§ 3.5.22 - Decisione 22 maggio 2001, n. 1346.
Decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglioche modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.5 reti transeuropee
Data:22/05/2001
Numero:1346


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 1692/96/CE è modificata come segue
Art. 2.      La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 3.5.22 - Decisione 22 maggio 2001, n. 1346.

Decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglioche modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna ed ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III.

(G.U.C.E. 6 luglio 2001, n. L 185).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 13 marzo 2001,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, costituisce un quadro generale di riferimento che comprende gli obiettivi, le priorità e le grandi linee d'azione previste, nonché i progetti di interesse comune previsti nel settore della rete transeuropea dei trasporti.

     (2) I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi, i porti di navigazione interna ed i terminali intermodali, costituiscono una condizione preliminare per l'integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimodale.

     (3) La rete transeuropea dei trasporti comprende porti marittimi classificati in categorie. Queste sono definite in base a criteri quantitativi o all'ubicazione dei porti in regioni insulari periferiche o ultraperiferiche. E’ opportuno che soltanto i porti che per volume di traffico rientrano nella categoria più alta siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte. E’ necessario precisare le specifiche a cui deve rispondere un progetto portuale marittimo per poter essere considerato d'interesse comune.

     (4) E’ necessario completare i criteri relativi ai porti di navigazione interna con criteri riguardanti sia la natura delle loro attrezzature sia il loro volume di traffico ed è opportuno che questi porti siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte.

     (5) Il Consiglio europeo di Dublino del 1996 ha deciso che il progetto n. 8 contenuto nell'elenco del Consiglio europeo di Essen del 1994 dovrebbe diventare il collegamento multimodale Portogallo/Spagna con il resto dell'Europa.

     (6) Pertanto, la decisione n. 1692/96/CE deve essere modificata di conseguenza,

     hanno adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione n. 1692/96/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 11 è modificato come segue:

     a) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omssis).

     b) è inserito il paragrafo seguente:

     (Omssis).

     2) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

     (Omssis).

     3) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

     (Omssis).

     4) L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

     (Omssis).

     5) l'allegato I è modificato come segue:

     a) Nell'indice:

     - il titolo della sezione 4 "Rete delle vie navigabili" è sostituito da:

     (Omissis);

     - la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:

     (Omssis).

     - nella sezione 7 "Rete di trasporto combinato" il punto 7.2 è soppresso;

     b) per quanto riguarda le carte corrispondenti alle sezioni 4 e 5:

     - la carta che illustra la sezione 4 è sostituita da quelle che figurano nell'allegato della presente decisione. Tali carte individuano altresì i porti di navigazione interna dotati di impianti di trasbordo per il trasporto combinato e sostituiscono la carta che illustra il punto 7.2,

     - sono inserite le carte che illustrano la sezione 5 come illustrato nell'allegato della presente decisione;

     6) l'allegato II è modificato come segue:

     a) nella sezione 4 la parte relativa ai porti di navigazione interna è sostituita dal testo seguente:

     (Omssis).

     b) la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:

     (Omssis).

     c) il secondo e il terzo trattino della sezione 7 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omssis).

     7) l'allegato III è modificato come segue:

     a) il titolo è sostituito dal testo seguente:

     (Omssis).

     b) il punto n. 8 (Autostrada Lisbona-Valladolid) è sostituito dal testo seguente:

     (Omssis).

 

     Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omssis).

 

Dichiarazione della Commissione

     Alla prossima revisione della decisione 1692/96/CE la Commissione intende includere nella sua proposta l'Elbe-Lübeck Kanal e il Twente-Mittelandkanal come elementi della rete di vie navigabili interne.