Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 09/12/1976 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. unico Può essere consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie quando le stesse siano di importo non superiore a L. 500 |
§ 6.1.4 - Legge Regionale 9 dicembre 1976, n. 44. [1]
Abbandono delle pene pecuniarie di imposta di modesto valore.
(B.U. n. 55 del 13-12-1976)
Può essere consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie quando le stesse siano di importo non superiore a L. 500.
All'annullamento dei crediti medesimi si procede mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta regionale.
[1] Abrogata dall’art. 1 della