Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 03/10/2003 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella [...] |
Art. 2. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella [...] |
Art. 3. Norma transitoria. |
Art. 4. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta". |
Art. 5. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta". |
Art. 6. Modifica dell'articolo 127 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". |
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 5.5.69 - L.R. 3 ottobre 2003, n. 20.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo.
(B.U. 7 ottobre 2003, n. 94).
TITOLO I
Modifiche in materia di diritti umani.
CAPO I
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1994, N. 15
"INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA".
Art. 1. Modifica dell'articolo 6 della
1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 6, della
"a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate entro il 30 settembre dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 da inserire nel programma annuale degli interventi da attuare per l'anno successivo;".
Art. 2. Modifica dell'articolo 7 della
1. Il comma 1, dell'articolo 7, della
"1. La Giunta regionale provvede, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della proposta formulata dal Comitato permanente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), alla predisposizione del programma annuale degli interventi e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di marzo.".
Art. 3. Norma transitoria.
1. Ai procedimenti amministrativi relativi al programma annuale delle attività per l'anno 2003, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.
TITOLO II
Modifiche in materia di sport
CAPO I
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1999, N. 5
"CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA
E LA DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA".
Art. 4. Modifica dell'articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1 bis. La provincia di Venezia è autorizzata ad utilizzare una quota parte dei trasferimenti regionali annuali, nella misura massima del dieci per cento, per attività dirette di divulgazione e promozione della voga alla veneta".
Art. 5. Modifica dell'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
TITOLO III
Modifiche in materia di turismo
CAPO I
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, N. 33
"TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO".
Art. 6. Modifica dell'articolo 127 della
1. Al comma 1 dell'articolo 127 della
TITOLO IV
Disposizioni finali
CAPO I
URGENZA
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 29 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 29 della