Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 10/06/2009 |
Numero: | 443 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato della direttiva n. 2002/95/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 3.3.961 - Decisione 10 giugno 2009, n. 443.
Decisione n. 2009/443/CE della Commissione, che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo, cadmio e mercurio
(G.U.U.E. 11 giugno 2009, n. L 148)
[notificata con il numero C(2009) 4187]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi della
(2) Taluni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio dovrebbero essere esentati dal divieto, dal momento che l’eliminazione di queste sostanze pericolose in detti materiali e componenti specifici è tuttora impraticabile per ragioni tecniche o scientifiche.
(3) Non è ancora possibile sostituire il piombo nelle saldature di cavi sottili in rame con diametro pari o inferiore a 100 μm nei trasformatori di potenza.
(4) Non è ancora possibile sostituire il piombo nello strato di rivestimento dei diodi ad alta tensione basati su un corpo di vetro allo zinco-borato.
(5) Non è attualmente possibile sostituire il cadmio e l’ossido di cadmio nelle paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all’alluminio.
(6) Le tecnologie necessarie a sostituire i circuiti analogici per il trattamento del suono, onde evitare l’uso di optoaccoppiatori al cadmio in tutte le applicazioni audio professionali, dovrebbero essere disponibili a partire dal 31 dicembre 2009.
(7) Attualmente non è possibile sostituire il mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg; la sostituzione dovrebbe tuttavia essere possibile a partire dal 1 luglio 2010.
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la
(9) In conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, della
(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L’allegato della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
[2] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
ALLEGATO
Nell’allegato della
"33. Piombo in saldature di cavi sottili in rame con diametro pari o inferiore a 100 μm nei trasformatori di potenza.
34. Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet.
35. Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori utilizzati in apparecchiature audio professionali fino al 31 dicembre 2009.
36. Mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg fino al 1 luglio 2010.
37. Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato.
38. Cadmio e ossido di cadmio in paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all’alluminio."