Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 23/12/1991 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1991, approvato con legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella A |
Art. 2. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, è approvata la variazione del bilancio 1991 [...] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto |
§ 6.2.18 - Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 36. [1]
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.
(B.U. n. 115 del 27-12-1991).
1. Al bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1991, approvato con
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della
- Ente per il diritto allo Studio Universitario (ESU) di Venezia
(deliberazione n. 27 del 3 ottobre 1991);
- Ente per il diritto allo Studio Universitario (ESU) di Verona
(deliberazione n. 40 del 18 settembre 1991);
- Istituto di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV)
(deliberazione n. 44 del 20 settembre 1991);
- Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)
(deliberazione n. 40 del 20 settembre 1991);
- Azienda Regionale delle Foreste (ARF)
(deliberazioni n. 136 e n. 138 del 14 novembre 1991).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 1 della