§ 6.1.4 - Legge Regionale 9 dicembre 1976, n. 44.
Abbandono delle pene pecuniarie di imposta di modesto valore.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:09/12/1976
Numero:44


Sommario
Art. unico      Può essere consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie quando le stesse siano di importo non superiore a L. 500


§ 6.1.4 - Legge Regionale 9 dicembre 1976, n. 44. [1]

Abbandono delle pene pecuniarie di imposta di modesto valore.

(B.U. n. 55 del 13-12-1976)

 

Art. unico

     Può essere consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie quando le stesse siano di importo non superiore a L. 500.

     All'annullamento dei crediti medesimi si procede mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.