§ 5.6.11 - Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 33.
Interventi straordinari a favore della cultura ebraica e del museo ebraico del Ghetto di Venezia.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 musei e biblioteche
Data:29/11/2001
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità e tipologie di intervento.
Art. 2.  Modalità di concessione del contributo.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 5.6.11 - Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 33. [1]

Interventi straordinari a favore della cultura ebraica e del museo ebraico del Ghetto di Venezia.

(B.U. n. 109 del 4 dicembre 2001).

 

Art. 1. Finalità e tipologie di intervento.

     1. La Regione del Veneto, considerata la significativa presenza della cultura ebraica a Venezia e l'importanza assunta nel sistema museale regionale dal Museo ebraico del Ghetto, interviene per garantire un contributo straordinario di lire 600 milioni per il rinnovamento e l'ampliamento dei locali del museo e per promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, religioso e culturale della Comunità ebraica.

 

     Art. 2. Modalità di concessione del contributo.

     1. Il contributo di cui all'articolo 1 è erogato con le seguenti modalità:

     a) fino al sessanta per cento, previo inoltro del progetto di allestimento e relativo piano economico finanziario del relativo stralcio funzionale esecutivo;

     b) per la parte residua, previo inoltro da parte della Comunità Ebraica di Venezia della documentazione attestante la spesa effettuata, per un importo pari o superiore al contributo concesso.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in lire 600 milioni, si provvede:

     a) relativamente a lire 500 milioni, per il rinnovamento e l'ampliamento dei locali del Museo ebraico, mediante utilizzo della partita n. 11 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001;

     b) relativamente a lire 100 milioni, per la promozione e valorizzazione della cultura ebraica, mediante utilizzo della partita n. 3 del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 viene contestualmente istituito il capitolo n. 70268 denominato "Contributo straordinario alla Comunità ebraica di Venezia per interventi concernenti il Museo ebraico del Ghetto e la promozione e valorizzazione della cultura ebraica" con lo stanziamento di lire 600 milioni per competenza e per cassa.


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.