Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.6 musei e biblioteche |
Data: | 15/01/1985 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
§ 5.6.4 – L.R. 15 gennaio 1985, n. 9. [1]
Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto.
(B.U. 18 gennaio 1985, n. 3).
La Regione Veneto, in attuazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto e art. 49 del
Tale programma prevede la realizzazione delle seguenti iniziative: 1) un'opera completa sulla storia di Venezia;
2) la pubblicazione di fonti relative alla storia del Veneto.
Per la realizzazione dell'iniziativa di cui al n. 1 del precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, a stipulare apposita convenzione con la Fondazione Cini e con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, il quale provvederà in collaborazione con la Fondazione stessa, alla designazione del Comitato scientifico e alla stesura del piano generale dell'opera, e si incaricherà quindi della cura delle incombenze redazionali, della stampa e della diffusione dell'opera in parola.
Nella convenzione saranno stabiliti i tempi e i termini di attuazione, la proprietà letteraria, l'entità del contributo finanziario regionale - anche sotto forma di acquisto di copie dell'opera per fini di pubblica utilità - e il prezzo di vendita al pubblico.
L'Istituto è tenuto a presentare alla Regione una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'opera, ai fini della migliore realizzazione della stessa.
La Regione ha la facoltà di accertare lo stato di avanzamento dell'opera e la rispondenza del contenuto della relazione annuale alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla convenzione.
Per la realizzazione dell'iniziativa di cui al n. 2 del precedente art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, nonché, sentito il parere di detto Comitato e anche sulla base di sue indicazioni, con istituti universitari e culturali e/o singoli studiosi. Nelle convenzioni anzidette saranno definiti i titoli e gli argomenti delle opere in progetto e le modalità di erogazione dei contributi regionali per la pubblicazione delle stesse e/o per acquisto di copie a fine di pubblica utilità.
[1] Abrogata dall'art. 40 della
[2] Norme finanziarie.
[3] Norme finanziarie.