Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 24/03/1981 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. 1. Nelle funzioni amministrative di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, si intendono comprese le attività relative: |
Art. 2. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato concernenti gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono esercitate per il [...] |
§ 41.7.130 - D.P.R. 24 marzo 1981, n. 215.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica.
(G.U. 18 maggio 1981, n. 134)
Nelle funzioni amministrative di cui all'art. 1 del
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile.
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato concernenti gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della
Alla lettera b) dell'art. 7 del