Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 14/10/2004 |
Numero: | 104 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. Recepimento. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 3.3.830 – Direttiva 14 ottobre 2004, n. 104.
Direttiva n. 2004/104/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 337).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Dal 1995, quando la
(3) Grazie all’esperienza acquisita in seguito alla modifica della
(4) I requisiti CEM e le norme sui test per gli apparecchi elettrici ed elettronici sono state costantemente aggiornate grazie al lavoro di normalizzazione del Comitato Speciale Internazionale sulle Radiointerferenze (CISPR) e dell’International Standards Organisation (ISO). È perciò opportuno riferirsi nella presente direttiva alle procedure di prova delineate nelle più recenti edizioni delle rispettive norme standardizzate.
(5) La
(6) Le modifiche alla
(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
Gli allegati alla
Art. 2.
1. Dal 1° gennaio 2006, per veicoli, componenti o singole unità tecniche che soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a X della
a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; oppure
b) vietarne l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.
2. Dal 1° luglio 2006, per tipo di veicoli, componenti o singole unità tecniche che non soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a X della
a) non rilasceranno più l’omologazione CE; e
b) possono rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale.
3. Dal 1° gennaio 2009, se non sono soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a X della
a) non considereranno più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della
b) possono rifiutare l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi.
4. A partire dal 1° gennaio 2009, le disposizioni di cui agli allegati da I a X della
Art. 3.
La
1. L’allegato I è modificato come segue:
a) al punto 0.5 viene aggiunta la seguente riga:
«Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante autorizzato:»
b) viene inserito il seguente punto:
«12.7. Eventuale tabella indicante l’installazione e l’impiego di trasmettitori di radiofrequenze sul veicolo (cfr. allegato I, 3.1.8):
(omissis)
Alla domanda di omologazione vanno, eventualmente, allegati i seguenti documenti:
Appendice 1
Un elenco con marca/e e tipo/i di tutte le componenti elettriche/elettroniche interessate dalla presente direttiva (cfr. punti 2.1.9 e 2.1.10), in precedenza non elencate.
Appendice 2
Uno schema o un disegno della disposizione generale delle componenti elettriche e/o elettroniche (interessate dalla presente direttiva) e del cablaggio complessivo.
Appendice 3
Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo:
(omissis)
Appendice 4
Il o i verbali di prova presentati dal costruttore o dai laboratori autorizzati/accreditati ai fini della compilazione della scheda di omologazione.»
2. Nell’allegato III, sezione A, al punto 0.5 viene aggiunta la linea che segue:
«Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante autorizzato:».
Art. 4. Recepimento.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva.
Le disposizioni da essi adottate vanno applicate dal 1° gennaio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 5.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 6.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATI [1]
(Omissis)
[1] Allegati I, II A, II B, III A, III B, III C e V rettificati con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 2 marzo 2005, n. L 56.