§ 3.3.719 - Direttiva 3 luglio 2001, n. 52.
Direttiva n. 2001/52/CE della Commissione che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:03/07/2001
Numero:52


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato alla direttiva 95/31/CE, il testo riguardante l'E 421 mannitolo e l'E 950 acesulfame K è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.
Art. 2.      Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.719 - Direttiva 3 luglio 2001, n. 52.

Direttiva n. 2001/52/CE della Commissione che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare.

(G.U.C.E. 12 luglio 2001, n. L 190).

 

 

     Art. 1.

     Nell'allegato alla direttiva 95/31/CE, il testo riguardante l'E 421 mannitolo e l'E 950 acesulfame K è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da detto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono in merito alle modalità relative a detto riferimento.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     (Omissis).