Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 31/12/1962 |
Numero: | 1777 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato fino a tutto l'esercizio 1962-63 in lire 3.500 milioni, si provvederà, anche in deroga alla legge 27 [...] |
Art. 3. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959 |
§ 41.7.6a - Legge 31 dicembre 1962, n. 1777.
Modifica dell'art. 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
(G.U. 12 gennaio 1963, n. 10).
All'articolo 68 della
"Per le imprese industriali e commerciali che eserciscono stabilimenti od impianti in una Provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra Provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed è devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo.
La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attività degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati".
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato fino a tutto l'esercizio 1962-63 in lire 3.500 milioni, si provvederà, anche in deroga alla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.