§ 6.2.38 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 59.
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:14/09/1994
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in [...]
Art. 2.      1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.092.312.521.651 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1994, elevato a lire 1.139.532.857.568 secondo quanto disposto dalla legge [...]
Art. 3.      1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, sono apportate le seguenti [...]
Art. 4.      1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, sono apportate le seguenti [...]
Art. 5.      1. Gli importi iscritti per l'anno 1994 nei fondi globali di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 per effetto delle variazioni indicate nella tabella «D» sono così [...]
Art. 6.      1. L'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, è così sostituito
Art. 7.      1. La numerazione del capitolo 2213 denominato «Assegnazione statale per interventi contributivi nei territori di protezione e sorveglianza dei focolari di afta epizootica sviluppatisi nel 1993 [...]
Art. 8.      1. L'utilizzo della partita n. 9 del Fondo globale per le spese di investimento (cap. 80230), è subordinato e commisurato all'effettivo accertamento delle entrate derivanti dalle alienazioni [...]
Art. 9.      1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996, approvato dall'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto


§ 6.2.38 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 59. [1]

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

(B.U. 16 settembre 1994, n. 78).

 

Art. 1.

     1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1994 sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1993.

 

     Art. 2.

     1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.092.312.521.651 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1994, elevato a lire 1.139.532.857.568 secondo quanto disposto dalla legge regionale 22 luglio 1994, n. 27, è accertato in lire 1.394.228.732.170 [2].

     2. La differenza di lire 254.695.874.602 [3] è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1994 per la copertura delle seguenti spese:

     a) quanto a complessive lire 37.634.954.984 [4], come differenziale tra le maggiori iscrizioni inerenti il trasferimento all'esercizio finanziario 1994 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno, a norma di legge, nell'esercizio 1993 e le riduzioni di spese iscritte in conto avanzo presunto nel bilancio 1994, sempre derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata, risultate già impegnate sulla base dei dati di consuntivo 1993;

     b) quanto a lire 210.245.280.508 [5] per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità, di cui si prevede la riassegnazione nello specifico fondo, di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (cap. 84100);

     c) quanto a lire 800.000.000, per il finanziamento della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 8, approvata dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio 1993 ma entrata in vigore nell'esercizio 1994, che, ai sensi dell'articolo 19 - primo e quinto comma - della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti al capitolo 80210 del bilancio 1993;

     d) quanto a lire 6.015.639.110 per la riproposizione di spese relative all'attuazione delle azioni previste dal regolamento CEE 2052/88 (Obiettivo 5b).

 

     Art. 3.

     1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:

 

 

                                Competenza             Cassa

Variazioni in aumento [6]    6.735.876.128.014   8.881.929.471.155

Variazioni in diminuzione      146.260.244.194     475.371.067.263

Variazione netta [7]         6.589.615.883.820   8.406.558.403.892

 

 

     Art. 4.

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C.

 

 

                                Competenza             Cassa

Variazioni in aumento [8]    6.858.641.249.502   8.779.223.129.868

Variazioni in diminuzione      269.828.365.682     372.664.725.976

Variazione netta [9]         6.588.815.883.820   8.406.558.403.892

 

 

     2. Resta determinata in lire 800.000.000 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'Entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Gli importi iscritti per l'anno 1994 nei fondi globali di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 per effetto delle variazioni indicate nella tabella «D» sono così determinati:

     - il fondo globale destinato alle spese correnti (Cap. 80210) in lire 12.810.000.000:

     - il fondo globale destinato alle spese in conto capitale in lire 30.000.000.000 (Cap. 80230) e lire 25.000.000.000 (Cap. 80251).

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, è così sostituito:

     «Art. 16.

     1. Le entrate derivanti da mutui, di cui all'articolo 13 della presente legge, sono destinate al finanziamento delle spese di investimento di cui alla allegata tabella 5 "Quadro di ricorso al credito".».

     2. Per effetto delle variazioni indicate della tabella C allegata alla presente legge, la tabella 5 annessa alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, è sostituita dalla tabella E allegata alla presente legge.

 

     Art. 7.

     1. La numerazione del capitolo 2213 denominato «Assegnazione statale per interventi contributivi nei territori di protezione e sorveglianza dei focolari di afta epizootica sviluppatisi nel 1993 (DL n. 158/1993, convertito nella legge n. 250/1993)» iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 ed istituito con legge regionale 22 luglio 1994, n. 27, è sostituita dal n. 1512.

 

     Art. 8.

     1. L'utilizzo della partita n. 9 del Fondo globale per le spese di investimento (cap. 80230), è subordinato e commisurato all'effettivo accertamento delle entrate derivanti dalle alienazioni patrimoniali (cap. 8616).

 

     Art. 9.

     1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996, approvato dall'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.

[2] Importo così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 68.

[3] Importo così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 68.

[4] Importo così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 68.

[5] Importo così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 68.

[6] Importo così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 novembre 1994, n. 68.

[7] Importo così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 novembre 1994, n. 68.

[8] Importo così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 novembre 1994, n. 68.

[9] Importo così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 novembre 1994, n. 68.