§ 6.2.18 - Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 36.
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:23/12/1991
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Al bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1991, approvato con legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella A
Art. 2.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, è approvata la variazione del bilancio 1991 [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto


§ 6.2.18 - Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 36. [1]

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.

(B.U. n. 115 del 27-12-1991).

 

Art. 1.

     1. Al bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1991, approvato con legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella A.

 

     Art. 2.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, è approvata la variazione del bilancio 1991 dei seguenti Enti dipendenti della Regione:

     - Ente per il diritto allo Studio Universitario (ESU) di Venezia

     (deliberazione n. 27 del 3 ottobre 1991);

     - Ente per il diritto allo Studio Universitario (ESU) di Verona

     (deliberazione n. 40 del 18 settembre 1991);

     - Istituto di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV)

     (deliberazione n. 44 del 20 settembre 1991);

     - Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)

     (deliberazione n. 40 del 20 settembre 1991);

     - Azienda Regionale delle Foreste (ARF)

     (deliberazioni n. 136 e n. 138 del 14 novembre 1991).

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.