§ 6.2.13 - Legge regionale 30 novembre 1990, n. 42.
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:30/11/1990
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli [...]
Art. 2.      1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 507.808.000.000 elevato a lire 511.998.000.000 con le leggi regionali 6 marzo 1990, n. 18 e 23 aprile 1990, n. 32, applicato al bilancio di [...]
Art. 3.      1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1990, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6, sono apportate le seguenti [...]
Art. 4.      1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6, sono apportate le seguenti [...]
Art. 5.      1. La numerazione del capitolo istituito ai sensi dell'art. 3, 2° comma della legge regionale 23 aprile 1990, n. 29, "Finanziamento di una campagna scientifica sulla qualità delle acque [...]
Art. 6.      1. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile l'entità del tasso stabilita dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5, così come modificato dall'art. 6 della legge [...]
Art. 7.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 delle legge regionale di contabilità è approvata la deliberazione n. 4 del 15 marzo 1990 del commissario straordinario dell'istituto regionale di studi [...]
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto


§ 6.2.13 - Legge regionale 30 novembre 1990, n. 42. [1]

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990.

 

Art. 1.

     1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presunta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1990, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1989.

 

     Art. 2.

     1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 507.808.000.000 elevato a lire 511.998.000.000 con le leggi regionali 6 marzo 1990, n. 18 e 23 aprile 1990, n. 32, applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1990, è accertato in lire 1.103.431.598.987.

     2. La differenza di lire 591.433.598.987 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1990 per la copertura delle seguenti spese:

     a) quanto a lire 473.566.974.570, per il trasferimento all'esercizio finanziario 1990 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno a norma di legge nell'esercizio 1989;

     b) quanto a lire 103.891.624.417, per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6;

     c) quanto a lire 13.975.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1989 che, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli 80210 e 80230 del bilancio 1989.

 

     Art. 3.

     1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1990, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:

 

 

Variazioni in aumento

Competenza L.  1.011.610.598.987

Cassa      L.  1.108.387.198.005

Variazioni in diminuzione

Competenza L.      4.816.884.797

Cassa      L.     85.872.215.343

Variazione netta

Competenza L.  1.006.793.714.190

Cassa      L.  1.022.514.982.662

 

 

     Art. 4.

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C:

 

 

Variazioni in aumento

Competenza L.  1.042.606.303.493

Cassa      L.  1.390.271.709.132

Variazioni in diminuzione

Competenza L.     49.787.589.303

Cassa      L.    367.756.726.470

Variazione netta

Competenza L.    992.818.714.190

Cassa      L.  1.022.514.982.662

 

 

     Resta determinata in lire 13.975.000.000 l'eccedenza della variazione netta dell'entrata rispetto a quella della spesa per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. La numerazione del capitolo istituito ai sensi dell'art. 3, 2° comma della legge regionale 23 aprile 1990, n. 29, "Finanziamento di una campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto Adriatico" va intesa in numero 53034 anzichè 53028.

 

     Art. 6.

     1. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile l'entità del tasso stabilita dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 33, e dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6, si intende riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

 

     Art. 7.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 delle legge regionale di contabilità è approvata la deliberazione n. 4 del 15 marzo 1990 del commissario straordinario dell'istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (Irsev) e la deliberazione n. 7 del 28 giugno 1990 dell'Ente parco dei Colli Euganei, relative all'approvazione del bilancio di previsione 1990.

     2. Sono altresì approvati gli allegati provvedimenti di variazione al bilancio e di assestamento del bilancio 1990 dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:

- Ente per il diritto allo studio universitario di Venezia (deliberazione n. 66 dell'1 giugno 1990 e n. 125 del 4 ottobre 1990);

- Ente per il diritto allo studio universitario di Padova (deliberazione n. 219 del 20 agosto 1990);

- Ente per il diritto allo studio universitario di Verona (deliberazione n. 126 del 29 giugno 1990);

- Azienda regionale delle foreste (deliberazione n. 69 del 19 aprile 1989, n. 106 del 26 giugno 1990);

- Ente di sviluppo agricolo del Veneto (deliberazione n. 15 del 19 luglio 1990);

- istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene (deliberazioni n. 82, 83 e 84 del 7 agosto 1990);

- Istituto per lo sviluppo economico e sociale del Veneto (Irsev) (deliberazione n. 43 del 10 settembre 1990);

- Istituto regionale delle ville venete (deliberazione n. 39 del 10 ottobre 1990).

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.