| Settore: | Normativa europea |
| Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
| Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
| Data: | 10/06/2004 |
| Numero: | 84 |
| Sommario |
| Art. 1. |
| Art. 2. |
| Art. 3. |
§ 3.3.818 – Direttiva 10 giugno 2004, n. 84.
Direttiva n. 2004/84/CE del Consiglio che modifica la direttiva n. 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana.
(G.U.U.E. 19 giugno 2004, n. L 219).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Nella versione in lingua tedesca, le denominazioni di vendita «confettura» e «marmellata» sono state tradotte rispettivamente «Konfitüre» e «Marmelade».
(3) In taluni mercati locali dell’Austria e della Germania, quali mercati agricoli o mercati settimanali, la denominazione «Marmelade» è tradizionalmente utilizzata anche con il significato di «confettura»; in tali casi, per «marmellata» è impiegato il termine «Marmelade aus Zitrusfrüchten», al fine di distinguere le due categorie di prodotti.
(4) È pertanto opportuno che l’Austria e la Germania tengano conto di tali tradizioni nell’adottare le misure necessarie per conformarsi alla
(5) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a partire dal 12 luglio 2004, al fine di spiegare compiutamente i propri effetti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa è applicabile a partire dal 12 luglio 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
(Omissis)