§ 3.3.910 - Decisione 12 ottobre 2006, n. 692.
Decisione n. 2006/692/CE della Commissione che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:12/10/2006
Numero:692


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 3.3.910 - Decisione 12 ottobre 2006, n. 692.

Decisione n. 2006/692/CE della Commissione che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, lallegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del cromo esavalente [notificata con il numero C(2006) 4791]

(G.U.U.E. 14 ottobre 2006, n. L 283)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa.

     (2) Per taluni materiali e componenti contenenti cromo esavalente deve essere contemplata un’esenzione a tale divieto, in quanto l’uso di tale sostanza pericolosa nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile o perché gli effetti negativi sull’ambiente, la salute o la sicurezza dei consumatori causati dalla sua sostituzione superano verosimilmente i benefici. L’esenzione è autorizzata sulla base dei risultati del riesame condotto dagli esperti tecnici, tenendo conto dei dati comprovati forniti da studi, dalle parti interessate e da altre fonti scientifiche/ tecniche. In base a tale riesame si è stabilito che è ancora impossibile, dal punto di vista tecnico o scientifico, eliminare o sostituire la sostanza considerata fino al 1° luglio 2007. Un’analoga esenzione è contemplata dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

     (3) Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

     (4) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione riportata nell’allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’inclusione di un elemento nell’elenco.

     (5) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE.

     (6) Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa.

     (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunto il seguente punto 28:

«28. Cromo esavalente nei rivestimenti anticorrosivi di laminati ed elementi di fissaggio in metallo non verniciato e usati per protezione contro la corrosione e la schermatura contro l'interferenza elettromagnetica nelle apparecchiature appartenenti alla categoria tre della direttiva 2002/96/CE (apparecchiature IT e per telecomunicazioni). Esenzione accordata fino al 1° luglio 2007.»

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.