§ 6.2.11 - Legge Regionale 31 gennaio 1989, n. 6.
Programma regionale di sviluppo 1988-1990.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:31/01/1989
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato il Programma regionale di sviluppo, che fa parte integrante della presente legge
Art. 2.      1. Per la realizzazione del Programma di cui al precedente articolo, la Giunta regionale assume le iniziative legislative, adotta i provvedimenti amministrativi che si rendono necessari


§ 6.2.11 - Legge Regionale 31 gennaio 1989, n. 6. [1]

Programma regionale di sviluppo 1988-1990.

(B.U. n. 7 del 3-2-1989).

 

Art. 1.

     1. E' approvato il Programma regionale di sviluppo, che fa parte integrante della presente legge.

     2. Esso costituisce il complesso delle prescrizioni e delle direttive per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa del Consiglio regionale in sede di approvazione del P.T.R.C. e degli altri strumenti di pianificazione; per l'attività degli enti, aziende e agenzie regionali.

     3. Nei confronti degli enti locali territoriali il Programma regionale di sviluppo costituisce termine di riferimento previsto dal dpr 24 luglio 1977, n. 616, nonché complesso di direttive per le attività loro delegate dalla Regione.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione del Programma di cui al precedente articolo, la Giunta regionale assume le iniziative legislative, adotta i provvedimenti amministrativi che si rendono necessari.

 

 

Allegato alla L.R. 31 gennaio 1989, n. 6 relativa a:

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 1988-1990

 

1. IL VENETO TRA PERSISTENZA E MUTAMENTO

 

2. IL P.R.S. GUIDA DELL'AZIONE REGIONALE

 

3. IL QUADRO STORICO EVOLUTIVO

 

4. VENETO VERSO IL 2000

 

5. LE STRATEGIE

 

6. IL FATTORE UOMO

 

7. IL FATTORE AMBIENTE

 

8. IL FATTORE INNOVAZIONE

 

9. I PROGETTI

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.