Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 30/03/2006 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 3.3.895 - Direttiva 30 marzo 2006, n. 37.
Direttiva n. 2006/37/CE della Commissione che modifica l’allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 1 aprile 2006, n. L 94).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Dovrebbero essere incluse negli allegati della
(3) L'Autorità ha recentemente espresso e pubblicato una valutazione scientifica favorevole per alcune sostanze vitaminiche e minerali.
(4) È opportuno sostituire la voce «acido folico» così da tener conto dell'inclusione di altre forme di folato nell'allegato II della
(5) È pertanto opportuno modificare la
(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato II della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
L'allegato II della
1) Al punto «A. Vitamine»:
a) la voce «10. ACIDO FOLICO» è sostituita da «10. FOLATO»;
b) alla voce «10. FOLATO» è aggiunta la riga seguente:
«b) L-metilfolato di calcio».
2) Al punto «B. Minerali», è inserita le riga seguente prima del carbonato rameico:
«ferro bisglicinato».