§ 41.7.62 - D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825.
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:01/12/1961
Numero:1825


Sommario
Art. 1.      La Regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio, a norma degli articoli 20, 32 e 33 dello Statuto approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella [...]
Art. 2.      Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 la Regione si avvale, finche non sarà diversamente provveduto, delle Intendenze di finanza e degli altri Uffici dello Stato esistenti nel [...]
Art. 3.      In attuazione dell'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni demaniali ivi esistenti che non interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere [...]
Art. 4.      In attuazione dell'art. 33 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni patrimoniali disponibili ivi esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo [...]
Art. 5.      La individuazione dei beni di cui ai precedenti articoli sarà effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi elenchi da compilarsi dal Ministero delle [...]
Art. 6.      Le spese concernenti l'amministrazione e la gestione dei beni che restano di competenza statale rimangono a carico dell'Amministrazione che ne ha la disponibilità.
Art. 7.      Restano fermi gli effetti degli atti di gestione o amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dall'Amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alla emanazione dei decreti [...]
Art. 8.      Con successivo decreto saranno emanate le norme di attuazione nella materia del demanio marittimo.


§ 41.7.62 - D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio.

(G.U. 8 giugno 1962, n. 143)

 

     Art. 1.

     La Regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio, a norma degli articoli 20, 32 e 33 dello Statuto approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, le attribuzioni del Ministero delle finanze, relativamente ai beni ad essa assegnati.

 

          Art. 2.

     Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 la Regione si avvale, finche non sarà diversamente provveduto, delle Intendenze di finanza e degli altri Uffici dello Stato esistenti nel territorio regionale.

 

          Art. 3.

     In attuazione dell'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni demaniali ivi esistenti che non interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale o le grandi opere pubbliche indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

 

          Art. 4.

     In attuazione dell'art. 33 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni patrimoniali disponibili ivi esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo nonché quelli indisponibili ivi esistenti alla stessa data e indicati nel secondo comma dell'art. 33 dello Statuto.

 

          Art. 5.

     La individuazione dei beni di cui ai precedenti articoli sarà effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi elenchi da compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale.

     Detti elenchi saranno approvati con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

     Dalla data di detti decreti avrà effetto il passaggio dei beni con i relativi oneri alla Regione.

 

          Art. 6.

     Le spese concernenti l'amministrazione e la gestione dei beni che restano di competenza statale rimangono a carico dell'Amministrazione che ne ha la disponibilità.

 

          Art. 7.

     Restano fermi gli effetti degli atti di gestione o amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dall'Amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alla emanazione dei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 5.

 

          Art. 8.

     Con successivo decreto saranno emanate le norme di attuazione nella materia del demanio marittimo.