Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 26/05/2011 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento di articolo nella legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta” |
Art. 2. Modifica del titolo della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta” |
Art. 3. Norma di prima applicazione |
Art. 4. Norma finanziaria |
§ 5.5.131 - L.R. 26 maggio 2011, n. 12. [1]
Modifica della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta".
(B.U. 31 maggio 2011, n. 38)
Art. 1. Inserimento di articolo nella
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis. Esenzione dal canone per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico.
1. Le società remiere, i circoli e le associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica, l’insegnamento e la diffusione della voga alla veneta sono esentati, ai soli fini di tali attività, dal pagamento del canone dovuto per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico di cui all’articolo 83 della
Art. 2. Modifica del titolo della
1. Il titolo della
Art. 3. Norma di prima applicazione
1. Le disposizioni di esenzione dal canone per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico, di cui all’articolo 4 bis della
Art. 4. Norma finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge, a valere sull’upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico” e quantificate in euro 10.000,00 per l’esercizio 2011, corrisponde una riduzione dello stanziamento dell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2011, a valere sugli interventi di cui alla
[1] Abrogata dall'art. 29 della