Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.6 musei e biblioteche |
Data: | 12/11/1996 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Riconoscimento d'interesse locale. |
Art. 3. Albo regionale delle società di mutuo soccorso. |
Art. 4. Interventi. |
Art. 5. Istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
§ 5.6.7 – L.R. 12 novembre 1996, n. 36. [1]
Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto.
(B.U. 15 novembre 1996, n. 101).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, riconosce e promuove i valori storici, sociali, culturali e di volontariato delle società di mutuo soccorso (SMS), in attività da almeno cinquanta anni, non aventi scopo di lucro, finalizzate all'affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i cittadini.
2. La Regione, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle SMS e favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività di tali organismi disponendo interventi finanziari per un'indagine conoscitiva del patrimonio e per il riordino e l'inventariazione degli archivi storici delle stesse.
Art. 2. Riconoscimento d'interesse locale.
1. Per assicurare la tutela e la conservazione dei beni archivisti del proprio territorio, la Regione riconosce l'interesse locale degli archivi delle società di mutuo soccorso.
Art. 3. Albo regionale delle società di mutuo soccorso.
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è istituito presso la Giunta regionale l'albo delle società di mutuo soccorso.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui al comma 1 le SMS che da almeno cinquant'anni operano sul territorio regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 2 le società di mutuo soccorso devono depositare lo statuto e la situazione patrimoniale alla data della richiesta di iscrizione.
4. La Giunta regionale determina con apposito provvedimento le modalità e i termini per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.
Art. 4. Interventi.
1. La Giunta regionale, al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico delle società di mutuo soccorso, promuove una preliminare indagine e un censimento di tutti i beni culturali delle stesse.
2. La Giunta regionale, d'intesa con la Soprintendenza archivistica del Veneto, predispone un piano coordinato d'interventi concernenti l'ordinamento e l'inventariazione del materiale archivistico documentario delle società di mutuo soccorso iscritte all'Albo di cui all'articolo 3.
2 bis. La Giunta regionale favorisce le attività culturali promosse dalle società di mutuo soccorso, con particolare attenzione alle iniziative di alto contenuto scientifico che hanno come obiettivo la ricerca e la riflessione sulle trasformazioni sociali, culturali ed economiche delle società contemporanee [2].
Art. 5. Istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concorre all'istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso.
2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità:
a) costituzione di una biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare riferimento a quelle venete;
b) costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;
c) organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;
d) organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà;
e) promozione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle SMS.
Art. 6. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in lire 200 milioni si fa fronte: quanto a lire 100 milioni per l'anno 1996 mediante utilizzo della partita n. 16 "Interventi a favore delle società di mutuo soccorso" iscritta al capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996; quanto a lire 100 milioni per l'anno 1997 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 70110 "Contributi regionali a istituzioni di grande rilevanza culturale (
2. Nello stato di previsione della spesa per il bilancio 1996 è istituito il capitolo n. 70050 denominato "Interventi regionali per un'indagine conoscitiva del patrimonio e per il riordino e
l'inventariazione degli archivi storici delle Società di mutuo soccorso di cui all'articolo 4" con lo stanziamento di lire 100 milioni per competenza e per cassa; nello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale 1996-1998 è istituito il capitolo n. 70052 denominato "Contributo una tantum per l'istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso di cui all'articolo 5" con lo stanziamento di lire 100 milioni per sola competenza.
3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1997 si provvederà ai sensi dell'articolo 32 bis della vigente legge di contabilità regionale.
[1] Abrogata dall'art. 40 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 5 della