Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 14/09/1994 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. 1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in [...] |
Art. 2. 1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.092.312.521.651 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1994, elevato a lire 1.139.532.857.568 secondo quanto disposto dalla legge [...] |
Art. 3. 1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, sono apportate le seguenti [...] |
Art. 4. 1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, sono apportate le seguenti [...] |
Art. 5. 1. Gli importi iscritti per l'anno 1994 nei fondi globali di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 per effetto delle variazioni indicate nella tabella «D» sono così [...] |
Art. 6. 1. L'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, è così sostituito |
Art. 7. 1. La numerazione del capitolo 2213 denominato «Assegnazione statale per interventi contributivi nei territori di protezione e sorveglianza dei focolari di afta epizootica sviluppatisi nel 1993 [...] |
Art. 8. 1. L'utilizzo della partita n. 9 del Fondo globale per le spese di investimento (cap. 80230), è subordinato e commisurato all'effettivo accertamento delle entrate derivanti dalle alienazioni [...] |
Art. 9. 1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996, approvato dall'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza |
Art. 10. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto |
§ 6.2.38 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 59. [1]
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.
(B.U. 16 settembre 1994, n. 78).
1. A norma dell'articolo 21 della
1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.092.312.521.651 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1994, elevato a lire 1.139.532.857.568 secondo quanto disposto dalla
2. La differenza di lire 254.695.874.602 [3] è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1994 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a complessive lire 37.634.954.984 [4], come differenziale tra le maggiori iscrizioni inerenti il trasferimento all'esercizio finanziario 1994 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno, a norma di legge, nell'esercizio 1993 e le riduzioni di spese iscritte in conto avanzo presunto nel bilancio 1994, sempre derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata, risultate già impegnate sulla base dei dati di consuntivo 1993;
b) quanto a lire 210.245.280.508 [5] per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità, di cui si prevede la riassegnazione nello specifico fondo, di cui all'articolo 11 della
c) quanto a lire 800.000.000, per il finanziamento della
d) quanto a lire 6.015.639.110 per la riproposizione di spese relative all'attuazione delle azioni previste dal regolamento CEE 2052/88 (Obiettivo 5b).
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, di cui alla tabella n. 1 annessa alla
Competenza Cassa |
Variazioni in aumento [6] 6.735.876.128.014 8.881.929.471.155 |
Variazioni in diminuzione 146.260.244.194 475.371.067.263 |
Variazione netta [7] 6.589.615.883.820 8.406.558.403.892 |
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 di cui alla tabella n. 2 annessa alla
Competenza Cassa |
Variazioni in aumento [8] 6.858.641.249.502 8.779.223.129.868 |
Variazioni in diminuzione 269.828.365.682 372.664.725.976 |
Variazione netta [9] 6.588.815.883.820 8.406.558.403.892 |
2. Resta determinata in lire 800.000.000 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'Entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.
1. Gli importi iscritti per l'anno 1994 nei fondi globali di cui all'articolo 9 della
- il fondo globale destinato alle spese correnti (Cap. 80210) in lire 12.810.000.000:
- il fondo globale destinato alle spese in conto capitale in lire 30.000.000.000 (Cap. 80230) e lire 25.000.000.000 (Cap. 80251).
1. L'articolo 16 della
«Art. 16.
1. Le entrate derivanti da mutui, di cui all'articolo 13 della presente legge, sono destinate al finanziamento delle spese di investimento di cui alla allegata tabella 5 "Quadro di ricorso al credito".».
2. Per effetto delle variazioni indicate della tabella C allegata alla presente legge, la tabella 5 annessa alla
1. La numerazione del capitolo 2213 denominato «Assegnazione statale per interventi contributivi nei territori di protezione e sorveglianza dei focolari di afta epizootica sviluppatisi nel 1993 (
1. L'utilizzo della partita n. 9 del Fondo globale per le spese di investimento (cap. 80230), è subordinato e commisurato all'effettivo accertamento delle entrate derivanti dalle alienazioni patrimoniali (cap. 8616).
1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996, approvato dall'articolo 18 della
(Omissis).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 1 della
[2] Importo così modificato dall'art. 1 della
[3] Importo così modificato dall'art. 1 della
[4] Importo così modificato dall'art. 1 della
[5] Importo così modificato dall'art. 1 della
[6] Importo così modificato dall'art. 2 della
[7] Importo così modificato dall'art. 2 della
[8] Importo così modificato dall'art. 2 della
[9] Importo così modificato dall'art. 2 della