§ 3.3.955 - Regolamento 7 maggio 2009, n. 385.
Regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, che sostituisce l’allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:07/05/2009
Numero:385


Sommario
Art. 1. L’allegato IX della direttiva n. 2007/46/CE è sostituito dall’allegato del presente regolamento
Art. 2. Fino al 29 aprile 2010, i costruttori possono rilasciare certificati di conformità conformi al modello di cui all’allegato IX della direttiva 70/156/CEE del Consiglio
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2009


§ 3.3.955 - Regolamento 7 maggio 2009, n. 385.

Regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, che sostituisce l’allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ( Direttiva quadro )

(G.U.U.E. 13 maggio 2009, n. L 118)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) [1], in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali di tutti i nuovi veicoli. In particolare, essa impone che il costruttore del veicolo, in quanto titolare di un’omologazione comunitaria per tipo, rilasci un certificato di conformità che accompagni ogni veicolo fabbricato in conformità alla legislazione comunitaria sull’omologazione.

 

(2) Il certificato di conformità, il cui modello si trova nell’allegato IX della direttiva 2007/46/CE, è una dichiarazione ufficiale consegnata all’acquirente del veicolo attestante che un determinato veicolo è stato fabbricato secondo i requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria sull’omologazione.

 

(3) È necessario far sì che le informazioni contenute nel certificato di conformità siano comprensibili ai consumatori e agli operatori economici coinvolti. Il modello del certificato di conformità deve contenere tutte le informazioni tecniche che permettano alle autorità degli Stati membri la messa in servizio dei veicoli.

 

(4) Dopo l’adozione della direttiva 2001/116/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [2], il modello del certificato di conformità non è più stato aggiornato. È pertanto opportuno aggiornarlo alla luce delle numerose e sostanziali modifiche apportate dalla direttiva 2007/46/CE che, a partire dal 29 aprile 2009, introdurrà, per i veicoli commerciali, l'omologazione CE per tipo del veicolo completo.

 

(5) Inoltre, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli [3], le autorità di immatricolazione degli Stati membri devono ricevere informazioni tecniche affidabili per la prima immatricolazione di un veicolo nuovo nel territorio della Comunità. I dati tecnici contenuti nel certificato di conformità costituiscono una fonte autorevole di informazioni utilizzabili ai fini dell’immatricolazione. Per ridurre l’onere amministrativo a carico dei cittadini europei e alla luce dei principi enunciati nelle comunicazioni della Commissione Piano d’azione "Semplificare e migliorare la regolamentazione" [4] e Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea [5], è opportuno che il certificato di conformità contenga anche tutte le informazioni richieste ai sensi della direttiva 1999/37/CE.

 

(6) Per consentire il corretto funzionamento dell'omologazione comunitaria per tipo, è opportuno aggiornare gli allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche.

 

(7) L’allegato IX della direttiva 2007/46/CE deve quindi essere sostituito.

 

(8) Per attuare un nuovo sistema di gestione che raccolga tutti i dati destinati a essere elencati nel certificato di conformità il costruttore del veicolo dovrà mettere in atto una serie di misure appropriate. Occorre pertanto prevedere un periodo di transizione sufficiente durante il quale si possano continuare a usare i precedenti modelli del certificato di conformità.

 

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato IX della direttiva n. 2007/46/CE è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Fino al 29 aprile 2010, i costruttori possono rilasciare certificati di conformità conformi al modello di cui all’allegato IX della direttiva 70/156/CEE del Consiglio [6].

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

 

[3] GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57.

 

[4] COM(2002) 278 def.

 

[5] COM(2007) 23 def.

 

[6] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)