Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 21/04/1993 |
Numero: | 133 |
Sommario |
Art. 1. 1. È istituito il ruolo locale della sezione distaccata in Bolzano della corte di appello di Trento |
Art. 1 bis. |
Art. 2. 1. La pianta organica dei magistrati onorari degli uffici del giudice di pace della provincia di Bolzano è determinata dalla tabella 2 allegata al presente decreto |
Art. 3. 1. È istituito il ruolo locale dei traduttori interpreti presso gli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano |
Art. 4. 1. Le piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto legislativo 28 settembre [...] |
§ 41.7.184 - D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 133.
Istituzione di nuovi ruoli locali degli uffici giudiziari siti nella provincia di Bolzano e modifiche delle tabelle organiche, in attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige.
(G.U. 7 maggio 1993, n. 105)
1. È istituito il ruolo locale della sezione distaccata in Bolzano della corte di appello di Trento.
2. La pianta organica dei magistrati e quella del personale amministrativo dei relativi uffici giudiziari è indicato nella tabella 1 allegata al presente decreto.
1. E' istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano
1. La pianta organica dei magistrati onorari degli uffici del giudice di pace della provincia di Bolzano è determinata dalla tabella 2 allegata al presente decreto.
1. È istituito il ruolo locale dei traduttori interpreti presso gli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano.
2. La dotazione organica del personale è indicata nella tabella 3 allegata al presente decreto.
1. Le piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al
TABELLE [2]
(Omissis)
[1] Articolo inserito dall'art. 2 della
[2] Tabelle modificate dall'art. 31 del