Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 03/07/2001 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Nell'allegato alla direttiva 95/31/CE, il testo riguardante l'E 421 mannitolo e l'E 950 acesulfame K è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva. |
Art. 2. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 3.3.719 - Direttiva 3 luglio 2001, n. 52.
Direttiva n. 2001/52/CE della Commissione che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare.
(G.U.C.E. 12 luglio 2001, n. L 190).
Nell'allegato alla direttiva 95/31/CE, il testo riguardante l'E 421 mannitolo e l'E 950 acesulfame K è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.
Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da detto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono in merito alle modalità relative a detto riferimento.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
(Omissis).