raggiungere il 30 % del costo totale dell'investimento.».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.