§ 6.1.29 - L.R. 7 novembre 2008, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 “Disposizioni in materia tributaria” e abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:07/11/2008
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Aggiunta dell’articolo 1 bis alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 “Disposizioni in materia tributaria”.
Art. 2.  Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 “Determinazione della tassa automobilistica regionale”.


§ 6.1.29 - L.R. 7 novembre 2008, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 “Disposizioni in materia tributaria” e abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 “Determinazione della tassa automobilistica regionale”

(B.U. 11 novembre 2008, n. 93)

 

Art. 1. Aggiunta dell’articolo 1 bis alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 “Disposizioni in materia tributaria”.

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 viene aggiunto il seguente articolo:

“Art. 1 bis - Rimborso o compensazione della tassa automobilistica regionale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contribuente, che perda il possesso di un veicolo per furto o rottamazione, nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale versata è in corso di validità, può richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.

2. Il diritto alla compensazione o al rimborso viene riconosciuto per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo.

3. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l’importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L’importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L’applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.

4. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.”.

 

     Art. 2. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 “Determinazione della tassa automobilistica regionale”.

1. La legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 “Determinazione della tassa automobilistica regionale” è abrogata.