Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 24/03/1981 |
Numero: | 227 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti i seguenti commi: |
Art. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è aggiunto il seguente art. 39: |
§ 41.7.133 - D.P.R. 24 marzo 1981, n. 227.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti disposizioni integrative al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381: espropriazione per pubblica utilità.
(G.U. 22 maggio 1981, n. 139)
All'art. 2 del
"Qualora, ai fini di perequazione locale, le provincie autonome di Trento e di Bolzano prevedono con proprie leggi di integrare, sino alla misura fissata dalla propria normativa, gli indennizzi dovuti dallo Stato a seguito di espropriazione ed occupazione per l'esecuzione di opere di sua competenza, l'autorizzazione al pagamento diretto dell'indennità, ai sensi della
La provincia, calcolata l'integrazione da apportare, provvede, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, al versamento agli interessati dell'indennizzo statale maggiorato della quota di integrazione provinciale, comunicandone gli estremi al competente organo statale ai fini della emissione del decreto di esproprio.
L'onere per la liquidazione dell'importo complessivo come sopra determinato è a carico della provincia competente per territorio, salvo rimborso da parte dello Stato dell'indennizzo dallo stesso definito.
Qualora la provincia non provveda entro il termine di cui al secondo comma, gli uffici statali provvedono direttamente al versamento dell'indennità di esproprio, impregiudicata rimanendo l'adozione da parte della provincia del proprio provvedimento integrativo".
Al
"Per le opere di competenza statale nella regione Trentino-Alto Adige i compiti della regione e del suo presidente, previsti dagli articoli 15 e 16 della