§ 3.3.896 - Decisione 21 aprile 2006, n. 310.
Decisione n. 2006/310/CE della Commissione che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:21/04/2006
Numero:310


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 3.3.896 - Decisione 21 aprile 2006, n. 310.

Decisione n. 2006/310/CE della Commissione che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 28 aprile 2006, n. L 115).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

      (1) Ai sensi della direttiva n. 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare talune sostanze pericolose vietate dall’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.

      (2) Taluni materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero essere esentati dal divieto, dal momento che l’uso di certe sostanze pericolose in detti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile.

      (3) Taluni materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero essere esentati da tale divieto, in quanto è probabile che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione siano superiori ai possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.

      (4) Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici dovrebbero avere portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

      (5) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2002/95/CE, ciascuna esenzione inserita nell'allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.

      (6) Occorre pertanto modificare la direttiva n. 2002/95/CE.

      (7) Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva n. 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

      (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato della direttiva n. 2002/95/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell'allegato della direttiva n. 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti da 16 a 20:

     «16. Piombo nelle lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato.

     17. Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge ) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia.

     18. Piombo come attivatore della polvere fluorescente (1 % massimo di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) o utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb].

     19. Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps).

     20. Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate nei monitor a cristalli liquidi (LCD).»