§ 6.1.11 - Legge regionale 29 dicembre 1988, n. 63.
Estinzione dei crediti di tasse e imposte regionali inferiori a lire 20.000.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:29/12/1988
Numero:63


Sommario
Art. unico      1. I crediti di imposta non superiore a L. 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla riscossione nè [...]


§ 6.1.11 - Legge regionale 29 dicembre 1988, n. 63. [1]

Estinzione dei crediti di tasse e imposte regionali inferiori a lire 20.000.

(B.U. n. 74 del 30-12-1988).

 

Art. unico

     1. I crediti di imposta non superiore a L. 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e saprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte a tasse di importi non superiori a L. 20.000.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.