| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale | 
| Data: | 23/10/1956 | 
| Numero: | 1216 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di [...] | 
| Art. 2. All'attuazione del piano di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in cinque esercizi finanziari. | 
| Art. 3. La spesa di lire 2.262.000.000 prevista dall'art. 1 è ripartita in ragione di lire 50.000.000 nell'esercizio 1955-56 e di lire 553.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1959-60. Ad [...] | 
§ 41.7.49 - Legge 23 ottobre 1956, n. 1216.
Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 2.262.000.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate.
(G.U. 6 novembre 1956, n. 281)
     E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, approvato con 
All'attuazione del piano di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in cinque esercizi finanziari.
La spesa di lire 2.262.000.000 prevista dall'art. 1 è ripartita in ragione di lire 50.000.000 nell'esercizio 1955-56 e di lire 553.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1959-60. Ad essa si farà fronte mediante riduzione di pari importi del capitolo n. 535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.