§ 3.3.818 – Direttiva 10 giugno 2004, n. 84.
Direttiva n. 2004/84/CE del Consiglio che modifica la direttiva n. 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:10/06/2004
Numero:84


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 3.3.818 – Direttiva 10 giugno 2004, n. 84.

Direttiva n. 2004/84/CE del Consiglio che modifica la direttiva n. 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana.

(G.U.U.E. 19 giugno 2004, n. L 219).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2001/113/CE stabilisce i requisiti fondamentali che devono soddisfare taluni prodotti definiti nell'allegato I, tra cui «confettura» e «marmellata», affinché tali prodotti possano circolare liberamente nel mercato interno.

     (2) Nella versione in lingua tedesca, le denominazioni di vendita «confettura» e «marmellata» sono state tradotte rispettivamente «Konfitüre» e «Marmelade».

     (3) In taluni mercati locali dell’Austria e della Germania, quali mercati agricoli o mercati settimanali, la denominazione «Marmelade» è tradizionalmente utilizzata anche con il significato di «confettura»; in tali casi, per «marmellata» è impiegato il termine «Marmelade aus Zitrusfrüchten», al fine di distinguere le due categorie di prodotti.

     (4) È pertanto opportuno che l’Austria e la Germania tengano conto di tali tradizioni nell’adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/113/CE.

     (5) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a partire dal 12 luglio 2004, al fine di spiegare compiutamente i propri effetti,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L’allegato I della direttiva 2001/113/CE nella versione in lingua tedesca è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Essa è applicabile a partire dal 12 luglio 2004.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)