§ 41.7.48 - D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111.
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:09/08/1956
Numero:1111


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]


§ 41.7.48 - D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria.

(G.U. 1 ottobre 1956, n. 248)

 

     Art. 1. [1]

     La regione siciliana svolge, nell'ambito del proprio territorio, le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici nelle materie dell'igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera, a norma dell'art. 20 in relazione all'art. 17, lettere b) e c), dello statuto.

     Rientrano nelle attribuzioni di cui al comma precedente anche quelle degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e all'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.

     La regione esercita altresì le funzioni amministrative già svolte dai soppressi Ente nazionale per la previdenza degli infortuni (ENPI), Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e Opera nazionale per la protezione della, maternità e dell'infanzia (ONMI), nonché quelle relative all'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Sono fatte salve le attribuzioni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

     Nelle materie oggetto del presente decreto restano allo Stato le attribuzioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Nelle materie di competenza degli organi statali di cui al precedente comma 4 l'amministrazione regionale svolge, ai sensi dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto, attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

     Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente lo Stato versa alla regione la quota parte degli stanziamenti del proprio bilancio necessaria per la realizzazione delle attività stesse, il cui ammontare è determinato sentita la regione.

 

          Art. 2. [2]

     Per l'esercizio delle attribuzioni, di cui al presente decreto, sono trasferiti alla regione, ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa, tutti gli uffici periferici del Ministero della sanità esistenti nel suo territorio, con esclusione degli uffici di sanità marittima ed aerea, degli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di dogana interna.

     Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti e negli obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.

     La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti e degli obblighi ad essi inerenti sarà fatta constatare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dalle competenti amministrazioni statali e regionali.

     L'amministrazione regionale ha la facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.

     La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

     Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del comma precedente è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

     In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero della sanità viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.

     Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale continua ad avvalersi del personale di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386, ed utilizza altresì il personale dei soppressi enti di cui al terzo comma del precedente art. 1.

     Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale.

     L'inquadramento definitivo del predetto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione, nel rispetto della posizione giuridica ed economica e del livello funzionale corrispondenti a quelli ricoperti nell'ente o gestione di provenienza, all'atto dell'inquadramento definitivo stesso.

 

          Art. 3. [3]

     Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti, organizzazioni e servizi operanti esclusivamente in Sicilia nella materia di cui al presente decreto.

     L'amministrazione regionale svolge nei confronti degli uffici e degli enti ed organismi a carattere nazionale o interregionale operanti in Sicilia nelle materie contenute nel presente decreto le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato.

 

Norme transitorie e finali

 

          Art. 4. [4]

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256.