Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 29/12/1988 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. unico 1. I crediti di imposta non superiore a L. 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla riscossione nè [...] |
§ 6.1.11 - Legge regionale 29 dicembre 1988, n. 63. [1]
Estinzione dei crediti di tasse e imposte regionali inferiori a lire 20.000.
(B.U. n. 74 del 30-12-1988).
1. I crediti di imposta non superiore a L. 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e saprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte a tasse di importi non superiori a L. 20.000.
[1] Abrogata dall’art. 1 della