§ 3.3.909 - Decisione 12 ottobre 2006, n. 691.
Decisione n. 2006/691/CE della Commissione che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:12/10/2006
Numero:691


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 3.3.909 - Decisione 12 ottobre 2006, n. 691.

Decisione n. 2006/691/CE della Commissione che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, lallegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio [notificata con il numero C(2006) 4790]

(G.U.U.E. 14 ottobre 2006, n. L 283)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa.

     (2) Per taluni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio deve essere contemplata una deroga a tale divieto, in quanto l’uso di tali sostanze pericolose nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile o perché gli effetti negativi sull’ambiente, la salute o la sicurezza dei consumatori causati dalla loro sostituzione superano verosimilmente i benefici. Le esenzioni elencate nell’allegato alla presente decisione sono autorizzate sulla base dei risultati del riesame condotto dagli esperti tecnici, tenendo conto dei dati comprovati forniti da studi, dalle parti interessate e da altre fonti scientifiche/tecniche.

     In base a tale riesame si è stabilito che è ancora impossibile, dal punto di vista tecnico o scientifico, eliminare o sostituire le sostanze considerate.

     (3) Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

     (4) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione riportata nell’allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’inclusione di un elemento all’elenco.

     (5) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE.

     (6) Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa.

     (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     L’allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti da 21 a 27:

«21. Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro borosilicato.

     22. Piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday (che utilizzano granati di terre rare e ferro) utilizzati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche.

     23. Piombo nelle finizioni di componenti “fine pitch”, esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore e con telai in lega di NiFe piombo e il piombo nelle finizioni di componenti “fine pitch”, esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore con telai in di rame e piombo.

     24. Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare.

     25. Ossido di piombo negli schermi al plasma (PDP) e negli schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays — SED) utilizzato negli elementi strutturali come lo strato dielettrico depositato sul substrato anteriore e posteriore in vetro, l’elettrodo comune (“bus electrode”), la banda nera, l’elettrodo di indirizzamento, le costole di separazione, il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (fritl) e l’anello realizzato in pasta vetrificabile, nonché nelle paste per stampa.

     26. Ossido di piombo nell’involucro di vetro delle lampade di Wood (BLB).

     27. Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasduttori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB SPL).»