Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 31/01/1989 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' approvato il Programma regionale di sviluppo, che fa parte integrante della presente legge |
Art. 2. 1. Per la realizzazione del Programma di cui al precedente articolo, la Giunta regionale assume le iniziative legislative, adotta i provvedimenti amministrativi che si rendono necessari |
§ 6.2.11 - Legge Regionale 31 gennaio 1989, n. 6. [1]
Programma regionale di sviluppo 1988-1990.
(B.U. n. 7 del 3-2-1989).
1. E' approvato il Programma regionale di sviluppo, che fa parte integrante della presente legge.
2. Esso costituisce il complesso delle prescrizioni e delle direttive per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa del Consiglio regionale in sede di approvazione del P.T.R.C. e degli altri strumenti di pianificazione; per l'attività degli enti, aziende e agenzie regionali.
3. Nei confronti degli enti locali territoriali il Programma regionale di sviluppo costituisce termine di riferimento previsto dal
1. Per la realizzazione del Programma di cui al precedente articolo, la Giunta regionale assume le iniziative legislative, adotta i provvedimenti amministrativi che si rendono necessari.
Allegato alla
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 1988-1990
1. IL VENETO TRA PERSISTENZA E MUTAMENTO
2. IL P.R.S. GUIDA DELL'AZIONE REGIONALE
3. IL QUADRO STORICO EVOLUTIVO
4. VENETO VERSO IL 2000
5. LE STRATEGIE
6. IL FATTORE UOMO
7. IL FATTORE AMBIENTE
8. IL FATTORE INNOVAZIONE
9. I PROGETTI
[1] Abrogata dall’art. 1 della