| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Veneto | 
| Materia: | 5. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 5.7 sport | 
| Data: | 22/01/2010 | 
| Numero: | 4 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...] | 
| Art. 2. Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...] | 
| Art. 3. Modifica all’articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...] | 
| Art. 4. Modifica all’articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...] | 
| Art. 5. Modifica all’articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...] | 
| Art. 6. Modifica all’articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...] | 
| Art. 7. Dichiarazione d’urgenza. | 
§ 5.7.28 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”
(B.U. 26 gennaio 2010, n. 8)
Art. 1. Modifica dell’articolo 3 della 
     1. Al comma 1 dell’articolo 3 della 
“d bis) l’autorizzazione paesaggistica e l’adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d);”.
     Art. 2. Modifica dell’articolo 22 della 
     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della 
“4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell’acquisizione del titolo abilitativo edilizio.”.
     Art. 3. Modifica all’articolo 24 della 
     1. Al comma 4 dell’articolo 24 della 
     Art. 4. Modifica all’articolo 40 della 
     1. Al comma 4 dell’articolo 40 della 
     Art. 5. Modifica all’articolo 47 della 
     1. Al comma 5 dell’articolo 47 della 
     Art. 6. Modifica all’articolo 60 della 
     1. Al comma 2 dell’articolo 60 della 
Art. 7. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.