§ 3.3.908 - Decisione 12 ottobre 2006, n. 690.
Decisione n. 2006/690/CE della Commissione che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:12/10/2006
Numero:690


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 3.3.908 - Decisione 12 ottobre 2006, n. 690.

Decisione n. 2006/690/CE della Commissione che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, lallegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo nel vetro cristallo [notificata con il numero C(2006) 4789]

(G.U.U.E. 14 ottobre 2006, n. L 283)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa.

     (2) Il vetro cristallo è sempre più usato a scopi decorativi nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Visto che la direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo, stabilisce il tenore di piombo del vetro cristallo e che quindi la sostituzione del piombo è tecnicamente impraticabile, l’uso di sostanze pericolose in determinati materiali e componenti disciplinati dalla direttiva è invitabile. Per detti materiali e componenti dovrebbe pertanto essere contemplata un’esenzione al divieto.

     (3) Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

     (4) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione riportata nell’allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’inclusione di un elemento nell’elenco.

     (5) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE.

     (6) Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa.

     (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunto il seguente punto 29:

«29. Il piombo legato nel vetro cristallo di cui all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio.»

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.