Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 12/10/2006 |
Numero: | 690 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 3.3.908 - Decisione 12 ottobre 2006, n. 690.
Decisione n. 2006/690/CE della Commissione che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo nel vetro cristallo [notificata con il numero C(2006) 4789]
(G.U.U.E. 14 ottobre 2006, n. L 283)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la
(1) La
(2) Il vetro cristallo è sempre più usato a scopi decorativi nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Visto che la
(3) Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.
(4) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della
(5) Occorre pertanto modificare la
(6) Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Nell’allegato della
«29. Il piombo legato nel vetro cristallo di cui all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.