§ 6.1.2 – L.R. 17 gennaio 1972, n. 1.
Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:17/01/1972
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Presupposto ed oggetto dell'imposta.
Art. 2.  Soggetti passivi.
Art. 3.  Determinazione dell'ammontare dell'imposta.
Art. 4.  Versamento dell'imposta alla Regione.
Art. 5.  Rinvia alle leggi statali e regionali.
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.1.2 – L.R. 17 gennaio 1972, n. 1.

Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali.

(B.U. 22 gennaio 1972, n. 2).

 

Art. 1. Presupposto ed oggetto dell'imposta. [1]

     L'imposta si applica alle concessioni aventi per oggetto l'occupazione o l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione.

 

     Art. 2. Soggetti passivi.

     L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione.

     L'imposta viene riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone relativo alla concessione.

     Gli uffici competenti a riscuotere il canone comunicano al concessionario l'ammontare dell'imposta regionale dovuta mediante l'avviso recante l'invito ad eseguire il pagamento.

     E' rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

 

     Art. 3. Determinazione dell'ammontare dell'imposta.

     L'ammontare dell'imposta è determinato nella misura del 300 per cento [2] del canone di concessione statale [3], a eccezione delle concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a coltura pioppicola per le quali l'imposta resta confermata nella misura del 30% del canone [4].

     L'ammontare dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è determinato dall'1 gennaio 1998 nella misura del cinque per cento del canone [5].

 

     Art. 4. Versamento dell'imposta alla Regione.

     Gli uffici che hanno provveduto a riscuotere, per conto della Regione, l'imposta sulle concessioni statali versano direttamente alla Tesoreria della Regione stessa l'importo accompagnato dalle relative quietanze.

 

     Art. 5. Rinvia alle leggi statali e regionali.

     Per quanto non disposto dalla presente legge, si fa rinvio alle norme legislative dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.

     Si fa rinvio, inoltre, alla legge regionale relativa alla «tassa sulle concessioni regionali» per quanto concerne l'azione giudiziaria, i ricorsi amministrativi, il rimborso della tassa, nonché le disposizioni sulle violazioni della legge.

 

     Art. 6. Norma transitoria.

     In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così modificato, abrogazione del secondo comma, dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 1998, n. 6.

[2] Misura così determinata dall'art. unico della L.R. 10 agosto 1983 n. 42 (B.U. n. 37/1983) con effetto dal 1° gennaio 1984.

[3] Si riporta l'art. 29 della L.R. 20 dicembre 1985 n. 66 (B.U. n. 53/1985) di interpretazione autentica del presente articolo:

[4] Testo così modificato per effetto delle disposizioni dell'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1985 n. 4 (B.U. n. 3/1985).

[5] Comma così aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 1998, n. 6. Vedi comma 3, stesso art. legge cit. per applicazione dispositivo.