§ 3.3.846 – Direttiva 21 marzo 2005, n. 26.
Direttiva n. 2005/26/CE della Commissione che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:21/03/2005
Numero:26


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 3.3.846 – Direttiva 21 marzo 2005, n. 26.

Direttiva n. 2005/26/CE della Commissione che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 75).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in particolare l’articolo 6, paragrafo 11, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari che vanno obbligatoriamente indicati sull’etichetta in quanto possono provocare effetti indesiderati in persone sensibili.

     (2) In conformità con la direttiva 2000/13/CE, la Commissione può temporaneamente escludere taluni ingredienti o prodotti a base di questi ingredienti dall’allegato III bis della direttiva, mentre le ditte di prodotti alimentari o le loro associazioni conducono studi scientifici per stabilire se tali ingredienti o prodotti siano conformi alle condizioni relative alla loro esclusione da tale allegato.

     (3) La Commissione ha ricevuto 27 domande che riguardano 34 ingredienti o prodotti, 32 dei quali rientrano nel campo di applicazione della direttiva, e tali domande sono state presentate all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per ottenere un parere scientifico.

     (4) Sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti e di altre informazioni disponibili, l’EFSA ha concluso che taluni prodotti non dovrebbero provocare effetti indesiderati in persone sensibili. In alcuni casi l’EFSA ha concluso che non è possibile arrivare ad una conclusione definitiva, anche se non sono stati riportati casi particolari.

     (5) I prodotti o ingredienti che si trovano in questa situazione dovrebbero quindi essere provvisoriamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     Gli ingredienti o sostanze elencati nell’allegato della presente direttiva saranno esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE fino al 25 novembre 2007.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 21 settembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Gli Stati membri applicano tali disposizioni dal 25 novembre 2005.

     Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel campo di applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO [1]

Elenco degli ingredienti e sostanze alimentari

temporaneamente esclusi dall'allegato III bis della direttiva n. 2000/13/CE

 

Ingredienti

Prodotti temporaneamente esclusi

Cereali contenenti glutine

- Sciroppi di glucosio a base di grano compreso destrosio (1)  

 

- Maltodestrine a base di grano (1)  

 

- Sciroppi di glucosio a base di orzo 

 

- Cereali utilizzati per la distillazione di alcol 

Uova

- Lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo nel vino 

 

- Albumina (prodotta da uova) utilizzata come chiarificante in vino e sidro 

Pesce

- Gelatina di pesce impiegata come supporto per le preparazioni di vitamine o di carotenoidi e per gli aromi

 

- Gelatina di pesce o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra, nel sidro e nel vino 

Soia  

- Olio e grasso di soia raffinato (1)  

 

- Tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia 

 

- Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia 

 

- Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia 

Latte  

- Siero di latte utilizzato nella distillazione per alcol 

 

- Lactitolo 

 

- Prodotti a base di latte (caseina) utilizzati come chiarificanti in vino e sidro 

Noci  

- Noci utilizzate nei distillati di alcol 

 

- Noci (mandorle, noci) utilizzati (come aroma) in alcol 

Sedano  

- Sedano e olio di semi di sedano 

 

- Olioresina di semi di sedano 

Senape  

- Olio di senape 

 

- Olio di semi di senape 

 

- Olioresina di semi di senape 

 

(1) E prodotti simili, sempre che il processo a cui sono stati sottoposti non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto da cui sono derivati. 

 


[1] Allegato così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2005/63/CE.