§ 41.7.227 - D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 312.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:06/10/2000
Numero:312


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di funzioni amministrative in materia di impianti autostradali
Art. 2.  Decorrenza dell'esercizio delle competenze


§ 41.7.227 - D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 312.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali

(G.U. 31 ottobre 2000, n. 255)

 

     Art. 1. Trasferimento di funzioni amministrative in materia di impianti autostradali

     1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 6), e dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

 

          Art. 2. Decorrenza dell'esercizio delle competenze

     1. Il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dalla data della sua entrata in vigore.

     2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.

     3. I procedimenti già iniziati alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dalla regione. Le amministrazioni dello Stato competenti consegnano alla regione gli atti concernenti i procedimenti pendenti [1].

 


[1]  Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 28 novembre 2000, n. 278.