§ 3.3.679 - Direttiva 18 febbraio 2002, n. 7.
Direttiva n. 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva n. 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:18/02/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.      La direttiva 96/53/CE è modificata come segue
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 9 marzo 2004. Essi ne [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.679 - Direttiva 18 febbraio 2002, n. 7.

Direttiva n. 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva n. 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

(G.U.C.E. 9 marzo 2002, n. L 67).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 96/53/CE fissa, nell'ambito della politica comune dei trasporti, le dimensioni massime armonizzate per la circolazione dei veicoli stradali adibiti al trasporto merci.

     (2) E’ necessario stabilire dimensioni massime armonizzate per i veicoli stradali adibiti al trasporto passeggeri. Le differenze esistenti tra le norme in vigore negli Stati membri per quanto riguarda le dimensioni dei veicoli stradali adibiti al trasporto di persone possono influire negativamente sulle condizioni della concorrenza e costituire un ostacolo al traffico tra gli Stati membri.

     (3) Posto che l'obiettivo dell'armonizzazione delle dimensioni massime autorizzate per i veicoli stradali adibiti al trasporto passeggeri non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e dunque, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, può essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (4) Ai fini della realizzazione del mercato interno, occorre estendere il campo di applicazione della direttiva 96/53/CE ai trasporti nazionali per quanto riguarda le caratteristiche che incidono in misura significativa sulle condizioni della concorrenza nel settore dei trasporti, in particolare i valori relativi alla lunghezza e larghezza massime consentite per i veicoli destinati al trasporto di persone.

     (5) E’ opportuno che le norme armonizzate riguardanti le dimensioni massime e i pesi massimi dei veicoli restino invariate nel tempo. Le modifiche previste dalla presente direttiva non dovrebbero costituire pertanto un precedente per quanto riguarda le dimensioni massime autorizzate e i pesi massimi autorizzati degli autobus e delle altre categorie di veicoli a motore.

     (6) Per ragioni attinenti alla sicurezza stradale è necessario che gli autobus rispettino i criteri relativi alle prestazioni in materia di manovrabilità.

     (7) Per ragioni attinenti alla sicurezza stradale, connesse con lo stato delle infrastrutture, è opportuno autorizzare il Portogallo e il Regno Unito, per un periodo transitorio, a rifiutare nel loro territorio l'utilizzazione degli autobus che non rispettano certi criteri in materia di manovrabilità.

     (8) E’ necessario che gli autobus immatricolati o immessi in circolazione prima della data di applicazione della presente direttiva e non conformi alle dimensioni ivi stabilite, a causa di norme o metodi di misurazione nazionali differenti precedentemente in vigore, siano autorizzati per un periodo transitorio a effettuare servizi di trasporto all'interno dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione.

     (9) Occorre pertanto modificare la direttiva 96/53/CE,

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 96/53/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1:

     a) al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) è aggiunto il seguente paragrafo:

     (Omissis).

     2) All'articolo 3, paragrafo 1 il secondo trattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) L'articolo 4 è così modificato:

     a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     b) il paragrafo 4 è così modificato:

     i) al primo comma, la parte di frase "di veicoli o di veicoli combinati per il trasporto di merci, che" è sostituita dalla parte di frase "di veicoli o di veicoli combinati per il trasporto, che";

     ii) al terzo comma, la parte di frase "la circolazione nel suo territorio, nel trasporto nazionale di merci, di veicoli" è sostituita dalla parte di frase "la circolazione nel suo territorio, nel trasporto nazionale, di veicoli".

     c) E’ aggiunto il seguente paragrafo:

     (Omissis).

     4) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) E’ inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     6) E’ inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     7) L'allegato I è così modificato:

     a) il punto 1.1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) è inserito il seguente punto:

     (Omissis).

     c) è inserito il seguente punto:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 9 marzo 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore di applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.