§ 41.5.27 - Legge 2 febbraio 1970, n. 20.
Adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:02/02/1970
Numero:20


Sommario
Art. 1.      È istituita la provincia di Isernia.
Art. 2.      La provincia di Campobasso, con capoluogo Campobasso, comprende i seguenti comuni: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, [...]
Art. 3.      La provincia di Isernia, con capoluogo Isernia, comprende i seguenti comuni, che cessano di far parte della provincia di Campobasso: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del [...]
Art. 4.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti da [...]
Art. 5.      Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed [...]
Art. 6.      E' istituito l'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede a Campobasso, con i requisiti, i poteri e i compiti previsti dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e dal decreto del Presidente [...]
Art. 7.      Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, all'istituzione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, della sovraintendenza ai monumenti, alle antichità [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti nei bilanci dei Ministeri interessati all'applicazione della presente legge.


§ 41.5.27 - Legge 2 febbraio 1970, n. 20.

Adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise.

(G.U. 16 febbraio 1970, n. 41)

 

     Art. 1.

     È istituita la provincia di Isernia.

     La regione Molise, con capoluogo Campobasso, comprende le province di Campobasso e di Isernia.

 

          Art. 2.

     La provincia di Campobasso, con capoluogo Campobasso, comprende i seguenti comuni: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripamolisani, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, San Polomatese, Santa Croce di Magliano, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiaturo.

 

          Art. 3.

     La provincia di Isernia, con capoluogo Isernia, comprende i seguenti comuni, che cessano di far parte della provincia di Campobasso: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Castelverino, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli al Volturno, Concacasale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Valcocchiaro, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello di Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Santa Maria del Molise, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

 

          Art. 4.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti da concordare fra le amministrazioni provinciali di Campobasso e di Isernia, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività.

     L'accordo fra le suddette amministrazioni è effettuato dai commissari che il Ministro per l'interno provvede a nominare con proprio decreto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rispettivamente per l'amministrazione provinciale di Campobasso, dichiarata contestualmente sciolta, e per l'amministrazione provinciale di Isernia.

     Le elezioni dei consigli provinciali di Campobasso e di Isernia saranno indette in ogni caso entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei commissari suddetti.

 

          Art. 5.

     Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

     La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

 

          Art. 6.

     E' istituito l'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede a Campobasso, con i requisiti, i poteri e i compiti previsti dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a quanto occorre per la costituzione ed il funzionamento dell'ente, ed alla regolazione dei rapporti con l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, all'istituzione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, della sovraintendenza ai monumenti, alle antichità e alle belle arti per il Molise con sede a Campobasso.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti nei bilanci dei Ministeri interessati all'applicazione della presente legge.